Sentenza 22 settembre 2003
Massime • 1
Nel caso che più ordinanze cautelari personali siano adottate per reati tra loro connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia per i reati di più recente contestazione, quando per gli altri già sia stato disposto il rinvio a giudizio, opera a condizione che prima di tale ultimo provvedimento fossero già noti elementi tali da concretare un quadro indiziario grave con riguardo ai fatti contestati successivamente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2003, n. 37317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37317 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO Francesco - Presidente -
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere -
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere -
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere -
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ZO;
avverso l'ordinanza 18/7/02 Tribunale di Napoli. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco OL;
Udito il P.G. in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per censura in fatto. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 18/7/02 il Tribunale del Riesame di Napoli respingeva l'appello proposto da AR ZO avverso il provvedimento, con il quale il G.I.P. del Tribunale di quella città aveva rigettato l'istanza intesa ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297 co. 3 c.p.p. tra le ordinanze di custodia cautelare n. 233/99 in data 16/6/99 e n. 113/01 in data 19/3/01, emesse a carico del predetto rispettivamente per il delitto di cui all'art. 416 c.p. (capo p) e per il delitto 513/bis c.p. aggravato dall'art. 7 DL. 152/91 (capo w).
Con la menzionata ordinanza il Tribunale condivideva la decisione del G.I.P., osservando che tra i fatti contestati nei due provvedimenti cautelari (associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di più delitti di cui agli artt. 4 l. 516/82, 2621-2640 c.c., 216-219 Legge fallimentare, e illecita concorrenza,
finalizzata ad imporre anche con il metodo camorristico agli operatori del settore lattiero - caseario la propria strategia commerciale, non era ipotizzabile nessuna identità, ne' concorso formale eterogeneo, trattandosi di fattispecie delittuose, caratterizzate da elementi costitutivi del tutto differenti tra loro e non sovrapponibili. Rilevava inoltre che in ogni caso il quadro indiziario posto a base della seconda ordinanza era venuto in luce e si era arricchito in epoca successiva alla prima ordinanza, per cui il reato di cui all'art. 513/bis non era già ipotizzabile alla data di emissione di quell'ordinanza.
Avverso tale ordinanza ricorre ora per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento senza rinvio con conseguente scarcerazione in relazione alla contestazione oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare n. 113/01 per decorrenza del termine di custodia cautelare.
Con il primo motivo a sostegno deduce l'erronea applicazione dell'art. 297 co. 3 c.p.p. in relazione alla ritenuta insussistenza dello stesso fatto, ovvero di fatti concorrenti ex art. 81 co. 1 c.p., avendo il tribunale omesso di esaminare la contestazione associativa ascritta nell'ordinanza impositiva, dal cui raffronto con quella di cui alla successiva n. 113/01 emergeva evidente la totale coincidenza in concreto dei fatti contestati all'indagato, nell'ottica del reato di cui all'art. 416 e di quello ex 513/bis c.p., se non addirittura una unicità di condotta ai fini della sussistenza di un concorso formale eterogeneo ex art. 81 co. 1 c.p.. Con il secondo motivo denunzia l'erronea applicazione dell'art. 297 co. 3, ult. parte, con riferimento alla desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio e alla ritenuta insussistenza di indizi idonei all'emissione del titolo cautelare per il reato ex art. 513/bis sin dall'applicazione della prima ordinanza impositiva per il reato ex art. 416 c.p., osservando che il giudice a quo aveva completamente taciuto sugli atti di indagine prodotti dalla difesa, tutti acquisiti in epoca precedente all'emissione dell'ordinanza n. 369/99 del 3/11/99, reiterativa della precedente n. 231/99, caducata per vizi formali, e sulla quale, e non su quella primigenia, dichiarata inefficace, era stata richiesta la retrodatazione dell'esecuzione dell'ordinanza 113/01, che riguardavano inequivocabilmente le attività di intimidazione poste in essere nei confronti degli operatori del settore e costituivano una vasta piattaforma indiziaria specificamente concernente anche il delitto ex art. 513/bis, sulla quale fin dalla data del 3/11/99 poteva essere validamente formulata l'accusa anche per tale reato. