Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 2
Non integra il caso fortuito o la forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine per proporre impugnazione, l'errore del difensore anche se determinatosi con il concorso della cancelleria, se evitabile con l'impiego della media diligenza. (Fattispecie in cui, dopo il deposito della sentenza nel termine indicato nel dispositivo letto in udienza alla presenza delle parti, la cancelleria aveva provveduto alla notificazione non dovuta dell'avviso di deposito del provvedimento privo della precisata prescrizione cronologica).
L'indicazione del termine per il deposito della motivazione, siccome rileva al limitato fine della determinazione della decorrenza del termine per proporre impugnazione, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che sia riportata anche nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione, né la sua omissione in questa sede determina la nullità della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Ruba uno zaino per mangiare il panino, condannato (Cass.36160/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2021
Una situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. Cassazione penale sez. IV, ud. 22 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36160 Presidente Piccialli – Relatore Pavich Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. U.J. ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 19 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato (escludendo le aggravanti contestate e rideterminando la pena) la condanna emessa a suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2013, n. 40282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40282 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/06/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 910
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 29191/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 21 maggio 2012 della Corte di assise di appello di Salerno n. 12/2011;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 6 giugno 2013, dal Consigliere Dott. Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, avvocato Giuseppe Tabasco del foro di Vallo della Lucania, in sostituzione dell'avvocato Floriana Giordano, difensore di MO UC e MO RO, e in sostituzione dell'avvocato Gaetana Paesano, difensore di RA NN e MO AR, il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto di esso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Antonio Turco, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 21 maggio 2012 la Corte di assise di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da RI MA avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 25 febbraio 2011, con la quale il RI era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni venti di reclusione, previa esclusione delle aggravanti del mezzo insidioso, della premeditazione, dei motivi abietti o futili, delle sevizie e crudeltà, ma senza il riconoscimento di alcuna attenuante, per l'omicidio della propria moglie, MO LA, colpita con sedici coltellate, di cui una trapassante il cuore e l'altra il polmone, nella comune abitazione, in Vallo della Lucania, il 29 agosto 2009. La Corte territoriale ha ritenuto l'appello tardivo, perché la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare era stata emessa nell'udienza del 25 febbraio 2011, alla presenza dell'imputato e del suo difensore, con il pubblicato termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, avvenuto tempestivamente il 22 aprile successivo, donde la decorrenza dei quarantacinque giorni per impugnare la sentenza dal sessantesimo giorno successivo alla lettura del dispositivo ovvero dal 27 aprile 2011, con intervenuta scadenza di esso il successivo 11 giugno, mentre il ricorso in appello era stato presentato dall'imputato il 14 settembre 2011. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RI personalmente, il quale deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale processuale e, comunque, la sussistenza del caso di forza maggiore ex art. 175 c.p.p., con la conseguente nullità della sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello e, comunque, il riconoscimento della legittima richiesta di restituzione nel termine per impugnare, che imporrebbero l'annullamento della decisione con rinvio degli atti al giudice di appello.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dovrebbe, come tutti i provvedimenti emessi in camera di consiglio, essere oggetto di avviso di deposito notificato alle parti, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e solo dalla data di notificazione all'imputato e al difensore decorrerebbe il termine di quindici giorni per proporre appello, assumendosi come dies a quo quello della notificazione più recente.
Nel caso di specie, l'avviso di deposito della sentenza all'imputato fu notificato il 4 maggio 2011 e, nel periodo feriale, analogo avviso fu notificato al precedente difensore del RI, avvocato Felice Lentini, senza considerare che, il 23 giugno precedente, l'imputato aveva revocato la nomina dell'avvocato Lentini e nominato come suo difensore per la presentazione dell'appello l'avvocato Antonio Turco.
