Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 2
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la disposizione di cui all'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale, sostituendo il comma secondo dell'art. 315 cod. proc. pen., ha elevato ad un miliardo di lire l'entità massima della somma liquidabile, è applicabile in tutte le ipotesi in cui l'ammontare dell'indennizzo venga determinato in una data posteriore a quella di entrata in vigore della riforma, e ciò anche quando, per evenienza procedurali, la liquidazione sia disposta in un momento cronologicamente distinto e successivo a quello dell'accertamento dell'"an debeatur", atteso che soltanto con la precisazione del "quantum" il rapporto fra le parti può considerarsi perfezionato per il prodursi di quell'effetto giuridico tipico dell'azione proposta. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di rinvio che, investito della sola questione relativa al "quantum debeatur" aveva liquidato l'indennizzo tenendo conto del nuovo limite massimo fissato dalla legge n. 479 del 1999, entrata in vigore nelle more del giudizio di rinvio e dunque in un momento successivo all'accertamento del diritto alla riparazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/05/2001, n. 24287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24287 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
1.Dott. Brunello DELLA PENNA Componente
2. " Bruno FRANGINI Componente
3. " Renato FULGENZI Componente
4. " Bruno ROSSI (Rel) Componente
5. " Aldo GRASSI Componente
6. " AN DE ROBERTO Componente
7. " IU UA Componente
8. " Aldo FIALE Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal:
1) Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché da:
2) AR AN, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 24/5/2000 dalla Corte di Appello di Torino. Visti gli atti,l'ordinanza denunziata ed i ricorsi;
Udita in Camera di Consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Bruno Rossi.
Lette le conclusioni del P.M. che chiede il rigetto di entrambi i ricorsi, la Corte osserva:
Con ordinanza in data 17.2.1999 la Corte d'Appello di Torino in applicazione del disposto dell'art. 314 c.p.p. liquidava a AN RI, a titolo di equa riparazione per la custodia cautelare sofferta dal 1 giugno al 27 settembre 1994, la somma complessiva di ottomilionisettecentosettantacinquemila lire.
A seguito del ricorso proposto dall'interessato la quarta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione con sentenza dell'11/11/1999 annullava con rinvio l'anzidetta pronuncia, stabilendo, tra l'altro, che il giudice di merito, in luogo del criterio di ragguaglio tra pene detentiva e pecuniaria indicato dall'art. 135 c.p. avrebbe dovuto seguire, ai fini della determinazione dell'importo dell'indennizzo, quello ricavabile dal rapporto tra il termine massimo di custodia cautelare e la durata della detenzione effettivamente patita, avendo come punto di riferimento la somma più grande liquidabile a norma dell'art. 315/2 c.p.p. e tenendo conto, altresì, delle conseguenze di natura economica, familiare e personale causate al richiedente dall'ingiusta privazione della libertà.
Con ordinanza del 24/5/2000 altra sezione della stessa Corte d'Appello di Torino ha elevato a centotredicimilionitrecentotrentasettemilanovecentolire l'ammontare complessivo dell'indennità già riconosciuta al RI, precisando che per l'esecuzione del calcolo aritmetico necessario alla quantificazione della somma su cui operare gli eventuali ulteriori aumenti in base agli altri fattori, occorreva tener conto: 1) del limite massimo di durata complessiva della custodia cautelare fissato dall'art. 304, comma quarto, lett. C, c.p.p., indipendentemente dal titolo del reato in concreto contestato, apparendo contraria proprio all'idea di equità espressa dal legislatore nell'art. 314 c.p.p. e, in ogni caso, irragionevolmente punitiva nei confronti di chi abbia subito un'ingiusta detenzione per una violazione più grave e infamante, la contraria soluzione del problema;
2) della modifica apportata al secondo comma dell'art. 315 c.p.p. dall'art. 15 della legge 16/12/1999, n. 479 con l'innalzamento da cento milioni a un miliardo di lire dell'entità massima della riparazione e ciò in considerazione della natura costitutiva della pronuncia emessa in materia dal giudice. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il RI e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il primo si limita a censurare la scelta della corte di merito di assumere come parametro per la determinazione dell'indennizzo il termine di custodia cautelare stabilito dall'art. 303, comma quarto, c.p.p. per i reati più gravi, senza considerare che nella previsione del legislatore sono comprese anche le eventuali proroghe di cui all'art. 305, vale a dire eventi eccezionali, esorbitanti dal normale svolgimento del processo, e conclude, affermando che la soluzione corretta del problema impone di avere riguardo, piuttosto, al limite fissato per il reato effettivamente contestato e, perciò, nella specie quello di quattro anni.