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente introduce le stesse censure, già proposte nei motivi di appello, sulle quali si è pronunciato il Tribunale, superandole, con motivazione congrua ed esaustiva, immune da vizi logici e giuridici, e perciò insindacabile in sede di legittimità. Ed invero, quanto al primo motivo, l'iter argomentativo, percorso dal giudice a quo per escludere la identità dei fatti e il concorso formale di cui all'art. 81 co. 1 c.p. è correttamente basato sul raffronto tra le due ordinanze di custodia cautelare e risponde perfettamente alla logica, giacché altro è l'associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di più delitti di natura fiscale, di natura societaria o fallimentare, attraverso la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento di varie società commerciali, aventi come esclusiva e precipua attività quella di simulare rapporti commerciali inesistenti al fine di ottenere indebiti rimborsi I.V.A., sottrarsi al pagamento delle imposte, accedere ai contributi comunitari, altro è l'ipotesi delittuosa di illecita concorrenza, consistita nella realizzazione di un cartello Zacaria - CE - Viglione, finalizzato a monopolizzare il mercato del prodotto del burro in Campania, mediante la forza dell'intimidazione, derivante dal l'appartenenza dello GA al clan dei casalesi, e la violenza nei confronti degli operatori del settore, e ad imporre la propria strategia commerciale, anche attraverso attentati agli automezzi e minacce ai trasportatori e ai concorrenti, che non si adeguavano alle proprie decisioni circa la cessione della materia prima e alla calmierazione dei prezzi. Trattasi all'evidenza di fattispecie delittuose, contrassegnate da elementi costitutivi del tutto differenti, finalizzate alla tutela di interessi diversi, non sovrapponibili, in ordine alle quali rileva solo la comunanza del settore economico ed imprenditoriale della produzione del burro, di guisa che è da escludersi non solo la identità del fatto, ma anche quella del concorso formale eterogeneo ex art. 81 co. 1 c.p. Di nessun pregio è poi il secondo motivo. Anche qui la decisione del Tribunale di ritenere non applicabile l'art. 297 co. 3 fa leva sulla insussistenza di due delle tre condizioni, alle quali è subordinata la retrodatazione dei termini di custodia cautelare al giorno in cui è stata applicata la prima ordinanza di custodia cautelare, e cioè la connessione tra i due reati e la desumibilità dagli atti dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto nuovo, prima che sia disposto il rinvio a giudizio per il fatto oggetto dell'originaria ordinanza cautelare.
Si potrà non convenire con il Tribunale sulla insussistenza della connessione, giacché il richiamo, contenuto nella norma de qua, all'art. 12 co. 1 lett. b) comprende anche l'ipotesi del reato continuato ex art. 81 co. 2 c.p., che non sembra incompatibile con il caso in esame, ma si rivela senz'altro insindacabile, siccome sorretta da adeguata e convincente motivazione, la conclusione, cui è pervenuto il giudice a quo, che il quadro indiziario, posto a fondamento dell'ordinanza cautelare per il reato ex art. 513/bis, non era conoscibile all'epoca dell'ordinanza cautelare per il reato ex art. 416 n. 231/99, ne' tanto meno di quella ripetitiva n. 369/99. Solo a seguito delle rivelazioni rese da D'RO VA in data 24/5/00, da OG NI in data 20/9/00, da CE OL in data 8/7/00, da Viglione RI in data 17/7/00, e da CE PP in data 10/8/00, tutte cioè in epoca immediatamente anteriore all'emissione delle seconda ordinanza cautelare n. 113/01, e dopo il rinvio a giudizio per il reato di cui alla prima ordinanza, disposto in data 15/5/00, ha argomentato il Tribunale, implicitamente rispondendo alla eccepita rilevanza degli atti di indagine, risalenti ad epoca precedente, prodotti dalla difesa, il quadro indiziario per il reato di cui all'art. 513/bis si era arricchito e aveva consentito, al di là di preesistenti ipotesi investigative, di integrare il presupposto di cui all'art. 273 c.p.p. nei confronti dell'indagato.
Siffatta conclusione, oltre che incensurabile in punto di fatto, si adegua alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di divieto di contestazioni a catena, secondo la quale affinché possa operare la retrodatazione, ai fini della unitaria decorrenza dei termini di custodia cautelare, delle ordinanze, emesse successivamente alla prima per lo stesso fatto, o per fatti diversi, per i quali sussista una connessione rilevante ai sensi dell'art.297 co. 3 c.p.p., è necessario non solo che i fatti posti a base dei provvedimenti successivi al primo siano noti al giudice prima della data del rinvio a giudizio del primo procedimento, ma anche che prima di tale data, i fatti stessi siano apprezzabili in tutta la loro valenza probatoria, in modo da integrare quei gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'applicazione di una misura cautelare (Cass. Sez. VI n. 31 del 28/2/97 rv. 207361; n. 2135 del 3/7/00 rv. 217560). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 ritenuta congrua ex art. 616 c.p.p. in favore della cassa delle ammende. Sarà cura della cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p., trattandosi di persona detenuta in carcere.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 SETTEMBRE 2003.