Sussisterebbero, in ogni caso, gli estremi per il riconoscimento della forza maggiore al fine di ottenere la restituzione nel termine per impugnare, vuoi perché nella sentenza integrale, depositata in cancelleria, mancherebbe l'indicazione del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione;
vuoi perché l'avviso di deposito, ex art. 128 c.p.p., notificato sia all'imputato sia al primo difensore, avvocato Felice Lentini, ma non anche al nuovo difensore, avvocato Antonio Turco, pur nominato prima dell'ultima notifica, conteneva la mera indicazione dell'avvenuto deposito della motivazione senza indicazione di termine alcuno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che per l'impugnazione delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato valgono i termini stabiliti per l'impugnazione delle sentenze dibattimentali dall'art.585 c.p.p., con le decorrenze specificate nelle lett. b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo, osservando che l'applicabilità alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato dei diversi termini di impugnazione che l'art. 585 c.p.p. rapporta all'art. 544 dello stesso codice, anziché del termine unico di quindici giorni stabilito per i provvedimenti camerali dal medesimo art. 585, comma 1, lett. a), deve farsi logicamente derivare dal rinvio operato dall'art. 442 c.p.p., comma 1, "agli artt. 529 e seguenti", tra i quali è compreso l'art. 544, cui fa riferimento appunto l'art. 585 c.p.p. (Sez. U, n. 16 del 15/12/1992, dep. 30/03/1993, Cicero, Rv. 192806; conformi: n. 2312 del 1993; n. 6358 del 1993; n. 9283 del 1995; n. 3900 del 1997; n. 10062 del 2005).
In particolare, nel giudizio abbreviato, letto il dispositivo all'esito della discussione, non è obbligatorio notificare alcun avviso di deposito ed i termini per proporre impugnazione sono i medesimi previsti per le sentenze emesse a seguito di procedimento con rito ordinario, qualora la motivazione della sentenza sia depositata nei termini di rito;
il legislatore, infatti, nel regolare l'intero "iter" processuale iniziato con la richiesta di procedere allo stato degli atti, ha voluto scegliere le forme più semplificate dettate negli artt. 442 e 443 c.p.p. per il primo grado e nell'art. 599 dello stesso codice per il secondo grado, mantenendo comunque fermo il regime previsto per i riti ordinari quanto alla "vocatio in indicium" e alle impugnazioni (Sez. 3^, n. 1812 del 24/08/1993, dep. 10/09/1993, Annunziata, Rv. 196154).
Nel caso in esame, è certo che il dispositivo letto dal giudice, nell'udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2011, conteneva l'indicazione del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione;
che alla lettura del dispositivo erano presenti sia l'imputato, RI, sia il suo difensore, all'epoca, avvocato Felice Lentini;
che la motivazione fu depositata il 22 aprile 2011 prima della scadenza, il successivo 27 aprile, del termine di sessanta giorni;
che l'appello fu presentato il 14 settembre 2011, ben oltre dunque il termine di sessanta giorni dal 27 aprile 2011, scaduto l'11 giugno 2011.
È, pertanto, infondato l'assunto del ricorrente secondo il quale, trovando applicazione l'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), il termine per proporre appello sarebbe stato di quindici giorni, con decorrenza dalla data di notificazione alle parti dell'avviso di deposito della sentenza, e, in particolare, da quella dell'ultima notifica dell'avviso, non precisata in ricorso, al difensore di fiducia dell'imputato, avvocato F. Lentini, peraltro già revocato dall'interessato, il 23 giugno 2011, con contestuale nomina dell'avvocato Antonio Turco, al quale non fu notificato alcun atto.
Parimenti infondata è la denuncia di violazione di legge per omessa restituzione nel termine.
Il ricorrente assume che la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, senza indicazione alcuna del termine fissato dal giudice, integri un caso di forza maggiore, perché avrebbe indotto in errore le parti circa la decorrenza del termine di quarantacinque giorni per proporre l'appello dalla data della medesima notifica, anziché dalla scadenza del termine di sessanta giorni fissato per il deposito della motivazione.
Tale errore sarebbe stato rafforzato dal fatto che la sentenza integrale, depositata il 22 aprile 2011, non reca alcuna indicazione del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione, sicché sia dall'avviso, sia dal testo della decisione esso non era desumibile da parte, specialmente, del nuovo difensore dell'imputato, avvocato A. Turco, neppure destinatario della notifica dell'avviso, sebbene nominato prima che esso venisse notificato al precedente, già revocato, difensore.
L'assunto non può essere condiviso.
