Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, la liberazione anticipata speciale, di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modif., in legge 21 febbraio 2014, n. 10, comporta - sempreché ne ricorrano le condizioni e con l'esclusione dei condannati per un delitto contemplato dall'art. 4 ord. pen. - una maggiore detrazione di pena pari a settantacinque giorni per semestre, rispetto agli ordinari quarantacinque, sia con riguardo ai semestri compresi nel biennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto sia con riguardo ai semestri compresi nel periodo dall'1 gennaio 2013 alla suddetta data.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2017, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
00356-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/09/2017 -Presidente - Sent. n. sez. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI 2956/2017 Rel. Consigliere - GIACOMO ROCCHI REGISTRO GENERALE STEFANO APRILE N.27711/2016 GAETANO DI GIURO LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ON nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Marilia Di Nardo che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente ai semestri dal 1/1/2014 al 1/1/2015. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da UT ON avverso quella del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata che aveva rigettato l'istanza di concessione del beneficio con riferimento ai periodi dal 31/12/2012 al 31/12/2013 e dal 2/1/2015 al 2/7/2015 e l'aveva accolta per la misura di 45 giorni a semestre per i periodi dal 3/12/2010 al 30/12/2012, dal 1/1/2014 al 1/1/2015 e dal 3/7/2015 al 3/1/2016. Il Tribunale riteneva alcuni periodi compromessi dagli episodi di aggressione fisica del 6/2/2013 e del 4/6/2013, da quello in cui era emerso un traffico di farmaci vietati del 5/9/2013 e, infine, da quello del 21/6/2015, in occasione del quale il detenuto era stato sorpreso mentre era dedito a giochi non consentiti e aveva tenuto un atteggiamento non consono nei riguardi del personale della Polizia Penitenziaria: tutti episodi che avevano dato luogo a sanzioni disciplinari e che, secondo il Tribunale, rivelavano la mancata adesione all'opera rieducativa. Secondo l'ordinanza, inoltre, anche per i periodi valutati positivamente sopra indicati non era concedibile il beneficio della liberazione anticipata "speciale" previsto dal d.l. 146 del 2013: quanto ai primi due periodi (30/12/2010 30/12/2012 e 1/1/2014 1/1/2015), perché la concessione era preclusa dal diniego della liberazione anticipata per quelli successivi, diniego che dimostrava che il detenuto non aveva continuato a dare prova di partecipare all'opera di rieducazione;
quanto al semestre dal 3/7/2015 al 3/1/2016, in quanto maturato successivamente al termine di due anni dall'entrata in vigore della normativa previsto dall'art. 4 d.l. 146 del 2013. 2. Ricorre per cassazione il difensore di UT ON, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. La legge prevede espressamente che la misura della liberazione anticipata sia di 75 giorni a semestre per il periodo di due anni dall'entrata in vigore del d.l. 146; nei confronti di UT, invece, non poteva trovare applicazione la previsione del secondo comma dell'art. 4 del d.l. 146 cit., dettata per coloro che avevano già usufruito del beneficio e non per coloro che lo chiedevano per la prima volta, come il ricorrente. In ogni caso, il fatto che il beneficio fosse stato concesso in relazione all'ultimo semestre di detenzione dimostrava la continuità nella partecipazione all'opera di rieducazione da parte del detenuto.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per 2 l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente ai semestri dal 1/1/2014 al 1/1/2015. CONSIDERATO IN DIRITTO -che ha per oggetto esclusivamente la misura della liberazione 1. Il ricorso anticipata per i semestri per i quali il beneficio è stato riconosciuto - è fondato. Appare opportuno riprodurre il testo dei primi due commi dell'art. del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10: "1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione." Secondo l'ordinanza impugnata, il regime disegnato dalla norma è il medesimo sia per i semestri anteriori alla data di entrata in vigore del d.l. 146 cit., sia per quelli successivi e su tale regime non incide la già avvenuta concessione del beneficio nella misura "ordinaria" di giorni 45 per semestre: per tutti i semestri la liberazione anticipata deve essere applicata nella misura di 45 giorni, salvo concedere la maggiorazione di trenta giorni prevista dal secondo comma nel caso in cui il detenuto abbia continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Secondo il Procuratore Generale, invece, il regime è differente per i semestri antecedenti e per quelli successivi all'entrata in vigore del d.l. 146 cit.: per il periodo che va dal 1/1/2010 al luglio 2013 la maggiorazione è ammessa solo se vi è prova della continuazione nell'opera di rieducazione;
successivamente, invece, la misura della liberazione anticipata è di 75 giorni.
