Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
L'indicazione del termine per il deposito della motivazione, rilevante al fine della determinazione della decorrenza del termine per impugnare, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che sia riportata anche nel testo della sentenza dopo la redazione della motivazione, né la sua omissione in questa sede determina la nullità della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2015, n. 42452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42452 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
messi mero 42 45 2 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE та Composta da Aldo Fiale -Presidente - Sent. n. sez. 1018 Renato Grillo CC - 07/05/2015 Mariapia Gaetana Savino R.G.N. 26686/2014 Santi Gazzara Aldo Aceto -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL RO OR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 10/02/2014 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il sig. OR EL RO ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 10/02/2014 della Corte di appello di L'Aquila che ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione proposta il 22/11/2010 avverso la sentenza del 08/07/2010 del Tribunale di Chieti che, all'esito di giudizio celebrato in sua contumacia, l'aveva condannato per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n 638. 1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e deduce, al riguardo, che la sentenza era stata emessa con espressa indicazione, nell'intestazione, del maggior termine indicato per il deposito della motivazione dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.. 1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione che espressamente riconosce che la sentenza era stata emessa con riserva di deposito della motivazione nel maggior termine di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., non traendone però le relative conseguenze.
1.3.Con terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 544, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato.
3.La sentenza del Tribunale di Chieti è stata pubblicata mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 08/07/2010 3.1. Nel dispositivo letto in udienza e allegato al verbale è stato indicato il termine di 30 giorni per la redazione dei motivi, depositati il successivo 27/07/2010. 3.2. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è stato notificato all'imputato contumace il 12/10/2010. 3.3.L'appello è stato proposto il 22/10/2010. 3.4. La Corte territoriale, poiché nel dispositivo riprodotto nella sentenza depositata il Tribunale non aveva indicato il maggior termine di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto che il Giudice non avesse riservato il termine per la redazione dei motivi ed in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 2, 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. c), secondo parte, ha dedotto la tardività dell'appello perché proposto il 22/11/2010, oltre il 30° giorno successivo alla notifica dell'avviso di deposito.
3.5.Osserva questa Suprema Corte che a norma dell'art. 533, comma 3, cod. proc. pen., quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia>>. 2 3.6.Il dispositivo costituisce parte specifica della sentenza (art. 546, comma 1, lett. f, cod. proc. pen.), diversa e distinta dall'intestazione (art. 546, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).
3.7.La scelta codicistica di attribuire al dispositivo il compito di indicare l'eventuale maggior termine per la redazione delle motivazioni della sentenza non assolve solo ad un onere informativo, ma esprime l'esigenza che tale indicazione corrisponda ad un preciso atto di volontà del giudice cui la legge riserva in via esclusiva tale decisione (sulla natura e sulle ragioni di tale potere, ricondotto verosimilmente ad una valutazione ponderata del carico di lavoro giudiziario e ad esigenze di autorganizzazione e di razionalità del servizio giudiziario, cfr., in motivazione, Sez. U, n. 5878 del 1997).
3.8.Il dispositivo viene sottoscritto dal giudice (art. 544, comma 1, cod. proc. pen.) ed è da lui letto in udienza;
con la lettura viene indicato l'eventuale maggior termine per il deposito delle motivazioni.
3.9.La lettura del dispositivo è il mezzo con il quale viene pubblicata la sentenza (art. 545, comma 1, cod. proc. pen.).
3.10.Il dispositivo sottoscritto dal giudice e letto in udienza deve essere allegato al verbale di udienza redatto dall'ausiliario a norma degli artt. 480 e segg., cod. proc. pen.. 3.11.La prevalenza del dispositivo "letto" in udienza rispetto a quello "scritto" (quale risulta, cioè, dalla sentenza successivamente redatta completa di motivazione) è tale da aver indotto questa Corte ad affermare che la mancata riproduzione, nel testo della sentenza depositata, dell'indicazione del termine di novanta giorni fissato per il deposito della motivazione, contenuta, invece, nel dispositivo letto in udienza, non produce alcuna nullità della sentenza, perché l'art. 546, lett. f), cod. proc. pen., nell'indicare il dispositivo come parte necessaria della sentenza, si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna che, una volta divenuta definitiva la decisione, è il punto di partenza per la successiva fase di esecuzione. Ed invero, l'indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma ha una rilevanza limitata alla determinazione e alla decorrenza del termine per proporre impugnazione, mentre è del tutto irrilevante ai fini delle successive fasi di giudizio o dell'esecuzione penale. Pertanto è sufficiente che tale indicazione sia contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che essa sia riportata anche nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione (Sez. 1, n. 9620 del 11/06/1998, Manfré, Rv. 211277; cfr. altresì, Sez. 1, n. 40282, del 06/06/2013, Sirignano, Rv. 257818, secondo cui l'indicazione del termine per il deposito della motivazione, siccome rileva al limitato fine della determinazione della decorrenza del termine per proporre impugnazione, deve essere contenuta 3 nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che sia riportata anche nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione, né la sua omissione in questa sede determina la nullità della sentenza).
