Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15253 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NOK DEL OPOS ITALIANO:1 5 253 0 2 LA CORTES UPR FM AQUI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 4720/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere 7226/00 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron..35522 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 24/05/02 ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: LL MO SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO V. PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE contro ggaleRichiesta co be dal Sig. F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI per diritti € ! TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
il IL CANCELLIERE - intimate 2002 e sul 2° ricorso n° 07226/00 proposto da: 2376 F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI -1- TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MO SA;
- intimato avverso la sentenza n. 431/99 del Tribunale di BARI, depositata il 27/02/99 R.G.N. 2037/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corradoudienza del 24/05/02 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per 1'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che II Tribunale di Bari, con sentenza del 27.2.99, ha ritenuto che al sign. AB US, dipendente della spa Ferrovie dello Stato non spetti, da parte della stessa, i'crogazione di una rendita per malattia professionalc di natura artrosica;
2- che il Tribunaic ǹą prcfiminarmente escluso la invalidità dcija procura confcrita al difensore delle FS dall'avv. Fantola,direttore dell'Ufficio legale delle stesse, essendo questi investito, per effetto di preposizione institoria anche di rappresentanza sostanziale;
affermando, aîtresi, che permaneva la legittimazione passiva delle FS, e doveva quindi escludersi quella dell´INAIL, ai sensi dell'art. Z, comma 13,della I.n.698/96; 3- che nel merito il Tribunale ha confermato la sentenza pretorile, fondata anche su c.t.u., che aveva escluso il nesso di causalità fra infermità ed attività lavorativa, ritenendo che: a- per la rendita da malattia professionale era necessaria, da parte del favoratore, una prova specifica in ordine alle modalita di svolgimento delle mansioni che erano all'origine della lamentata tecnopatia (vibrazioni, scotimenti, inclemenza della temperatuta), si da consentire l'accertamento del carattere morbigeno delle stesse, mentre il lavoratore si cra limitato ad asserire il tipo di mansioni svoltc;
b- nessun rilievo poteva attribuirsi a quei principi di dottrina međica riportati dali appcllante relativi all'incidenza, in termini di causalita, dei fattori di đị rischio sulia malattia denunciata per la indimostrata esistenza dei fattori stessi;
4- che il sign. US chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi, cui la Spa FS resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale;
essa ha anche presentato memoria;
KITENUTO IN DIRITTO i- che il ricorso principale e quello incidentafe vanno riuniti ai sensi dell'art.335 cpc;
Ż- che con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli art. 1703 e 1704 cc., 77,83, 420, e 182 cpc;
difetto di legittimazione processuale;
nuÏÏita dell'atto di costituzione in appello;
mancato deposito della procura notarile dello statuto dcía società ; vizi di motivazione, rücvando che egli non intendc sollevare la questione della insussistenza nel soggetto che ha conferito procura al difensore deiia rappresentanza sostanziaic delic FS, bensi denunciare che io statuto dciic F.S. conferisce soio ai consiglio di amministrazione- c non anche all amministratore delegato, come era avvenuto nel caso di specie- if potere di conferire procure a soggetti diversi dall'amministratore delegato;
con la conseguenza della nullità della costituzione in appello del difensore delle is, non essendo stato investito il capo dell'ufficio legale di potere rappresentativo da parte del consiglio di amministrazione,cui deve aggiungersi la nullità della costituzione in primo grado per genericità ed irritualità della relativa memoria;
il quale 3- che questo ultimo profilo di censura, ch attiene al procedimento di primo grado, c inammissibiic nciia presentc scdc in quanto esso avrebbe dovuto esser denunciato in sede i'appelio; تے 4- che parimenti infondato il primo profilo relativo alla irritualità della procura confcrita dall'amministratore delegato anziché dal consiglio di amministrazione la al capo dell'ufficio legale: ed infatti questa Corte, con al decisione n. 5842/00, cui it Collegic Casa si conforma, na ritenuto che il conferimento di poteri sostanziali e processuaii in relazione ad un coacervo di rapporti aventi il comune denominatore di essere 0 oggetto di controversia non emporta un conferimento indiscriminato del potere rappresentativo, in quanto é pur sempre limitato ad un ben determinato numero di affari, identificabile in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore e, pertanto, con particolare riguardo all'organizzazione delle FS Viola spa, non va aici valoro né al principi statutario della legittimazione esclusiva del consiglio di amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società ( in quanto taic potere non resta attribuito a terzi neiša sua integralita;
