Sentenza 6 agosto 2001
Massime • 1
Le impugnazioni per cassazione contro la sentenza di merito resa in grado di appello e contro quella pronunciata nel successivo giudizio di revocazione possono essere contemporaneamente proposte con un unico ricorso, realizzandosi in sostanza un'ipotesi di connessione che potrebbe legittimare la riunione dei ricorsi, ove separatamente proposti. Qualora ciò si verifichi, il carattere pregiudiziale delle questioni inerenti alla revocazione impone di pronunziare anzitutto sui motivi del ricorso che si riferiscono alla decisione resa in sede di revocazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10835 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN GI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MATTIUZZO FLAVIO, con studio in 33100 UDINE VICOLO REPETELLA N. 16, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO IC SPA, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che lo difende unitamente all'avvocato MARIO PAGNUTTI, con studio in 33100 UDINE VIA SAVORGNANA, 22, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 14/99 del Giudice di pace di CODROIPO, emessa il 19/03/1999, depositata il 02/04/99; RG.21/99; e la sentenza 22/98 (26/2 - 6/3/98) RG. 79/97. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto integrale del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10 maggio 1995, RL AN alla guida della propria autovettura era venuto a collisione con altra autovettura condotta da AN UA. La società assicuratrice del veicolo investitore gli aveva risarcito i danni subiti dal proprio veicolo. Con lettera del 18 aprile 1997, il LL TI S.p.a., proprio assicuratore, gli aveva sollecitato il pagamento della franchigia, pari a lire 585.000, in relazione al sinistro avvenuto il 10 maggio 1995, deducendo che aveva liquidato al UA la somma di lire 6.000.000 a titolo di risarcimento del danno. Ciò premesso, il AN conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Codroipo il LL TI S.p.a., per sentir dichiarare la propria assenza di responsabilità nell'incidente e, conseguentemente, per sentir dichiarare che non era tenuto a versare la franchigia richiestagli dalla società assicuratrice. Il LL TI S.p.a. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e, in via riconvenzionale, la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della somma di lire 585.000, pari alla franchigia. Il giudice di pace, con sentenza del 6 marzo 1998, rigettava la domanda dell'attore e, in accoglimento della riconvenzionale, lo condannava al pagamento in favore della convenuta della somma di lire 585.000, oltre agli interessi e alle spese di causa.
Avverso questa sentenza il AN proponeva revocazione a norma dell'art. 395, n. 4 c.p.c., con atto di citazione notificato il 26 gennaio 1999. Lo stesso deduceva che il Giudice di pace aveva fondato la propria decisione "sostenendo che il LL TI avrebbe raggiunto con il sig. AN 'una transazione sulla base di un concorso uguale e paritetico di entrambi i conducenti nella determinazione del sinistro', poiché gli elementi di giudizio non avrebbero consentito di superare con certezza la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma c.c.". Considerato però che alcuna delle parti aveva dedotto l'esistenza di una transazione ne' ciò poteva essere ricavato dagli atti, il AN riteneva che la sentenza impugnata fosse fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontestabilmente esclusa. Concludeva quindi per la revoca della sentenza impugnata, chiedendo al giudice di pace di accertare la propria assenza di responsabilità nell'incidente e, conseguentemente, di dichiarare che non era tenuto a versare alcuna franchigia. La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con provvedimento del 5 febbraio 1999, sospendeva il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata fino alla comunicazione della sentenza sulla revocazione. Quindi lo stesso giudice, con sentenza del 2 aprile 1999, rigettava la domanda di revocazione con condanna alle spese. Riteneva che non si versasse in ipotesi di errore revocatorio, ma di mero errore materiale, in quanto, come risultava dal contesto della sentenza, l'espressione "il LL TI infatti ha raggiunto con la controparte AN una transazione", doveva intendersi come "il LL TI ha raggiunto con la controparte UA una transazione".
Il AN ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze, svolgendo nei confronti della prima sentenza cinque motivi di ricorso e nei confronti della seconda sentenza due motivi. Il LL TI S.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sono state proposte con un unico ricorso due impugnazioni:
quella avverso la sentenza del 6 marzo 1998 con la quale il giudice di pace ha rigettato la domanda del AN e, in accoglimento della riconvenzionale, lo ha condannato a pagare alla società assicuratrice convenuta la somma di lire 585.000, a titolo di franchigia;
quella nei confronti della sentenza del 2 aprile 1999 con la quale il giudice di pace ha rigettato la revocazione avverso la sua prima sentenza.
