Sentenza 11 giugno 2001
Massime • 1
Le controversie concernenti la tutela di situazioni giuridiche soggettive nascenti da rapporto costituito con un ente pubblico non economico in applicazione degli artt. 7 e 26 della legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto anche il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro deve ritenersi inserito, con vincolo di subordinazione, nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente per lo svolgimento di un'attività correlata alle finalità istituzionali della medesima. (Principio espresso in fattispecie non rientrante, "ratione temporis", nel novero di quelle trasferite al giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7866 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. STEFANOIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN NA IA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato ITALA MANNIAS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPA GRASSO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SANT'ALFIO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato MARCO CALABRESE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO PAPPALARDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1041/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 20/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
Udito l'Avvocato Giuseppa GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Catania, Sezione distaccata di Giarre, AN RI AL esponeva quanto segue. Era stata avviata al lavoro presso il Comune di S. Alfio, in applicazione delle disposizioni della legge 1^ giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile, ed in attuazione di nulla - osta, rilasciato il 9 aprile 1980 dalla competente Sezione di collocamento, sulla base di apposita graduatoria.
Era stata, quindi, regolarmente assunta con contratto stipulato il 10 agosto 1980 ed aveva iniziato la propria attività. Tuttavia, dopo un periodo di aspettativa per puerperio, non era più stata riammessa al lavoro, essendole stato comunicato che la posizione utile già assegnatale in quella graduatoria era stata, a seguito di più attenti accertamenti, modificata in guisa da comportarne la postergazione a quella di altro aspirante all'impiego, cui, in effetti, era stato conferito il posto di lavoro in contestazione. Aveva ottenuto: a) con sentenza n. 243 del 1987, il definitivo accertamento, ad opera del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia, dell'illegittimità di tale postergazione;
b) con successiva sentenza n. 195 del 1989, resa in sede di giudizio di ottemperanza, la specificazione che, per effetto di tale accertamento, doveva intendersi ripristinata "ex tunc" la validità, sia dell'originario nulla - osta, sia del contratto di lavoro stipulato in attuazione di esso il 10 agosto 1980; c) con ulteriore sentenza del 26 giugno 1991, pronunciata in identica sede, l'ordine diretto al Comune di ricostituzione del rapporto di lavoro e di versamento delle retribuzioni maturate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.
Lamentava, peraltro, la ricorrente che il Comune, pur avendo provveduto a tali adempimenti economici, non l'aveva riammessa in servizio;
ne chiedeva pertanto la condanna, in via principale, alla riassunzione ed al risarcimento del danno e, in subordine, alla sola prestazione risarcitoria.
Il giudice adito, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sollevata dal Comune, che si era costituito in giudizio, rigettava la domanda.
Sul successivo appello di entrambe le parti, il Tribunale di Catania dichiarava, invece, il suddetto difetto di giurisdizione, rilevando che le pretese in contestazione nascevano da un rapporto di impiego pubblico, sicché la controversia doveva ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza, deducendo due motivi di censura.
Resiste con controricorso l'ente intimato.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso denuncia vizi di motivazione. La ricorrente, in particolare, lamenta che il Tribunale non abbia tratto le dovute conseguenze dalla circostanza che la domanda si fondava sulla deduzione della mancata esecuzione del giudicato amministrativo con quale le era stato riconosciuto il "diritto al reinserimento nel posto di lavoro" e tendeva ad conseguire il ripristino del rapporto.
Il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto e si fonda sul duplice assunto che: a) la situazione giuridica fatta valere discendeva non dal rapporto di lavoro, ma dal nulla - osta col quale era avvenuto l'avviamento e del quale il giudice amministrativo aveva accertato la validità e l'efficacia; b) la sussistenza della giurisdizione ordinaria doveva essere affermata per essere la controversia compresa nel novero di quelle trasferite a tale giurisdizione in forza del decreto legislativo n. 29 del 1993, come successivamente modificato ed integrato.
Le esposte censure - che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione derivante dalla loro comune strumentalità alla declaratoria di sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla presente controversia - non hanno fondamento.
Il momento di collegamento della controversia con la giurisdizione ordinaria non può essere affidato al rilievo dell'avvenuto avviamento al lavoro in applicazione della legge 1^ giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.
