Sentenza 8 giugno 2011
Massime • 1
L'estratto della sentenza emessa in contumacia non deve contenere l'indicazione del termine per impugnare, essendo onere dell'imputato prendere tempestiva visione della sentenza e informarsi presso il difensore di quale sia, nel caso specifico, il termine di impugnazione. (In motivazione la Corte ha precisato che le notizie che l'estratto contumaciale deve contenere sono: 1) l'indicazione dell'autorità che ha emesso la decisione e delle generalità dell'imputato; 2) l'enunciazione del titolo del reato; 3) il dispositivo integrale della sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2011, n. 35740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35740 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2011 |
Testo completo
35740 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/06/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. GIULIANA FERRUA
- Presidente - N. 1306 Dott. CLAUDIA SQUASSONI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 1674/2011 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Consigliere -
Dott. LUCA RAMACCI
- Consigliere -
Dott. SANTI GAZZARA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) DO BR N. IL 06/03/1948
avverso la sentenza n. 1547/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/09/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI Generale in persona del Dott. Mazzote Gabriele Udito il Procuratore che ha concluso per e "m bre del Rico.
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Con la decisione in epigrafe precisata, la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la impugnazione proposta dall'imputato
DO BR avverso la sentenza del Tribunale per tardività ; a sostegno della conclusione, la Corte ha evidenziato che l'imputato aveva ricevuto l'estratto contumaciale della prima sentenza in data 9 luglio 2008 per cui l'appello del 8 settembre 2008 era tardivo ( il termine per impugnare era di giorni quindici perché la motivazione era contestuale).
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo violazione di legge: rileva che dallo estratto contumaciale era indicato solo che la sentenza era stata depositata in udienza il 23 giugno 2008 e mancava la precisazione che la motivazione fosse contestuale;
ciò non gli ha permesso di comprendere che il termine per appellare fosse di giorni quindici.
Le censura è manifestamente infondata per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma-che la Corte reputa equo fissare in euro mille- alla Cassa delle Ammende,
Dagli atti di causa ( che la Corte è facoltizzzata a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale) emerge che in calce allo estratto contumaciale era segnalato, come del resto lo stesso ricorrente ammette, che la sentenza era stata depositata alla udienza del 23 giugno 2008. Ora l'avviso di deposto della sentenza e l'estratto contumaciale di cui all'art.548 cod.proc.pen.non devono contenere tutti gli elementi contemplati dall'art.546 cod.proc.pen., ma solo quelli essenziali al fine di notiziare l'imputato che una sentenza è stata emessa nei suoi confronti, in sua contumacia, sì da porlo in condizione di esercitare il diritto di impugnazione. Le notizie che l'estratto contumaciale deve contenere sono : l'indicazione della autorità che ha emesso la decisione e delle generalità dell'imputato, la enunciazione del titolo del reato ed il dispositivo integrale della sentenza, deve
In particolare , l'estratto non precisare quale sia il termine per impugnare essendo onere dell'imputato di prendere tempestiva visione della sentenza e di informarsi presso il suo difensore di quale sia, nel caso specifico, il termine che è tenuto ad osservare (Cass. Sez.2 15 marzo 2000, Franzoni). La eventuale negligenza dell'interessato non si riflette sulla validità dello estratto o sulla sua idoneità a fare decorrere il termine per la proposizione del gravame.
Poiché il ricorso è inammissibile per causa originaria che impedisce la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione, è inibito alla
Corte applicare l'art. 129 cod.proc.pen, e rilevare che si è maturato il periodo prescrizionale ( in epoca successiva alla sentenza in esame).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla
Cassa delle Ammende.
Roma, 8 giugno 2011
A
DI Il Presidente M
CAS E
en DEPOSITATA IN CANCELLERIA R
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- 3 OTT 2011 L'estensore R
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C IL CANCELLIERE Luane Mariani
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