Il Ministero del tesoro ha dedotto, dal canto suo, la violazione dell'art. 315, comma secondo, c.p.p., sull'assunto che, non contenendo la legge n. 479/99 "alcuna disposizione transitoria dalla quale possa in qualche modo desumersi la sua applicabilità alle situazioni processuali pendenti", in base al principio generale recepito dall'art. 11 delle preleggi, tenuto conto della natura eminentemente sostanziale dell'istituto, deve escludersi l'estensibilità della nuova normativa ai casi d'ingiusta detenzione sofferta prima della sua entrata in vigore, ancorché il procedimento riparatorio sia ancora in corso.
A sostegno della sua tesi il ricorrente, oltre a rimarcare la "funzione latu sensu sanzionatoria" di un indennizzo così ingente posto a carico dello Stato per un atto legittimo dell'Autorità giudiziaria, con il conseguente innesco delle preclusioni temporali proprie della materia, e, sotto un diverso profilo,
l'impraticabilità di una via che, in ipotesi di riduzione, anziché di aumento del tetto, dovrebbe teoricamente portare alla contrazione della riparazione, ma che nella pratica non avrebbe attuazione per la palese ingiustizia del risultato, pone, soprattutto, in evidenza le incongruenze cui l'opposta tesi condurrebbe nell'applicazione del canone fondamentale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, privilegiando il momento, sovente determinato da eventi accidentali e incontrollabili, in cui viene adottato il provvedimento di liquidazione.
Il ricorrente pone, da ultimo, in discussione anche la legittimità del criterio di giudizio considerato, sul rilievo che il ricorso al parametro indicato dall'art. 135 c.p., lasciando al giudice, nei congrui casi, un ampio margine di valutazione dei fattori di danno concorrenti, consentirebbe di evitare l'equiparazione di situazioni tra loro assai diverse con palese violazione di "ogni principio di giustizia sostanziale" e la produzione di effetti persino aberranti. Con ordinanza del 20/12/2000 la terza sezione penale di questa Corte, investita della trattazione del caso di cui si è riferito, esaminata la richiesta di rigetto di entrambe le impugnazioni formulata dal procuratore generale e la memoria di replica presentata dall'Avvocatura dello Stato (che, ribadite le argomentazioni già sviluppate nei motivi di ricorso, conclude per il rigetto delle doglianze avversarie), ravvisando l'esistenza sulla specifica questione sollevata dal Ministero del tesoro di un contrasto tra la propria giurisprudenza (sez. III, 27/9/2000, N. 1894, Riccobono), orientata per l'esclusione dell'efficacia retroattiva dell'art. 15, comma primo, lett. A, della legge n.479/99, in considerazione dell'inapplicabilità all'istituto della riparazione, di natura sostanziale, ma prettamente civilistica, della regola dettata dall'art. 2/3, c.p., e della necessità di fare, quindi, esclusivo riferimento al momento genetico del relativo diritto, momento da individuarsi in quello dell'indebita detenzione subita dal soggetto, e il diverso indirizzo seguito dalla quarta sezione (4/10/2000, n. 2721, Nicolosi;
26/9/2000 n. 2619, Furriolo), secondo cui deve, invece, escludersi che nella soggetta materia possa operare il principio "tumpus regit actum", ha rimesso i ricorsi a queste sezioni unite penali per la decisione. Con una requisitoria suppletiva depositata il 4/3/2001, il Procuratore generale, confermando la propria adesione alla soluzione scelta dalla quarta sezione, sottolinea che il momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile deve essere individuato in quello nel quale "può dirsi definitivamente costituito il rapporto obbligatorio a carico dello Stato", sicché quando una modifica normativa intervenga prima di tale momento, essa va necessariamente applicata anche al caso in corso di definizione.