Preliminarmente si osserva che le impugnazioni per cassazione contro la sentenza di merito resa in unico grado o in grado d'appello e contro quella pronunciata nel successivo giudizio di revocazione possono essere contemporaneamente proposte con un unico ricorso, realizzandosi in sostanza un'ipotesi di connessione che potrebbe legittimare la riunione dei ricorsi, ove separatamente proposti (Cass. 23 novembre 1998, n. 11881; 4 novembre 1995, n. 11517). Nella trattazione dell'impugnazione congiunta, poi, il carattere pregiudiziale delle questioni inerenti alla revocazione impone di pronunziare anzitutto sui motivi del ricorso che si riferiscono alla seconda delle due decisioni considerate (Cass. 23 novembre 1998, n. 11881; 2 febbraio 1983, n. 901).
2. Avverso la sentenza pronunziata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente ammessa la sentenza impugnata per revocazione. Correttamente, dunque, nel caso di specie, l'impugnazione è stata proposta innanzi a questa corte, considerando che la sentenza impugnata per revocazione è stata decisa dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113, secondo coma c.p.c., essendo la causa di valore inferiore alle lire 2.000.000.
Quanto all'ambito del controllo di questa Corte, si osserva che la sentenza resa dal giudice di pace nel giudizio di revocazione non può considerarsi pronunziata secondo equità, benché sia relativa ad una sentenza resa in causa di valore inferiore ai due milioni. Infatti, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice di pace giudica secondo diritto, con le ordinarie conseguenze in tema di controllo della motivazione.
3. Avverso la sentenza pronunziata nel giudizio di revocazione sono stati proposti due motivi.
Con il primo si lamenta l'insufficienza della motivazione, deducendo che il giudice di pace aveva affermato che non sussisteva alcun errore con rilevanza revocatoria nella sentenza impugnata, poiché si versava in un mero errore materiale, essendosi inteso fare riferimento non alla transazione intervenuta tra il LL TI ed il AN, che era effettivamente inesistente, ma a quella intervenuta tra il LL TI e il sig. UA. Tale motivazione non era congrua, poiché il giudice di pace, avendo "fatto seguire al sostantivo 'assicurato' (... non occorrendo cioè il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato) la proposizione subordinata 'il LL TI, infatti, ha raggiunto con la controparte AN una transazione'", rendeva evidente che i sostantivi "assicurato" e "controparte" erano tutti riferiti al sig. AN tramite la congiunzione "infatti".
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione. Nella sentenza impugnata era affermato che "la sentenza a suo tempo resa dal Giudice di pace non si basava su tale transazione (sia essa erroneamente, intesa, come intervenuta tra il AN ed il LL TI, ovvero, esattamente tra quest'ultimo e il UA), bensì principalmente sul rilievo ampiamente sviluppato nei suoi presupposti in fatto nonché nelle conseguenti considerazioni in diritto, che l'evento circolatorio risultasse riconducibile al disposto di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., essendosi, infatti, trattato di scontro tra veicoli in area di intersezione stradale regolata da impianto semaforico e non esistendo prove certe sulla colpa esclusiva di uno dei conducenti e sull'inesistenza di responsabilità addebitabile all'altro". Da tali affermazioni il ricorrente desume che "pare evidente che il richiamo all'art. 2054 c.c., è stato, nel caso, dettato dalla supposta non contestazione di una propria responsabilità da parte del AN, sussunta dal presupposto di fatto rappresentato dalla transazione". Ciò troverebbe conferma nella sentenza che era stata impugnata per revocazione che mostrava evidente come il giudice di pace avesse posto a fondamento della decisione la transazione, tanto che aveva "omesso ogni valutazione della prova, nonché dei fatti effettivamente accertati ...". I motivi, che per connessione logica possono essere trattati congiuntamente sono infondati.
L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. consiste in un errore di percezione o in una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa (v. per es. Cass. 16 aprile 1998, n. 1604). Perché, dunque, possa pronunziarsi la revocazione occorre che il fatto erroneamente supposto esistente o inesistente sia "decisivo", cioè tale che il giudizio senza quell'errore sarebbe potuto essere diverso.
