Sentenza 12 dicembre 2019
Massime • 2
Il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato di persona che non sia cittadina dello stesso o nel quale non abbia titolo di residenza permanente, è divenuto oggetto di incriminazione solo a partire dal 10 settembre 2002 per effetto delle modifiche apportate all'art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che originariamente sanzionava penalmente solo gli atti rivolti a procurare ingresso illegale nello Stato italiano, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
In tema di reato continuato, qualora nel medesimo capo di imputazione siano contestati più reati avvinti dal vincolo ex art. 81 cod. pen. e la data della consumazione di essi sia riferita all'attualità, il dies a quo della prescrizione va individuato, per ciascun reato, sulla base dei dati probatori raccolti nel giudizio di merito, essendo irrilevante, a tal fine, la data della pronuncia della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2019, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
мионімиоло 04412-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асл Composta da Sent. n.3070 Luca Ramacci - Presidente Claudio Cerroni UP 12/12/2019 Aldo Aceto R.G.N. 35370/2019 Stefano Corbetta -Relatore Gianni Filippo Reynaud ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da MO AL, nato in [...] il [...] FI ND, nato in [...] il [...] NI RE, nato a [...] il [...] ZE BE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2018 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Gaetano Berni del foro di Firenze per BE ZE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. ん RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Firenze, ai fini che qui rilevano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di BE ZE per il reato di ricettazione di cui al capo 2), limitatamente alle condotte commesse fino al 19/08/2007, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena, nei suoi confronti, in anni quattro e mesi cinque di reclusione;
la Corte territoriale confermava, nel resto, la decisione di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità di: BE ZE per i delitti di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. (capo 2), 81 cpv. 110, 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 6) e 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 (capi 8 e 9); AL MO e di RE NI per il delitto di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 (loro rispettivamente contestati ai capi 8 e 9); AL FI per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 5).
2. Avverso l'indicata sentenza, AL MO, ND FI, RE NI, BE ZE, tramite i rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di AL MO è affidato a un motivo, con cui deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 e il correlato vizio motivazionale. Assume il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero indicato l'ingiusto profitto conseguito a seguito del viaggio in Spagna compiuto dal coimputato AR e del successivo rientro in Italia;
sotto altro profilo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di ND FI si articola in un motivo, con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove ha affermato la penale responsabilità sulla base di meri indizi che non avrebbero i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., essendo state utilizzate unicamente delle mere conversazioni captate nel corso delle indagini, prive di riscontri oggettivi, tale non essendo il sequestro della droga effettuato a carico del corriere, e considerando che allo FI, indicato come emissario del fornitore albanese, non è stato sequestrato del denaro. I soli dati obiettivi accertati ->una telefonata verso l'utenza del AR e l'incontro fugace con quest'ultimo presso il Mc Donald non sarebbero perciò idonei per affermare il coinvolgimento dello - FI nell'importazione della droga, non essendo logicamente credibile che AR abbia consegnato del denaro allo FI, senza prima ricevere lo stupefacente. Stante la mancanza della prova e l'illogicità della motivazione, si insiste per l'annullamento della sentenza.
5. Il ricorso presentato nell'interesse di RE NI è affidato a un motivo, con cui deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 e il correlato vizio motivazionale. Ad avviso del difensore, lo NI si è limitato a fornire al AR una dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ma senza procurare l'ingresso in Italia dello straniero in questione, che organizzò autonomamente il viaggio per rientrare in Italia, condotta che, al più, integra la meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 9 d.l. n. 195 del 2002. In ogni caso, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.
6. Il ricorso proposto per conto di BE ZE è articolato in cinque motivi.
6.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente limitato la dichiarazione di prescrizione dei reati ricompresi nel capo 2) fino al 19/08/2007, mentre, stante il carattere aperto della contestazione ("a partire dal 2002 sino alla data odierna"), il dies a quo decorre, al più tardi, dalla data dell'avviso di conclusione delle indagini, ossia dal 03/05/2006, di talchè, in assenza di contestazioni suppletive, sarebbero prescritti non solo i reati di cui al capo 2), ma anche quello ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 6), essendo stato riqualificato dal Tribunale nell'ipotesi prevista dal comma 5 del citato art. 73, ed essendo la data del commesso reato collocabile nel novembre 2002, come ritenuto dal Tribunale.