Il 3/5/2001 L'Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale, con la quale ribadisce la tesi, già esposta nei precedenti scritti, della necessità di fare riferimento "al momento genetico del sorgere della pretesa, che corrisponde appunto con la detenzione" e non "con il successivo accertamento delle condizioni legittimanti la riparazione".
Secondo l'avvocatura, a tutto concedere, dovrebbe aversi riguardo al momento in cui il diritto alla riparazione sorge, vale a dire al momento in cui l'ingiustizia della detenzione "viene definitivamente accertata da un provvedimento giurisdizionale" e richiama, a sostegno del suo assunto, la giurisprudenza formatasi sulla norma transitoria dettata dall'art. 241, (recte 245), comma secondo, lett. G del D.LVO 28/7/1989, n. 271, per concludere che, nel caso di specie, essendosi il procedimento penale a carico del RI concluso il 15/1/1998 in nessun caso può trovare applicazione la modifica introdotta al comma secondo dell'art. 315 c.p.p. della legge n. 479/99. Entrambi i ricorsi sono destituiti di giuridico fondamento. Prima di affrontarne le tematiche e trattare, in particolare, lo specifico problema che ha indotto la terza sezione penale di questa Corte suprema a rimettere la decisione della causa alle sezioni unite, è necessario, però, definire esattamente l'ambito del giudizio che questo collegio è chiamato a emettere, con l'esclusione delle questioni non più proponibili ai sensi dell'art. 628, comma secondo, c.p.p.. A tal fine occorre tener presente la pronuncia in data 11/11/1999 della quarta sezione penale, la quale, oltre a convalidare l'ordinanza gravata sul punto del riconoscimento del diritto del RI (del resto mai messo in discussione) a percepire l'indennità, ha anche indicato il criterio cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto ispirarsi per la liquidazione della quota specificatamente pertinente alla detenzione materiale subita dal richiedente. Sotto questo profilo, è evidente che il ricorso presentato dall'Avvocatura generale dello Stato nella parte in cui lamenta l'adozione di tale criterio - da lei stesso propugnato, peraltro, nella memoria depositata il 29/1/1999 nella cancelleria della Corte d'appello di Torino, secondo la quale per il calcolo aritmetico di cui sopra s'è detto, è necessario tener conto "...del rapporto esistente tra la misura massima dell'indennizzo.... e la misura massima della custodia cautelare prevista dalla legge....", e, poi, abbandonato per sposare la tesi accolta dal giudice di merito nella prima ordinanza, della operatività anche nella soggetta materia della regola dettata dall'art. 135, c.p.. - è certamente inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, prima ipotesi, c.p.p..
Ne consegue che gli argomenti ora da trattare, comunque attinenti esclusivamente al "quantum debeatur", sono due: il primo, proposto dalla parte privata, riguarda l'assunzione come termine del rapporto con l'entità dell'indennizzo della durata massima della custodia cautelare considerata in astratto o in concreto;
il secondo, proposto dalla parte pubblica, dell'applicabilità ai procedimenti di liquidazione in corso alla data dell'entrata in vigore della novella della modifica apportata al secondo comma dell'art. 315, c.p.p.. La risposta a tali quesiti è legata all'analisi della struttura e della funzione dell'istituto disciplinato dal capo VIII del titolo I del vigente codice di rito, sulle quali conviene, pertanto, brevemente soffermarsi.