2. Nel caso in esame, in effetti, vi sono due periodi in contestazione: nel primo dal 30/12/2010 al 30/12/2012, quindi antecedente all'entrata in vigore- 3 del provvedimento normativo sono stati concessi solo 45 giorni di liberazione anticipata a semestre, interpretando estensivamente la norma del secondo comma: benché il detenuto non avesse già usufruito della liberazione anticipata per quei semestri non avendo il Magistrato di Sorveglianza provveduto il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che fosse ugualmente necessaria la valutazione concernente la prosecuzione dell'opera di rieducazione nei semestri successivi;
poiché la valutazione era negativa, il beneficio è stato concesso solo nella misura di 45 giorni. -i due semestri dal 1/1/2014 al 1/1/2015 è Il secondo periodo, invece successivo all'entrata in vigore del d.l. 146 del 2013; anche in questo caso la liberazione anticipata è stata concessa nella misura di 45 giorni a semestre in ragione della condotta successiva del detenuto che, appunto, aveva dimostrato la mancata prosecuzione della partecipazione all'opera di rieducazione. Entrambe le decisioni sono errate ed assunte in violazione della norma di legge.
3. Prendendo l'avvio dal secondo periodo in discussione, appare evidente la violazione dell'art. 4, comma 1 cit. che in maniera espressa e senza alcuna - possibilità di equivoco dispone che, per il periodo di due anni successivo all'entrata in vigore del decreto legge, la detrazione per la liberazione anticipata è di 75 giorni a semestre, e non di 45 giorni come in precedenza previsto. Il provvedimento non fa alcun riferimento ad una "maggiorazione" ma, semplicemente in ragione di una scelta legislativa insindacabile rende il - beneficio più ampio per un determinato periodo di tempo. Di conseguenza, se il beneficio viene concesso per i semestri compresi in quel periodo, la detrazione di pena non può che essere di 75 giorni a semestre. Tale interpretazione della norma è stata autorevolmente confermata dalla Corte Costituzionale che, con la sent. n. 32 del 2016, ha osservato che nonostante la peculiare occasione che ha provocato l'intervento normativo d'urgenza, e l'evidente finalizzazione della misura da esso introdotta ad obiettivi di riduzione della popolazione carceraria, la liberazione anticipata speciale si innesta nel solco di quella "ordinaria", disciplinata dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975, partecipando quindi delle finalità rieducative di quest'ultima. Ciò è evidente almeno con riferimento all'unica parte della disposizione che in questa sede interessa, ossia l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 146 del 2013, come convertito, che non configura alcuna autonomia della liberazione anticipata speciale rispetto a quella "ordinaria", né sotto il profilo delle condizioni per accedervi, né riguardo ad ogni altro aspetto che non consista nell'entità della riduzione di pena. Non a caso, il comma in esame si riferisce direttamente e testualmente alla "detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354", solo stabilendo che la diminuzione sia pari non più a quarantacinque, ma a settantacinque giorni. Il comma in questione, inoltre, non allude ad una valutazione del giudice, ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta ai sensi del citato art. 54, che riguarda la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (secondo i criteri dettati all'art. 103, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà). Semplicemente, all'eventuale esito positivo di tale valutazione, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della norma, lo sconto di pena è pari (non già, si badi, "può" essere pari) a settantacinque giorni.» 