6.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 648-bis cod. pen. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., rispetto a beni in precedenza ricettati dallo stesso soggetto, poiché i due delitti si pongono in rapporto di specialità, in quanto la fattispecie ex art. 648-bis cod. pen. esige anche la condotta di sostituzione o trasformazione della res delittuosa, con conseguente assorbimento, in esso, del delitto di ricettazione, interpretazione, questa, che trova conforto nell'introduzione dell'art. 648-ter.1 cod. pen., che incrimina l'autoriciclaggio. 3 ん 6.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento ai capi 8) e 9). Lamenta il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero spiegato l'ingiusto profitto derivante dal viaggio effettuato dal AR prima in Spagna e poi in Italia;
in ogni caso, ad avviso del ricorrente, i reati sarebbero prescritti.
6.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i diversi reati per i quali è intervenuta condanna, trattandosi invece di fatti legati da un medesimo disegno criminoso, in quanto l'aiuto al AR aveva una finalità del tutto compatibile con il commercio di preziosi, e considerando il ristretto arco temporale di commissione dei fatti medesimi.
6.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 240 cod. pen. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe ravvisato un vincolo di pertinenza dei beni sequestrati con i reati per i quali è intervenuta condannata facendo leva su valutazioni fattuali errate ed illogiche, senza indicare la provenienza da delitto dei beni commercializzati da ZE, e considerando che le condotte antecedenti all'agosto 2007 sono state dichiarate prescritte, senza una specifica affermazione di colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AL MO è fondato per i motivi di seguito indicati.
2. Come emerge dall'imputazione di cui al capo 8) e come ritenuto dai giudici di merito, al MO si contesta di avere compiuto atti diretti a favorire l'ingresso illegale di AR AN in Spagna;
risulta dalle sentenze impugnate che il fatto è stato commesso nel periodo intercorrente tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto del 2002 (cfr. p. 16 della sentenza di primo grado).
3. Orbene, si rileva che l'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente al momento del fatto in vigore dal 09/06/2002 fino al 09/09/2002, - prima delle modifiche apportate dalla 1. 30 luglio 2002, n. 189 -, così recitava: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni". И Il comma 3 così stabiliva: "Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico". Come emerge dal chiaro dato testuale, ai sensi del comma 1 era punito il compimento atti diretti a procurare l'ingresso illegale nello Stato, ma non anche in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, condotta oggetto di incriminazione solo a partire dal 10/09/2002 per effetto delle modifiche apportate all'art. 12, comma 1, d.lgs. n 286 del 1998 dalla. n. 189 del 2002. Va altresì rammentato che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di disciplina dell'immigrazione le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018 - dep. 24/09/2018, P, Rv. 273937).
4. Conseguentemente, non rivestendo, nel momento in cui fu tenuta, la condotta ascritta al ricorrente carattere di illecito penale, essendo punita il solo compimento di "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato" e non anche in altro Stato, ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di AL MO perché il fatto di cui al capo 8) non era previsto dalla legge come reato.
5. Il ricorso di ND FI è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo, diretto a una rivalutazione del materiale probatorio che la Corte d'appello ha correttamente apprezzato.
6. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione esente da aporie logiche e vizi giuridici, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base delle conversazioni captate, come indicate a p. 25 e 26 della sentenza di primo grado, da cui emerge che lo FI venne 5 и appositamente inviato in Italia per curare - unitamente a LI, incaricato del trasporto materiale della droga - la consegna al AR dello stupefacente, previa riscossione del corrispettivo.
