Sentenza 17 febbraio 2003
Massime • 1
In relazione al riscatto oneroso degli anni di laurea e del periodo del servizio militare, previsto dalla legge n. 672 del 1973 e poi abrogato dal D.L. n. 101 del 1991, secondo espressioni testuali utilizzate dalla legge da ultimo citata, deve escludersi che essa abbia carattere retroattivo e non può pertanto ritenersi che la nuova disciplina, operando con effetto retroattivo, renderebbe indebiti i versamenti effettuati nel regime del riscatto oneroso, anche perché, tra l'altro, non può in ogni caso considerarsi indebito un versamento effettuato in esecuzione di un vincolo già perfezionato nella vigenza di un regime precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Dott. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Luigi Cantarmi, Vincenzo Morelli e Patrizia Tadris e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- ricorrente -
contro
RA PP, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, n. 9 presso l'avv. Enrico Luberto, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1686 del 19.11.1999 r.g. n. 1872/1994;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.9.02 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.4.20 il Tribunale di Potenza, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di US LO, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando il diritto del LO, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 103 del 1991, convertito con legge n. 166 del 1991, a considerare utile ai fini della pensione il periodo di servizio militare ed alla restituzione di quanto versato sino all'entrata in vigore della legge per il riscatto del medesimo periodo in applicazione della normativa anteriore. Osservava in motivazione che la nuova legge era intervenuta mentre era in corso il pagamento delle rate, facendo venir meno la causa giuridica del pagamento delle rate già versate.
Propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi l'INPS, resiste con controricorso il LO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'INPS, deducendo la violazione dell'art. 14 della legge n. 672 del 1973, dell'art. 2 del d.l. n. 103 del 1991,
convertito con legge n. 166 del 1991 e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (art. 36O n. 3 c.p.c), lamenta l'applicazione retroattiva dell'indicato art. 2 che invece espressamente recita: "A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo pensioni per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa....b) i periodi di servizio militare ed equiparati..." Denunzia, cioè, la violazione della lettera della legge e del principio generale di irretroattività.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione dell'art. 2033 c.c, l'INPS lamenta l'applicazione della norma a pagamenti dovuti in forza della legge vigente al momento del loro pagamento. Con il terzo motivo l'INPS lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione che i pagamenti delle rate di riscatto erano privi di causa, mentre erano stati accreditati sulla posizione assicurativa del LO.
I tre motivi, che si trattano congiuntamente perché connessi, sono fondati.
Va premesso che ai sensi dell'art. 14 della legge n. 672 del 1973 l'iscritto al fondo di previdenza dei telefonici poteva riscattare con versamento della riserva matematica il corso di laurea ed i periodi di servizio militare od equiparati. È intervenuto, quindi, l'art. 2 del decreto legge n. 101 del 1991, nel testo, sopra riportato, modificato dalla legge di conversione e che disponeva anche: "è abrogata la lettera b dell'art. 14 della legge 22.10.1973 n. 672", sopprimendo così il riscatto con onere del richiedente.
A fronte del chiaro disposto letterale delle norme appena richiamate non appare sostenibile la tesi del LO, secondo la quale la nuova disciplina, operando con effetto retroattivo, renderebbe indebiti i versamenti fatti nel regime del riscatto oneroso.
Si oppongono a questa tesi vari rilievi. Il, primo, di ordine testuale, che il nuovo regime è introdotto "a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", esplicitando e confermando la non retroattività che, peraltro, è principio generale fissato dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Deve poi rilevarsi che non può considerarsi indebito eseguito in esecuzione di un vincolo già perfezionato nella vigenza di un regime precedente. In proposito questa Corte ha avuto occasione di affermare che il principio di irretroattività della legge comporta che essa non possa essere applicata a rapporti ancora in vita disconoscendosi gli effetti già verificatisi nel regime anteriore (Cass. 3.3.2000, n. 2433, SS.UU. n. 2926 del 1967), cioè nella specie l'avvenuto riscatto oneroso di parte del servizio militare. Non giova invocare una sorta di retroattività moderata, pur rinvenuta da questa Corte nella legislazione previdenziale in particolari fattispecie caratterizzate da una successione non sempre cristallina di interventi legislativi direttamente incidenti su rapporti di assicurazione sociale non ancora estinti (cfr. Cass. 17.10.1991). È sufficiente al riguardo replicare che nella fattispecie si era già perfezionato il rapporto di credito tra INPS e assicurato e che questi avrebbe potuto assolvere al debito in un'unica soluzione.
Ad ulteriore sostegno della tesi dell'irreperibilità dei contributi di riscatto, versati durante la normativa che ne prescriveva l'obbligo, vale il richiamo alla sentenza n. 30 del 2000 delle SS.UU. che, con riferimento alla nuova disciplina dell'indebito previdenziale introdotta con i commi 260 e segg. della legge n. 662 del 1996, ha statuito che detta normativa, che prevede nuove e più
ampie ipotesi di irripetibilità di versamenti indebiti, non si applica però ai recuperi già avvenuti e non giustifica, riguardo agli stessi, ripetizioni in favore degli assicurati. Il ricorso va pertanto accolto e va cassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda del LO. In ordine alle spese del presente giudizio e di quelli di merito sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda del LO nei confronti dell'INPS.
Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2003