Sentenza 15 marzo 2000
Massime • 1
L'avviso di deposito e l'estratto contumaciale di cui all'art. 548, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non devono contenere l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e della motivazione in udienza ne' la specificazione del termine per proporre l'impugnazione; è infatti onere dell'imputato, a fronte della varietà dei termini previsti dalla legge, assicurarsi mediante una tempestiva presa visione della sentenza quale sia nel caso specifico il termine che è tenuto ad osservare per l'impugnazione, ne' la sua negligenza può riflettersi sulla validità dell'avviso e dell'estratto o sulla loro idoneità a far decorrere il termine stabilito per la proposizione del gravame.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2000, n. 5321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5321 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Morelli Presidente del 15/03/2000
Dott. Lionello Marini Consigliere SENTENZA
Dott. Alessandro Conzatti Consigliere N. 311
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Michele Besson Consigliere N.41929/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto il 23 settembre 1999 dal difensore di NZ DA - nato a [...] il [...] - avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 930/99, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal NZ avverso la sentenza resa il 3 ottobre 1994 dal Pretore di Crema. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso:
O S S E R V A
Con sentenza del 3 ottobre 1994 il Pretore di Crema condannava NZ DA alla pena di anni due e mesi due di reclusione e L. 12.000.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, per la ricettazione di un'autovettura Lancia Thema di provenienza furtiva, alla quale aveva sostituito il numero di targa e che poi aveva ceduto a NA NI - accertato in Monte Cremasco nel settembre 1991.
Contro la sentenza il difensore del NZ proponeva impugnazione e la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 29 giugno 1999 dichiarava inammissibile il gravame in quanto tardivo. Sottolineava la corte nella decisione che, avendo il pretore redatto contestualmente al dispositivo anche la motivazione, il termine per l'impugnazione della sentenza, a norma dell'art. 585, 1^ co., lett. a), c.p.p., era di quindici giorni e decorreva, essendo l'imputato rimasto contumace nel giudizio di primo grado, dalla notifica dell'estratto della sentenza e cioè, nel caso di specie, dal 28 ottobre 1994. L'atto di appello risultava per contro depositato presso la Pretura di Milano soltanto il 25 novembre 1994, quando tale termine era già scaduto alla data del 12 novembre 1994. Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del NZ ed ha denunciato l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 548, 3^, co., e 585, 1^ co., lett. a) e b), e 2^ co., lett. d), c.p.p., posto che l'avviso di deposito della sentenza e l'estratto della sentenza notificati all'imputato contumace non recavano alcuna indicazione in ordine alla pubblicazione della sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e della motivazione in udienza e del conseguente termine di quindici giorni per proporre impugnazione. Il ricorso è infondato.
Funzione dell'art. 548, 3^ co., c.p.p., il quale prescrive che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è, in ogni caso notificato l'imputato contumace, è quella di portare a conoscenza dell'interessato la natura ed il contenuto del provvedimento che lo riguarda e di consentirgli di esperire tempestivamente avverso lo stesso i rimedi previsti dalla legge.
In relazione a tale funzione l'estratto contumaciale non deve contenere tutti gli elementi formali contemplati dall'art. 546, c.p.p., ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizia all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, e, cioè, l'indicazione delle sue generalità, la data della sentenza cui si riferisce, dell'organo giurisdizionale che l'ha pronunciata e l'oggetto della decisione. Il contenuto dell'avviso di deposito, a sua volta, può limitarsi alla indicazione dell'avvenuta pubblicazione anche della motivazione della sentenza al fine di permettere all'imputato di prendere cognizione del contenuto integrale della decisione e di proporre tempestivamente l'impugnazione.
In relazione a tale finalità, tuttavia, nessun obbligo sussiste della menzione in tale avviso, o nell'estratto contumaciale, del termine stabilito nel caso concreto per l'impugnazione (cfr.: Cass. pen., sez. IV, sent. 5 dicembre 1996, n. 10455), che a norma dell'art. 585, 1^ co., c.p.p., può essere ricompreso tra i quindici giorni previsti nell'ipotesi di redazione immediata della motivazione della sentenza ed i quarantacinque giorni stabiliti nel caso di indicazione nel dispositivo di un termine per il deposito oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
È dunque onere dell'imputato, a fronte della varietà dei termini previsti dalla legge, assicurarsi, nel caso di notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto contumaciale, mediante una tempestiva presa visione della sentenza, quale sia nel caso specifico il termine che è tenuto ad osservare per l'impugnazione e la sua negligenza non può riflettersi sulla validità dell'avviso e dell'estratto contumaciale e la loro idoneità a far decorrere con la notificazione il termine stabilito per la proposizione del gravame. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e, a norma dell'art. 616, c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 marzo 2000. Depositato in cancelleria il 5 maggio 2000