La riparazione per l'ingiunta detenzione costituisce per il nostro ordinamento una novità introdotta dalla direttiva n. 100 della legge-delega 16/2/1987, n. 81 sotto l'impulso della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/1969, che aveva demandato al legislatore ordinario il compito di specificare se tra gli errori giudiziari, di cui l'art. 24, comma quarto, della Carta fondamentale prevede "le condizioni e i modi per la riparazione", dovesse farsi rientrare anche l'ingiusta carcerazione preventiva, in sintonia con i principi affermati, in materia, dall'art. 5, comma quinto, della Convezione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo, sottoscritta in Roma il 4/11/1950 ed entrata in vigore in Italia il 26/10/1955, e ribaditi dall'artt. 9, comma quinto, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto dall'assemblea delle Nazioni Unite il 16/12/1966 ed entrato in vigore in Italia il 15/12/1978.
Le disposizioni del codice di rito penale che vengono in considerazione sono gli artt. 314 e 315.
Il primo detta una norma che, in quanto ricognitiva di un diritto (di quale tipo si vedrà più avanti) ha natura sicuramente sostanziale.
Il secondo contiene, invece, regole sia sostanziali che processuali, perché oltre a disciplinare l'esercizio dell'azione riparatoria, fissa l'entità massima della somma liquidabile e, inoltre, indica, attraverso il richiamo delle disposizioni in materia di errore giudiziario (artt. 643, segg. c.p.p.), gli elementi di cui il giudice deve tener conto ai fini della decisione.
L'avanzamento di una pretesa d'impronta essenzialmente civilistica dinanzi a un organo (la corte d'appello indicata dagli artt. 315, 645 c.p.p.) che esercita la giurisdizione penale conferisce, inoltre, all'istituto una particolare connotazione, giustificata, peraltro, come nel caso di promovimento dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno nel processo penale (artt. 74, segg. c.p.p.) dalla contiguità del diritto vantato con il procedimento preordinato all'accertamento di un reato. La differenza tra le due fattispecie legali è data, sul piano sostanziale, soprattutto dalla circostanza che l'azione prevista dagli artt. 314 e 315 non ha funzione risarcitoria, in quanto diretta ad ottenere il ristoro delle sofferenze di ordine personale e familiare (morali e patrimoniali) derivanti a un soggetto da un atto giudiziario pienamente legittimo.
Altro tratto caratteristico dell'istituto è che la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa. La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s'intende, entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto. L'indagine non può, tuttavia, varcare certi limiti, che ne definiscono l'ambito attraverso la individuazione dei dati storici su cui, come s'è visto (artt. 315, 643, c.p.p.), deve cadere e non può, d'altro canto, condurre a risultati comportanti uno sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione. Nulla vieta, però, al giudice, nell'esplicazione del suo potere discrezionale, di gestire lo spazio riconosciutogli dalla legge come ritiene più consono alle particolari caratteristiche della vicenda, procedendo, ove gli sembri che ciò possa produrre un effetto più favorevole e remunerativo, specie sul piano morale, per il richiedente, alla ideale divisione del "fondo" disponibile in più parti, in guisa da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le diverse "voci di danno" elencate dall'art. 643, c.p.p.. L'esame delle problematiche connesse alla metodologia che il giudice di merito deve seguire nella formulazione del suo giudizio equitativo, senza cadere nell'arbitrio o nella scelta di criteri contrari alla logica comune, consente, ora, di sgombrare subito il campo dalle critiche mosse alla decisione impugnata ad opera del RI.
Critiche chiaramente infondate, anzitutto per la ragione già correttamente segnalata dalla corte torinese, che ha rimarcato l'assurdità di una soluzione, la quale facendo riferimento al termine complessivo di custodia cautelare stabilito dalla legge per il reato in concreto addebitato all'imputato, finirebbe per premiare chi sia stato ingiustamente recluso per un fatto meno grave e abbia, correlativamente, dovuto sopportare conseguenze di portata minore rispetto a quelle subite da una persona accusata di un'azione criminosa particolarmente riprovevole e infamante con rilevanti danni alla vita privata e di relazione.