La giurisprudenza delle Sezioni unite sul tema dell'applicazione di tale legge nei confronti di datori di lavoro aventi qualità di enti pubblici non economici distingue, ai fini dell'identificazione del giudice cui è attribuita la "potestas judicandi" tre diverse categorie di controversie: a) quelle che attengono al momento valutativo delle condizioni e dei titoli rilevanti per l'attribuzione della posizione nella graduatoria degli aspiranti all'avviamento secondo la testè citata legge;
b) quelle che attengono al rispetto della graduatoria, ai fini del successivo avviamento presso le amministrazioni pubbliche che ne abbiano fatto richiesta, ed all'aspettativa di assunzione da parte di queste ultime;
c) quelle, infine, che attengono alla tutela di situazioni giuridiche nascenti da rapporto costituito in attuazione del detto avviamento. Relativamente alle controversie sub a) si è affermata la sussistenza della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, poiché esse presuppongono non ancora costituito alcun rapporto di impiego ed investono questioni di osservanza da parte della pubblica amministrazione di norme indirizzate al perseguimento di finalità generali, rispetto alle quali le posizioni dell'aspirante all'assunzione, essendo tutelate solo in via indiretta, hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi (cfr. Cass., sez. un. 20/12/1989, n. 5753, Id. 15 luglio 1988, n. 4632, Id. 11 novembre 1986, n. 6580, Id. 5 luglio 1984, n. 3953);
Con riguardo alle controversie di cui al secondo gruppo, la sentenza 16 marzo 1999, n. 142, rilevato che il quarto comma dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977 n. 285 prevede che le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti riguardanti personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, presentino alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4 della stessa legge (nella quale possono chiedere l'inserimento soggetti non occupati nel Comune, di età compresa fra i 15 ed i 29 anni, secondo una graduatoria formata da parte di apposita commissione, che la rende pubblica con comunicazione al Comune, per l'affissione all'albo pretorio, ed alla Regione); e che, in tali casi l'avviamento avviene a cura della sezione di collocamento ed è operato - per l'appunto - sulla vincolante base della graduatoria, ne ha tratto le conseguenze che:
1) nei limiti della richiesta numerica proveniente dall'Amministrazione che intende procedere all'assunzione, H lavoratore iscritto nella lista speciale ed utilmente inserito nella graduatoria alla quale l'Ufficio di collocamento deve uniformarsi, vanta un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento in esecuzione della richiesta medesima;
2) il lavoratore avviato per il tramite del collocamento pubblico, sebbene non divenga ipso factò titolare di un rapporto di lavoro con il soggetto richiedente e neppure della potestà di richiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di quest'ultimo di concludere il relativo contratto, è - tuttavia - titolare di un diritto soggettivo all'assunzione, la cui violazione da parte di tale soggetto pubblico lo abilita - nei confronti del medesimo - alla domanda risarcitoria la cui cognizione rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario. Le controversie del terzo gruppo (sempre che, pur essendo attinenti a rapporti di impiego pubblico privatizzato, non rientrino, "ratione temporis" nel novero di quelle trasferite alla giurisdizione ordinaria ai sensi del d. lgs.31 marzo 1998, n. 80) sono, infine devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto anche il lavoratore assunto - secondo la previsione degli artt. 7 e 26 della citata legge n. 285 del 1977 - con contratto di formazione e lavoro deve ritenersi direttamente inserito, con vincolo di subordinazione nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente, per lo svolgimento di un'attività correlata alle finalità istituzionali della medesima (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 1992, n. 12262; Id., 1^ ottobre 1987, n. 7336; Id., 11 maggio 1984, n. 2884). Ciò premesso, la Corte, esaminando la domanda introduttiva del giudizio di merito, sulla cui base si determina la giurisdizione ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., osserva che essa esibisce un "petitum" sostanziale giusta il quale la susseguente controversia è riconducibile nel novero di quelle di cui all'ultimo dei gruppi sopra elencati.
Rileva, in particolare, che il rapporto di lavoro col Comune resistente fu, come riferito in parte narrativa, effettivamente costituito in forza di nulla - osta della competente Sezione di Collocamento, rilasciato il 9 aprile 1980 sulla base della posizione della ricorrente nella graduatoria degli aspiranti all'avviamento, secondo il descritto sistema delineato dalla citata legge sull'occupazione giovanile - e che, come dedotto dalla stessa ricorrente, il giudicato amministrativo di accertamento (ad opera del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con sentenza n. 243 del 1987) dell'illegittimità del provvedimento che, previa modificazione di tale graduatoria in danno dell'interessata, aveva determinato l'avviamento al lavoro di altro aspirante in luogo di quest'ultima, aveva comportato (come chiarito ancora dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza, con la successiva sentenza n. 195 del 1989) il ripristino "ex tunc", della validità e dell'efficacia del contratto di lavoro stipulato a seguito dell'originario atto di avviamento.
Queste circostanze, alle quali la ricorrente affida la domanda intesa alla riassunzione in servizio rendono palese che sono qui in contestazione situazioni giuridiche proprie di un rapporto di lavoro da ritenersi giuridicamente pendente, non già quella, prodromica, nascente dall'atto di nulla - osta in forza del quale l'assunzione era effettivamente avvenuta: la riassunzione, in altre parole, è domandata come ripristino della concreta funzionalità di quel rapporto, il quale costituisce, pertanto, il titolo della pretesa, senza che possa considerarsi oggetto del giudizio una situazione esterna, come l'efficacia dell'atto di avviamento, ormai esplicatasi con la stipulazione del contratto di lavoro.
Va,
per questi motivi
, ribadito il riferito orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto costituito con un ente pubblico non economico secondo i modelli delineati dalla legge n. 285 del 1987 ha natura di impiego pubblico, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La Corte, poi, osserva che la controversia non può ritenersi inclusa fra quelle devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a seguito della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego. Rileva al riguardo la norma transitoria dettata dall'art. 45, diciassettesimo comma, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sulla cui interpretazione queste Sezioni unite si sono ripetutamente pronunciate.
Con la sentenza 20 novembre 1999, n. 808, hanno rilevato che la detta norma, facendo menzione di "di questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa "l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia".
Le stesse Sezioni unite, con successive sentenze (fra le quali cfr. le n. 41 del 24 febbraio 2000; n. 505 del 19 luglio 2000; n. 553 del 9 agosto 2000; n. 1154 del 7 novembre 2000, ribadendo quest'ordine di idee, hanno precisato come il riferimento al suddetto dato storico implichi che, "se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione", mentre qualora la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza. In applicazione di tali principi, è agevole riconoscere che la presente controversia esula dalla suddetta devoluzione alla giurisdizione ordinaria, poiché la lesione di proprie situazioni giuridiche attive, lamentata dalla ricorrente, risulta causalmente correlata a provvedimenti tutti anteriori, come esposto in parte narrativa, al 30 giugno 1998.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dichiarandosi, per l'effetto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Attesa la complessità della questione, che, peraltro, implica anche l'interpretazione di disposizioni di recente introduzione, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2001