ma soio limitatamente ad alcuni affari,ne alla regola (stabilita per ic FS dallo stesso consiglio d'amministrazione) della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi, 5- che, prima di esaminare le ulteriori censure del ricorrente, va, per priorità logico- giuridica, esaminato l'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale la spa FS denuncia violazione c falsa applicazione dell'art.2, comma 13, I. 60/96 , dell'art. III cpc e di ogni altra norma e principio in materia di successione nel diritto e di ſegittimatio ad causam e ciò in quanto,per effetto deiša norma predetta, sono state postc a carico dcii ÏNAIL ic rendite e ic aitre prestazioni compresc quelle relative ( come nel caso di specie) agli eventi infortunistici ed alle malattie professionali vcrificatesi cntro il 31. 12. 95 c non ancora definite;
6- che questa Corte, con sentenze 10916/00 e 3085/99, ha su tale punto statuito che si è verificata una successione a titolo particolare dciÏ'ÏNAIL affc FS nef diritto controverso c, pertanto, il processo deve proseguire, a norma dcii'art. ¡¡¡ cpc. tra fe parti originarie, senza che fa spa FS possa essere estromessa in mancanza di consenso delle altri parti costituite;
в' Алиочию 7- che con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art 115 e 116 cpc ed addebita al Tribunale di aver riscontrato la carenza di prova sulle modalità morbigene delle mansioni, ritenendo legittimo un solo “modcllo” di prova,ignorando la richiesta di prove in ordine alle effettive condizioni di lavoro e gii aspetti patogeni dello stesso e tutte ic circostanze risultanti dai fascicolo sanitario dei ricorrente, che contiene i rischi presenti nella vita lavorativa ma anchc tutte le visite mediche richieste per fini di prevenzione e per accertare ie attitudini lavorative;
8- che con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.41 c.p. e vizi đi motivazione ed addebita al Tribunale di aver negato ogni rilievo ai principi di dottrina medica circa l'incidenza in termini di causalità dei fattori di rischio sulla malattia professionale come alle argomentazioni svolte neÏÏa c.t. di parte;
ÿ- che con il quarto motivo denuncia motivazione illogica e contradittoria, non avcndo il Tribunaic riconosciuto alcun rilievo alla dipendenza della malattia da causa di servizio;
10- che le predette censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione cd interdipendenza, sono fondate nei limiti di seguito indicati;
II- che sulla questione di fondo della controversia, relativa alla non sovrapponibilità, par una medesima infermità, fra causa di servizio c malattia professionalc, questa Cortc na statuito che affinché una determinata patologia contratta dai lavoratore assurga a malattia professionale è necessario che questi alleghi e provi- le particolari modalità dell'attività lavorativa: sicché possa accertarsene il carattere morbigeno e non è sufficiente a tal fine che la malattia sia riconosciuta come causa di servizio, potendo essa derivare anche da modalità non morbigene dell'attività espletata (7050/01, 5637/99, 5327/99, 1356/97, 10243,94); che il Tribunale, richiamato correttamente tale principio, ha asserito che il 12- lavoratore non aveva dato prova dcfic modařitá morbigene deii attività lavorativa, denegando, senza aicuna motivazione, qualsiasi rilievo, a tai tinc, sia alla richiesta prova testimoniale sia al fascicolo sanitario, sia alia dipendenza della infermita da causa di servizio, in relazione alla quale può esser altamente probabile che if lavoratore, per averne il riconoscimento, possa aver documentato le particolari condizioni di disagio in cui è stata espletato l'attività lavorativa;
che il coacervo di tali clementi, anche per la sua idoncità a stimolare interventi 13- d'ufficio da parte del giudice in ordine all'accertamento fatti di causa, andava, invccc, valutato, non restringendo la prova rilevante soitanto a queiia che avesse avuto ad oggetto diretto ic modalità morbigene dcii'attività favorativa;
14- che, in tale contesto, anche gli elementi di dottrina medico-legale indicati dal ricorrente, relativi al ncsso di causalità fra la sua infermità e l'attività lavorativa, devono esser valutati dal giudice d'appello, che assegnerà rilievo anche alla consulenza di parte sc fondata sui predetti ciementi;
15- che il ricorso principaic, nei limiti predetti va quindi accoito, mentre va rigettato quello incidentale, con rinvio della causa ad altro giudice;
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale;
rigetta il primo motivo del ricorso principale;
accoglie i residui motivi e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Lecce anche per Ic spcsc. Koma 24 maggio 2002 if Consigliere es. Los t Sagla II Presidentc Vinceurs Tressa Rene Bru n IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería 29 OTT. 2002 oggi, IL CANCELLIERE Кеше Этил ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533