In secondo luogo, perché un corretto rapporto può stabilirsi soltanto tra termini omogenei, sicché se uno di questi è costituito dal limite massimo stabilito, in via generale ed astratta, dal legislatore per l'entità della liquidazione, l'altro non può che essere della stessa natura, svincolato anch'esso, quindi, dal caso concreto. Chè anzi, in questa prospettiva, per cui a un assoluto non può che corrispondere un altro assoluto, potrebbe persino sostenersi, con qualche fondamento, la correttezza dell'assunzione come termine della correlazione non del dato quantitativo fornito dall'art. 303, comma quarto, lett. C, c.p.p., bensì di quello, incrementato della metà, di cui all'art. 304, comma sesto, dello stesso codice, segnatamente ove voglia tenersi conto dall'ampia portata attribuita a tale disposizione dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 292 del 18/7/1998 e le successive ordinanze n. 429 del 19/11/1999 e n. 214 del 19/6/2000. Sennonché, i fatti che giustificano il travalicamento dei termini ordinari di custodia cautelare, pur rientrando, come le proroghe previste dall'art. 305 c.p.p. nella fisiologia del processo, rivestono, però, carattere di eccezionalità e riguardano un ridotto numero di casi, ragion per cui estenderne indiscriminatamente la valenza risulterebbe, infine, in contrasto proprio con il principio equitativo che domina l'istituto in parola.
L'argomentazione appare comunque utile a confermare, ove ve ne fosse ancora bisogno, l'esattezza, sotto il profilo logico- giuridico, della conclusione cui è pervenuta la corte d'appello di Torino e l'inconsistenza dei motivi addotti dal RI, il cui ricorso va, dunque, respinto con le conseguenze di legge.
Solo apparentemente meno agevole è la soluzione del problema sollevato dall'Avvocatura dello Stato.
Si tratta, come si è visto, di rispondere al quesito riguardante l'individuazione, nel periodo compreso tra l'atto privativo della libertà e il provvedimento riparatore, del momento cui fare riferimento ai fini della determinazione della normativa applicabile nell'ipotesi, nella specie realizzatasi, di mutamento della legge. Va subito detto che anche sul punto la tesi esposta nell'ordinanza gravata e sostanzialmente condivisa, almeno all'inizio della procedura, dalla stessa ricorrente, che nella già richiamata memoria del 29/1/1999 si oppone alla corresponsione di interessi all'attore, perché ".... La liquidazione dell'indennizzo avviene soltanto mediante l'ordinanza della competente corte d'Appello, cui segue il procedimento amministrativo di pagamento da effettuarsi nel rispetto delle norme di contabilità di Stato", in quanto fa leva sulla natura "costitutiva" della pronuncia del giudice, coglie nel segno. Nello stesso senso, del resto, appare orientata, in modo assolutamente prevalente, la più recente giurisprudenza di questa corte (cfr. della stessa sezione IV penale, oltre a quelle già citate, le sentenze n. 5732, 5733 e 5749 del 18/12/2000), che ha superato l'ambiguità del precedente indirizzo (S.U.P. nn. 1 e 2 del 6/3/1992), pervenuto a conclusioni opposte in sede d'interpretazione dell'art. 245, comma secondo, lett. G, delle disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale per effetto di un'impostazione della questione viziata da un improprio richiamo alla regola dettata dall'art. 11 delle preleggi.
Sufficientemente chiara sul punto è la requisitoria del procuratore generale, secondo cui quando la novità normativa intervenga prima che il rapporto giuridico sorto anteriormente abbia esaurito i suoi effetti e non sia diretta proprio a incidere sul fatto o atto genetico di quel rapporto, essa deve essere comunque applicata senza che ciò comporti alcuna violazione del principio della irretroattività della legge.