7. Di conseguenza, la condotta successivamente tenuta dallo FI, come ricostruita a p. 11 della sentenza impugnata, va inquadrata alla luce del compito che gli era stato affidato e si salda con le condotte tenute dagli altri correi, essendo emerso che: 1) il fornitore della droga manteneva i contatti diretti con AR, aggiornandolo della data di arrivo della cocaina e delle modalità della consegna (conversazioni del 13/11/2002, ore 10,35 n. 480; ore 10.53 n. 496; ore 11.37 n. 497); 2) lo FI (identificato a seguito di controllo mirato) era stato incaricato di mantenere in contatti con AR in vista della consegna della cocaina, trasportato dal corriere LI, e del preventivo ritiro dei soldi, sotto la supervisione del fornitore albanese, il quale manteneva i contatti sia con l'acquirente, sia con i suoi incaricati (conversazioni del 13/11/2002, ore 11.37 n. 497; n. 499; n. 500; ore 13.45, n. 503); 3) il 14 novembre, avuta conferma, il giorno precedente, dell'avvenuto pagamento (conversazione del 13/11/2002, ore 14,05), avvenivano una serie di contatti tra il fornitore albanese e il AR, tra il corriere e il fornitore albanese, tra il corriere e il AR in vista della consegna della droga, che però non si perfezionava perché il AR si accorse della presenza delle forze dell'ordine sul luogo concordato;
4) quello stesso giorno il LI fu tratto in arresto perché trovato in possesso di 954 gr. di cocaina, mentre AR fuggì in Albania.
8. Orbene, come ritenuto dalla Corte con apprezzamento fattuale logicamente motivato, il contenuto dei colloqui intercettati, la successione dei contatti ravvicinati, desumibili dai tabulati telefonici in uso ai soggetti coinvolti nell'affare, e il sequestro dello stupefacente non lasciano alcun dubbio sulla consapevole partecipazione del ricorrente all'importazione di cocaina. Trattandosi di una motivazione aderente ai dati probatori, valutati in maniera non manifestamente illogica, essa supera il vaglio di legittimità.
9. Il ricorso di RE NI è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. 10. Va anzitutto chiarito che, a differenza di quanto contestato al MO (cfr. par. 1), allo NI, al capo 9), si imputa il compimento di atti diretti a favorire l'ingresso illegale di AR dalla Spagna nel territorio dello Stato, fatto che, al momento della sua commissione, era previsto dalla legge come reato. 6 ん 11. Ciò posto, il ricorrente contesta non la condotta a lui ascritta, consistita nel procurare una falsa certificazione di lavoro dipendente al AR già irregolarmente presente sul territorio italiano, quindi entrato illegalmente in Spagna nel luglio 2002 e intenzionato a fare ritorno in Italia ma la relativa - qualificazione giuridica, inquadrabile, secondo la prospettazione difensiva, quale violazione della procedura di emersione ex art. 1, comma 9, d.l. n. 195 del 2002. 12. A tal proposito, va richiamato l'insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la condotta penalmente rilevante prevista dall'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 1998 n. 286 è esclusivamente quella intesa a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero in violazione delle norme del testo unico, cioè in assenza di valido documento legittimante l'ingresso o in presenza di documento ottenuto con artifici o in modo illecito, e non anche quella di chi favorisce l'ingresso di persona munita di regolare visto, a nulla rilevando i progetti, le intenzioni o le speranze di quest'ultima, eventualmente difformi da quanto consentito dal visto (Sez. 1, n. 49258 del 21/10/2004 - dep. 22/12/2004, P.M. in proc. Dukov Ryustem, Rv. 230159). 13. Nel caso in esame, la Corte si è attenuta a tale principio, avendo il ricorrente predisposto una documentazione lavorativa fittiziamente attestante un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenza della lavanderia di NN VI, una conoscente dello ZE, necessaria per fornire al AR un titolo di ingresso valido in Italia e un'apparenza di liceità della permanenza, di cui non sussisteva alcun presupposto legittimante, tenuto conto del passaporto falso in uso al AR, dell'assenza di qualsiasi reale attività lavorativa e dell'inosservanza delle disposizioni del t.u. in materia di immigrazione con riferimento, appunto, all'ingresso sul territorio nazionale e alla permanenza sullo stesso. 