Nel caso di specie va esclusa la decisività dell'errore denunciato, poiché risulta all'evidenza che l'errore è consistito nell'inversione dei nomi "AN" e "UA" e che non è stata l'affermazione dell'esistenza della transazione tra il AN i il LL TI S.p.a. a dare fondamento alla decisione. Non lo è stata poiché come rilevato dal giudice di pace, dal contesto della sentenza impugnata per revocazione risulta evidente, per un verso, che il riferimento era alla transazione tra il LL TI e il UA, per altro verso, che l'attività valutativa era fondata su ulteriori considerazioni. Sotto quest'ultimo profilo non può non rilevarsi come la sentenza impugnata per revocazione, nel rigettare la domanda, con la quale l'attuale ricorrente chiedeva di dichiararsi la propria assenza di responsabilità nell'incidente, abbia considerato le risultanze del rapporto dei vigili urbani e la deposizione dell'unica testimone e abbia valutato la dinamica dell'incidente.
In conclusione, manca il requisito della decisività perché possa ritenersi sussistente il denunziato errore revocatorio. In ogni caso, poi, la motivazione del giudice di pace appare esente dalle critiche ad essa rivolte dal ricorrente.
4. Avverso la sentenza del 6 marzo 1998 il ricorrente svolge cinque motivi.
Preliminarmente si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 15 ottobre 1999, n. 716 hanno tracciato - con argomentazioni che questo Collegio condivide - i limiti del controllo esercitabile in sede di legittimità nei confronti delle sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità, enunciando il principio secondo cui tali sentenze "sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie)".
È sulla base del principio indicato che vanno esaminati i motivi del ricorso rivolto avverso una sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità, in una causa di valore non superiore a lire due milioni.
5. Con il primo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e insufficienza della motivazione, lamentando che il giudice di pace aveva posto a base della decisione la transazione tra il AN e il LL TI.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione sulla responsabilità, operando una rilettura critica del materiale probatorio utilizzato dal giudice di pace nella formazione del suo convincimento.
Avuto riguardo a quanto sopra detto circa i limiti del controllo della Cassazione sulla motivazione del giudizio reso secondo equità, i due motivi sono inammissibili, atteso che non si versa all'evidenza in un caso di motivazione inesistente o apparente. Senza considerare che il profilo della rilevanza della transazione è già stato trattato a proposito dell'impugnativa della sentenza resa in sede di revocazione.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei principi generali dell'ordinamento. Secondo quanto dedotto il giudice di pace non aveva tenuto conto dell'art. 2043 c.c., che esprime il contenuto di norma generale comprendente ogni azione che rechi un danno ingiusto per opera colpevole dell'uomo.
Anche questo motivo è inammissibile, in quanto con esso si deduce in concreto una violazione di legge - non deducibile per quanto si è detto con il ricorso per cassazione -, rubricandola come violazione dei principi generali dell'ordinamento. Con il quarto motivo si deduce "violazione o falsa applicazione del principio di responsabilità". Secondo quanto esposto, il giudice di pace aveva fatto riferimento ad una sentenza della Corte di cassazione in tema di rivalsa dell'assicuratore, operando un riferimento errato e stravolgendo il principio di diritto enunciato. Anche questo motivo è inammissibile, poiché attraverso esso, in sostanza si deduce una violazione di legge.
Con il quinto motivo di deduce la violazione dell'onere della prova, lamentando che "dalle risultanze probatorie non emerso alcun elemento da cui si potesse evincere la responsabilità del sig. AN". La violazione del principio dell'onere della prova consisteva in ciò, che il giudice di pace nella sentenza impugnata, aveva posto a carico del sig. AN l'onere di provare che non sussisteva alcuna responsabilità in capo allo stesso. Il motivo è privo di fondamento.
Solo formalmente, infatti, si deduce la violazione del norma processuale relativa alla distribuzione dell'onere della prova tra le parti. In effetti, ciò che si lamenta è la valutazione delle prove da parte del giudice di pace. La doglianza è in ogni modo inammissibile in questa sede, sia considerando i limiti del controllo della Corte di cassazione sulle sentenze del giudice di pace, sia considerando che non è censurabile in sede di legittimità il convincimento espresso dal giudice di merito.
Per quanto detto entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio per cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 28 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2001