Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
L'indicazione del termine per il deposito della sentenza di cui all'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. può essere validamente effettuata anche nel verbale d'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 32737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32737 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/06/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1388
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 35780/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO LU, N. IL 14/05/1936;
avverso la sentenza n. 2798/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 21/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, il difensore l'Avv. TAMBUTTINI Giorgio, in sostituzione dell'Avv. Renato Bianchi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 21 maggio 2009 la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da IG ON avverso la sentenza con la quale il locale giudice dell'udienza preliminare, in esito al giudizio abbreviato, lo aveva condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società Leno Carni s.r.l., della quale era stato amministratore unico fino al 13 gennaio 1992 e di fatto per l'epoca successiva.
Ha rilevato il collegio di seconda istanza che la sentenza era stata pronunciata il 31 marzo 2003, con motivazione depositata il 23 maggio 2003; non essendovi stata indicazione, nel dispositivo, di un termine per il deposito superiore a quello di quindici giorni fissato dalla legge, il termine per l'impugnazione era di trenta giorni e aveva preso decorrenza dalla data di notifica dell'avviso di deposito ex art. 548 c.p.p., comma 2: sicché, tale notifica essendo avvenuta il 9 luglio 2003, il gravame attivato soltanto il 7 ottobre 2003 era da considerare tardivo.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso rileva che, sebbene il dispositivo della sentenza di primo grado non recasse indicazioni al riguardo, tuttavia la fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione era contenuta nel verbale di udienza: il che era sufficiente a rendere applicabile per l'impugnazione il maggior termine di 45 giorni di cui all'art. 544 c.p.p., comma 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte Suprema ha già avuto modo di occuparsi dell'argomento investito dall'odierno ricorso, pervenendo all'affermazione del principio secondo cui "il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni nel caso, previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., comma 3, di autodeterminazione da parte del giudice di un termine più lungo per il deposito della sentenza, anche se quest'ultimo sia menzionato esclusivamente nel verbale e non venga indicato nel dispositivo della sentenza letto in udienza ed allegato al verbale stesso. L'espressa menzione in questo della dichiarazione del giudice è da considerarsi equipollente all'inserzione nel dispositivo perché ugualmente idonea al conseguimento dello scopo del legislatore di portare preventivamente a conoscenza delle parti interessate il momento iniziale del decorso del termine per impugnare" (Cass. 13 luglio 1995 n. 2766). Alla stregua della suesposta regula iuris, che si ritiene di dover ribadire per la persuasività degli argomenti ivi addotti, nel caso di specie deve ritenersi applicabile il termine per impugnare di 45 giorni, di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c). Ed invero, nella parte terminale del verbale di udienza, dopo la scritta "riservandosi la motivazione ex 442", è chiaramente leggibile l'espressione "gg. 60": il cui significato, inteso secondo ragionevolezza, non può essere altro che quello di voler fissare il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Ne deriva altresì che, per il difensore, il termine di 45 giorni per impugnare ha preso a decorrere dal 30 maggio 2003 (sessantesimo giorno dalla pronuncia) ed è venuto a maturazione il 14 luglio 2003, mentre per l'imputato contumace ha preso a decorrere dalla data di notificazione dell'avviso di deposito con estratto contumaciale, e cioè dal 9 luglio 2003, venendo quindi a scadenza il giorno 8 ottobre 2003, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale.
Poiché, in base al disposto del terzo comma del già citato art. 585 c.p.p., quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo, deve concludersi che l'atto di appello depositato il 7 ottobre è tempestivo. Ne consegue che, nel rapporto processuale riguardante IG ON (al quale soltanto si riferisce il ricorso per cassazione), la sentenza impugnata risulta viziata da violazione di legge;
essa va dunque annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della stessa Corte d'Appello di Brescia.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010