14. Parimenti è da escludersi la sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 9, d.l. n. 195 del 2002, non solo perché la norma punisce la falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, mentre nella specie si tratta di falsa documentazione attestante una regolare attività lavorativa, ma anche per l'assorbente ragione che la disposizione di cui all'indicato art. 1, comma 9, è applicabile, per espressa previsione normativa, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", di talché, in ogni caso, la norma ora richiamata cede il passo alla più grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. 7 15. Il ricorso proposto da BE ZE è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati. 16. Seguendo un ordine logico nella trattazione delle questioni dedotte, occorre esaminare il secondo motivo, con cui il ricorrente contesta, in relazione al capo 2), il concorso tra i delitti di ricettazione e di riciclaggio. 17. Per pacifica giurisprudenza, la norma incriminatrice del reato di riciclaggio è speciale rispetto a quella del reato di ricettazione perché richiede che il dolo si qualifichi non per una generica finalità di profitto ma per lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009 dep. 11/05/2009, Abruzzese e altri, Rv. 244879; in senso - conforme, Sez. 2, n. 18103 del 10/01/2003 - dep. 16/04/2003, Sirani L, Rv. 224394; Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016 - dep. 28/07/2016, P.M. in proc. Moccia e altri, Rv. 267692). 18. Nel caso in esame, tuttavia, come emerge dall'imputazione e, soprattutto, dalle sentenze impugnate, allo ZE non è affatto contestato il concorso di reati relativamente ai medesimi beni, in quanto, come chiaramente risulta dalla sentenza di primo grado (cfr. p. 29), per i casi in cui egli si è limitato a ricevere gioielli e preziosi provento di furto è stato imputato (e condannato) per il delitto di ricettazione, mentre la contestazione dell'art. 648-bis cod. pen. (e la relativa condanna) è intervenuta per i casi in cui lo ZE ha poi provveduto a far fondere i preziosi ovvero a depositare gli orologi, privi di certificato di garanzia, presso il Monte dei pegni, così acquisendo un documento comprovante la legittima provenienza. Di conseguenza, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione addotta dai giudici di merito, il motivo è manifestamente infondato. 19. Il terzo motivo è, in parte, fondato. 19.1. In relazione al capo 8), si rinvia alle considerazione sopra svolte al par. 1 in relazione alla posizione di MO;
di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti i BE ZE con riguardo al delitto di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 contestato al capo 8) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 19.2. A diverse conclusioni deve giungersi invece con riguardo al delitto contestato al capo 9). A tal proposito, si rinvia alle argomentazioni sopra indicate in riferimento della posizione di NI, a cui si rivolse proprio lo ZE per la h predisposizione della falsa documentazione di lavoro al fine di consentire l'ingresso in Italia del AR, come accertato dalla Corte territoriale (p. 18). 20. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei motivi residui. 21. Con riguardo al capo 2), in cui sono contestate le fattispecie ex art. 648 e 648-bis cod. pen. nei termini sopra indicati al par. 5, la data del commesso reato viene indicata "a partire dal 2002 e sino alla data odierna". 22. Ciò posto, la Corte di appello ha ritenuto che, stante la natura "aperta" della contestazione, che indica nell'attualità la data di cessazione del reato, il dies a quo della prescrizione decorre dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado. La Corte territoriale, evidentemente, ha ritenuto applicabile al reato continuato la giurisprudenza che, con riferimento ai reati permanenti (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 6742 del 13/12/2018 - dep. 12/02/2019, D, Rv. 275490 in tema di reato associativo) ovvero ai reati abituali (Sez. 5, n. 6742 del 13/12/2018 - dep. 12/02/2019, D, Rv. 275490 in relazione al delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.), nell'ipotesi di contestazione "aperta" il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale. 23. Si tratta di una conclusione giuridicamente errata. Invero, la data della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado può segnare la cessazione della permanenza ovvero dell'abitualità della condotta, ma non può posticipare la data di consumazione nel caso di reati сат пон е istantanei unificati dal vincolo della cessazione. Il reato continuato è una fictio iuris, che rileva solo per il più benevolo trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore al fine di mitigare il cumulo materiale delle pene, mentre, per il resto, ciascun reato realizzato in esecuzione di un medesimo disegno criminoso mantiene la propria autonomia anche, ai fini che qui rilevano, in relazione alla data di commissione del reato, la quale va accertata sulla base dei dati probatori ritenuti dai giudici di merito. 