4. Ad analoga conclusione si giunge, peraltro, anche per i semestri facenti parte del periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legge 146 cit. In effetti, l'interpretazione del secondo comma dell'art. 4 cit. è meno immediata, ma la soluzione appare ugualmente obbligata: la previsione che i detenuti che hanno già usufruito della liberazione anticipata "ordinaria" per quei semestri possano godere dell'ulteriore detrazione di trenta giorni a semestre, sia pure a determinate condizioni, altro non significa che, anche per quel periodo, la liberazione anticipata (tranne che per i soggetti condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen.) è normativamente prevista nella misura di 75 giorni a semestre. Si pone, allora, il problema della differenza di trattamento tra i detenuti che avevano già usufruito del beneficio alla data di entrata in vigore del d.l. 146 cit., in quanto il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza era intervenuto tempestivamente, e quelli che, invece, pur avendone diritto, non ne avevano ancora usufruito, come nel caso in esame: problema è pacificamente risolto nel senso che questi ultimi non possono essere penalizzati rispetto agli altri e, quindi, che anch'essi possono godere del beneficio nella stessa misura. - -Questo risultato si ribadisce: pacifico porta a concludere che, anche per il periodo intercorso tra il 1/1/2010 e l'entrata in vigore del decreto legge, la detrazione della pena per liberazione anticipata era di 75 giorni per semestre. Il Tribunale, tuttavia, sostiene che anche coloro per i quali il beneficio non è stato ancora concesso nella misura "ordinaria" di 45 giorni a semestre sono 5 sottoposti al giudizio di "meritevolezza" previsto per l'integrazione dall'art. 4, comma 2 cit. e, se non sono "meritevoli", hanno diritto soltanto a 45 giorni di detrazione della pena per semestre. Si tratta di palese analogia in malam partem e non certo di interpretazione estensiva della norma che contempla esclusivamente il caso dei "condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata"; l'interpretazione adottata "integra" la norma inserendo anche la diversa (anzi: opposta) categoria dei "condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, non abbiano già usufruito della liberazione anticipata". Come risultato di questa operazione ermeneutica, la decisione adottata nel caso di specie risulta priva di supporto normativo: la concessione della liberazione anticipata nella misura di 45 giorni non è prevista dalla legge che, come anticipato, la prevede nella misura di 75 giorni a semestre. La finalità sottesa alla scelta del Tribunale è chiara: non favorire i detenuti che non si sono dimostrati "meritevoli"; ma questo obiettivo equitativo - trattare in maniera uguale i detenuti "meritevoli" e quelli "non meritevoli" a prescindere dall'epoca della decisione e dalla sua natura unitaria o frazionata - viene raggiunto con un'operazione non consentita dalla legge e dalle regole di applicazione ed interpretazione delle norme. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "Nei due anni successivi all'entrata in vigore del decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, salvo che per i condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il beneficio della liberazione anticipata comporta, ove ne siano riconosciute le condizioni (partecipazione all'opera di rieducazione secondo i criteri di cui all'art. 103 d.P.R. n. 230 del 2000), una detrazione di pena pari, in ogni caso, a settantacinque giorni. Solo se tale beneficio risulti già concesso, a decorrere al 1/1/2010, nella misura ordinaria di quarantacinque giorni di riduzione della pena il riconoscimento di una detrazione di ulteriori trenta giorni per ogni singolo semestre è subordinato alla verifica che il condannato abbia continuato, nel corso dell'esecuzione successiva alla fruizione del beneficio, a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione." 5. In definitiva, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con riferimento ai semestri oggetto del ricorso, per i quali la liberazione anticipata viene concessa nella misura di giorni 75 a semestre, ben potendo questa Corte provvedere direttamente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai semestri dal 30 dicembre 2010 al 30 dicembre 2012 e dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2015 e conseguentemente concede la liberazione anticipata per detti semestri nella misura complessiva di giorni 450. Dispone che sia data comunicazione al Tribunale di Sorveglianza di Palermo ai sensi dell'art. 107, comma 2, d.P.R. 230 del 2000. Così deciso il 13 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Antonella Patrizia Mazzei fp.mazze for DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 GEN 2018 NA DREA IL CANCELIVERE P ietro in Mpd 7