3.12.Non v'è dubbio, pertanto, che l'indicazione del maggior termine per la redazione dei motivi della sentenza debba essere effettuata esclusivamente con il dispositivo letto in udienza dal giudice, certamente non assolvendo a tale scopo nemmeno l'intestazione che costituisce adempimento burocratico successivo al deposito della minuta in cancelleria (art. 154, disp. att. cod. proc. pen.).
3.13.E' anche possibile che il maggior termine risulti solo dal verbale di udienza ma non dal dispositivo sottoscritto dal giudice e ad esso allegato.
3.14.In tal caso questa Suprema Corte ha affermato che l'indicazione del termine per il deposito della sentenza di cui all'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., può essere validamente effettuata anche nel verbale d'udienza perché ugualmente idonea al conseguimento dello scopo di portare preventivamente a conoscenza delle parti interessate il momento iniziale del decorso del termine per impugnare (Sez. 4, n. 2766 del 13/07/1995, Daini, Rv. 202922; Sez. 5, n. 32737 del 03/06/2010, Polloni, Rv. 248231).
3.15.EL resto il verbale di udienza documenta attività processuali effettivamente svolte, sicché quel che conta è che insieme con la lettura del dispositivo il giudice abbia personalmente ed effettivamente indicato ai presenti il maggior termine per la redazione dei motivi.
3.16. Nel caso di specie, come detto, la sentenza è stata notificata per estratto all'odierno ricorrente, assente alla lettura perché contumace.
3.17.Le notizie che l'estratto contumaciale deve contenere sono: 1) l'indicazione dell'autorità che ha emesso la decisione e delle generalità dell'imputato; 2) l'enunciazione del titolo del reato;
3) il dispositivo integrale della sentenza (Sez. 3, n. 35740 del 08/06/2011, Ndoye, Rv. 251239; cfr. anche Sez. 2, n. 5321 del 15/03/2000, Franzoni, Rv. 215902; nonché Sez. 10455 del 15/11/1996, Soni, Rv. 206440, che ha ricordato che l'estratto contumaciale della sentenza non deve contenere tutti gli elementi formali contemplati dall'art. 546, ' cod. proc. pen. ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizie all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, onde porlo in grado di esercitare il diritto di impugnazione entro il termine prescritto).
3.18. L'estratto della sentenza emessa in contumacia non deve contenere l'indicazione del termine per impugnare, essendo onere dell'imputato prendere tempestiva visione della sentenza e informarsi presso il difensore di quale sia, nel caso specifico, il termine di impugnazione (Sez. 3, n. 35740 del 2011, cit.).
3.19.Nel caso di specie, il dispositivo notificato all'imputato non è conforme a quello letto in udienza e non contiene l'indicazione del maggior termine per la redazione dei motivi che il ricorrente trae dall'intestazione. 4 3.20.Egli deduce l'affidamento legittimo sull'indicazione contenuta nell'intestazione; tuttavia, osserva il Collegio, tale affidamento non solo è mal riposto (l'intestazione, come detto, non ha funzione certificativa) ma non è rilevante perché l'imputato può sempre risolvere il dubbio accedendo al fascicolo del dibattimento, esaminando la copia del dispositivo allegato al verbale di udienza ed il contenuto del verbale stesso.
3.21.Nel caso di specie, come detto, assume valore dirimente la circostanza che la volontà del Giudice è stata formalmente cristallizzata nel dispositivo letto in udienza dal quale risulta il maggior termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
3.22.Ne consegue che il termine per impugnare era di 45 giorni dalla data di notifica dell'estratto contumaciale e che l'appello era tempestivo.
3.23.L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata e gli atti trasmessi alla Corte di appello di L'Aquila per la trattazione del gravame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per la trattazione del gravame. Così deciso il 07/05/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Fiale Neolo Scel елоAero fall DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 2 OTT 2015 IL CANCELLERE Luana Mariani 5