24. Va perciò affermato il seguente principio di diritto: qualora, nel medesimo capo di imputazione, sia contestata una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione e la data del commesso reato sia riferita all'attualità, il dies a quo della prescrizione decorre non dalla data della pronuncia della h sentenza di primo grado, ma va accertata, per ciascun reato, sulla base dei dati probatori introdotti nel giudizio di merito. 25. Nel caso di specie come emerge dalla sentenza di primo grado (p. 20), l'ultima condotta accertata a carico del ricorrente risale al 08/11/2002, quanto lo ZE fu visto, alle ore 16.26, dapprima entrare, quindi, alle ore 16.47, uscire dall'abitazione del AR sita in Firenze, in via dei Velluti, con una vistosa busta tra le mani. Assumendo, quindi, come dies a quo, la data dell'08/11/2002, e tenendo del periodo complessivo di sospensione, pari a 219 giorni (dal 04/11/2010 al 03/03/2011 e dal 03/03/2011 all'11/06/2011), ne deriva che, il termine massimo di prescrizione previsto sia per la ricettazione (pari a 10 anni), sia per il riciclaggio (pari a 15 anni), risulta alla data odierna decorso, ciò che questa Corte può rilevare stante la non manifesta infondatezza del motivo, che consente l'instaurazione del rapporto processuale. 26. La medesima conclusione va affermata anche in relazione al delitto continuato di cui al capo 6) che, come rilevato dal ricorrente, il Tribunale aveva già riqualificato nell'ipotesi continuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; anche in tal caso, la data del commesso reato è indicata, nel capo di imputazione, "a partire dal 2002 alla data odierna". Poiché, come risulta dalla sentenza di primo grado, l'ultima condotta di spaccio ascritta al ricorrente è stata accertata il 05/12/2002 (cfr. p. 29), ne deriva che, anche tenendo conto dell'indicato periodo di sospensione, la prescrizione (pari a 7 anni e mezzo) era maturata prima della pronuncia impugnata. 27. Per le considerazioni sin qui esposte, ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di BE ZE in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 6) per essere i medesimi reati estinti per prescrizione. Per l'effetto, deve essere revocata la confisca disposta nei confronti dello ZE. 28. A carico dello ZE, pertanto, residua il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, contestato al capo 9), che si è prescritto dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Nondimeno, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e 10 dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Aiello e altro, Rv. 268966). Si tratta di un principio che opera nel caso in esame, avendo peraltro la Corte territoriale evidenziato, con logica motivazione (p. 23), l'autonomia dei fatti di cui ai capi 8) e 9), che, benché riferiti al medesimo soggetto, sono stati realizzati sulla base di evenienze del tutto contingenti, rappresentate, in un caso, dalla necessità del AR di fuggire dopo la rapina commessa in danno dei coniugi PA e IL, e, nell'altro, dalla volontà estemporanea manifestata dal AR di voler far rientro in Italia. Di conseguenza, quanto alla posizione dello ZE, occorre rinviare ad altra sezione della Corte di appello di Firenze relativamente al trattamento sanzionatorio per il delitto contestato al capo 9). 29. Essendo i ricorsi di ND FI e di RE NI inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MO AL perché il fatto di cui al capo 8) non è previsto dalla legge come reato. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZE BE limitatamente al fatto di cui al capo 8) perché non è previsto dalla legge come reato e ai reati di cui ai capi 2) e 6) per essere gli stessi estinti per prescrizione e rinvia ad altra Sezione della corte d'appello di Firenze per la determinazione della pena per il residuo reato di cui al capo 9). Elimina la confisca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di FI ND e di NI RE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. 11 и Così deciso il 12/12/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Ramacci Stefano Corbetta Ver DEPOSITATA IN CANCELLAR - 3 FEB 2020 CANCELLIERE ESPERTO Luana Mariani 12