Questo rilievo, fondato su reiterate pronunce della corte di cassazione civile (tra le più recenti: sez. I CIV., 28/4/1998, n. 4327), benchè sfiori soltanto il nocciolo della questione, basterebbe comunque da solo a dimostrare l'erroneità della contraria opinione, la quale, oltre tutto, identificando il momento genetico del diritto alla riparazione con il fatto coercitivo o, al più, con il provvedimento liberatorio emesso nel processo, sembra non tener conto del dato, assai significativo, rappresentato dal termine insolitamente lungo concesso dal legislatore per proporre la domanda, all'evidente scopo di consentire all'interessato di compiere una valutazione il più possibile realistica dei negativi cambiamenti prodotti sulla sua vita non solo dall'evento originario, ma anche da quelli successivi connessi al primo, ma dotati di autonoma valenza dannosa sul piano personale, familiare e sociale. Neppure tale osservazione basterebbe però a legittimare l'idea della coincidenza del tempo di riferimento normativo con la pronuncia finale del giudice, giacchè si potrebbe pur sempre affermare la necessità di ritenere la situazione cristallizzatasi nel momento dell'esercizio dell'azione di riparazione.
È d'uopo, allora, tener presente che quello in discussione è un tipo di procedimento caratterizzato dalla "necessarietà", nel senso che la parte pubblica, a differenza del privato cittadino autore, per avventura, di un fatto causativo di danno, non potrebbe mai, in difetto di una specifica norma autorizzativa, provvedere spontaneamente e direttamente alla riparazione, prescindendo, cioè, dall'intervento del giudice. L'art. 314, c.p.p., riconoscendo il diritto all'equa riparazione pone lo Stato in una condizione di soggezione, che la pronuncia del giudice, sollecitata dalla parte privata, può trasformare in una situazione giuridica nuova connotata dalla nascita di un obbligo concreto e specifico. Obbligo che non preesiste, quindi, alla richiesta di riparazione;
esso è creato dal giudice previo accertamento dei presupposti - come recita il titolo dell'articolo citato - per una decisione favorevole. In altri termini, il privato cittadino, che sia stato detenuto ingiustamente, diviene titolare del potere di determinare un effetto giuridico a proprio vantaggio e a carico della pubblica amministrazione, servendosi di un provvedimento giurisdizionale che rappresenta l'atto generatore del suo credito.
Ciò non significa che il provvedimento "de quo" sia sostanzialmente diverso dagli altri provvedimenti di accoglimento della domanda. Anch'esso attua, mediante l'accertamento, una preesistente volontà di legge, segnatamente quella che si produca un mutamento giuridico corrispondente al diritto in astratto riconosciuto all'agente. Ma è la speciale fisionomia di questo diritto, che si estrinseca nel potere di produrre un effetto giuridico positivom mediante il provvedimento del giudice, e solo in tal modo, che conferisce al provvedimento medesimo un'efficacia innovativa.
L'accertamento del diritto, quindi, è, in questo caso, la condizione cui la legge subordina il mutamento giuridico e costituisce esso stesso "il fatto giuridico" che di quell'effetto è causa e che prima non poteva prodursi, rappresentando la proposizione della domanda solo uno degli elementi concorrenti al raggiungimento del risultato finale.
Risultato che, come si è rimarcato, consiste nella nascita di un obbligo nuovo, più precisamente di un'obbligazione pecuniaria, la quale, per sua natura, deve essere determinata o determinabile nell'ammontare, in guisa da conferire alla prestazione della parte tenuta ad adempierla la necessaria concretezza. Condizione questa che, per particolari accidenti procedurali, può verificarsi anche in un momento cronologicamente distinto dall'accertamento del diritto alla riparazione in sé e per sé considerato (an debeatur), senza che ciò possa, tuttavia, spostare il tempo di riferimento normativo, giacchè soltanto con la precisazione del "quantum debeatur" il rapporto tra le parti può considerarsi perfezionato con la produzione dell'effetto giuridico tipico dell'azione proposta. Ne consegue che, avendo la corte d'appello di Torino disposto la liquidazione dell'indennità al RI in epoca posteriore all'entrata in vigore della legge n. 479/99, l'applicazione del nuovo limite massimo introdotto dall'art. 15 della novella appare corretta.
Anche il ricorso del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica va, dunque, respinto.
A mente dell'art. 616, c.p.p., i ricorrenti, entrambi soccombenti, sono tenuti in solido al pagamento delle spese del procedimento (artt. 90, segg. c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, visti gli artt. 606, 611,616, c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 9.5.2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001.