Il caso di forza maggiore va ravvisato, infatti, in una forza esterna, non altrimenti vincibile, che impedisce l'atto dovuto, e, quindi, non può essere individuato nell'errore evitabile del difensore (in questo caso presente, insieme all'imputato, alla lettura del dispositivo della sentenza che indicava il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione), e, neppure, in quello della cancelleria procedente alla notificazione non dovuta - nei riguardi delle parti presenti alla lettura del dispositivo - dell'avviso di deposito della sentenza tempestivamente motivata, errore parimenti superabile con la media diligenza di un difensore che avesse annotato il tempo fissato dal giudice per il deposito della motivazione e controllato la sua osservanza, al fine della tempestiva redazione dell'atto di appello;
così come deve ritenersi irrilevante ai fini della configurazione della forza maggiore, l'omessa trascrizione, nella sentenza integrale depositata senza ritardo, del termine di sessanta giorni già indicato dal giudice al momento della lettura del dispositivo e in esso trascritto (sulla non equiparabilità dell'errore umano, evitabile, al caso di forza maggiore si veda: Sez. 5^, n. 626 del 01/02/2000, dep. 28/02/2000, Bettili, Rv. 215490; Sez. 5^, n. 43277 del 06/07/2011, dep. 22/11/2011, Mangano, Rv. 251695; Sez. 2^, n. 18886 del 24/01/2012, dep. 17/05/2012, Dennaoui, Rv. 252812).
Nè va taciuto che, nel caso di specie, la revoca del primo difensore, avvocato Felice Lentini, risulta avvenuta solo il 9 luglio 2012 e, quindi, dopo la sentenza di appello, e non nelle more del giudizio di secondo grado, il 23 giugno 2011, come sostenuto dal ricorrente ma documentalmente smentito dagli atti di causa, consultati da questa Corte in ragione dei vizi procedurali denunciati, sicché nessun adempimento era dovuto nei confronti del nuovo difensore, avvocato Antonio Turco.
In sintesi, va affermato che l'errore del difensore per il mancato rispetto del termine di impugnazione, non è assimilabile alla forza maggiore o al caso fortuito (v., anche, Sez. 1^, n. 1801 del 30/11/2012, dep. 15/01/2013, Masini, Rv. 254211; Sez. 4^, n. 23337 del 15/04/2011, dep. 09/06/2011, Maggioni, Rv. 250694): esso non può ritenersi vanificato dall'ulteriore errore della cancelleria del giudice, la quale proceda alle notificazioni, benché non dovute, dell'avviso di deposito della sentenza che sia stata tempestivamente motivata nel termine pubblicato dal giudice al momento della lettura del dispositivo, in presenza dell'imputato e del suo difensore;
mentre va considerata come mera irregolarità dell'atto, esente da qualsiasi sanzione processuale, la sentenza che non riproduca, nel dispositivo trascritto in calce alla motivazione, il termine già indicato dal giudice per il deposito della medesima motivazione al momento della lettura del dispositivo in udienza e con esso pubblicato.
Su quest'ultimo punto, giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la mancata riproduzione, nel testo della sentenza depositata, dell'indicazione del termine fissato per il deposito della motivazione, contenuta invece, nel dispositivo letto in udienza, non produce alcuna nullità della sentenza, perché l'art.546 c.p.p., comma 1, lett. f), nell'indicare il dispositivo come parte necessaria della sentenza, si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna che, una volta divenuta definitiva la decisione, è il punto di partenza per la successiva fase di esecuzione. L'indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall'art. 544 c.p.p., comma 3, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma ha una rilevanza limitata alla determinazione e alla decorrenza del termine per proporre impugnazione, mentre è del tutto irrilevante ai fini delle successive fasi di giudizio o dell'esecuzione penale;
è, dunque, sufficiente che tale indicazione sia contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che essa sia riportata anche nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione (Sez. 1^, n. 9620 del 11/06/1998, dep. 04/09/1998, Manfrè Rv 211277).
2. Il ricorso dell'imputato deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente condannato, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
Segue l'ulteriore condanna del ricorrente alla rifusione delle spese a favore delle parti civili partecipanti all'odierno giudizio, che, in relazione alla modesta difficoltà della causa, si stima equo determinare nella somma di Euro 3.200,00 di cui Euro 2.250,00 per onorario, oltre agli accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, NN MA RA e MO RO, MO AR e UC MO, liquidate in Euro 3.200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2013