Sentenza 21 ottobre 2004
Massime • 1
La condotta penalmente rilevante prevista dall'art. 12, commi primo e terzo, del D.Lgs. 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è esclusivamente quella intesa a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero in violazione delle norme del testo unico, cioè in assenza di valido documento legittimante l'ingresso o in presenza di documento ottenuto con artifici o in modo illecito, e non anche quella di chi favorisce l'ingresso di persona munita di regolare visto, a nulla rilevando i progetti, le intenzioni o le speranze di quest'ultima, eventualmente difformi da quanto consentito dal visto. (Nella specie, è stato ritenuto insussistente l'addebito di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestato a persona che aveva trasportato in Italia cittadini extracomunitari muniti di regolare visto turistico, sul rilievo che appariva meramente congetturale l'ipotesi di una permanenza degli stranieri medesimi nel nostro Paese oltre i limiti temporali indicati nel visto stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2004, n. 49258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49258 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 21/10/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4041
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 20603/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI LAMEZIA TERME;
contro l'ordinanza 22 aprile 2004 del TRIBUNALE di CATANZARO;
emessa nei confronti di:
1) KO TE MUSTAN, n. in Bulgaria li 8 novembre 1970;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentito il Procuratore Generale Dr. LUIGI CIAMPOLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza 22 aprile 2004, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame, ha revocato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a KO TE MUSTAN con provvedimento 10 aprile 2004 del giudice per le indagini preliminari di Lamezia Terme per il delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e 12, comma 3 e 3 bis lett. a decreto legislativo n. 286/1998 (per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in concorso con persone non identificate, trasportato, a fine di profitto, in più occasioni a bordo del proprio automezzo, dalla Bulgaria all'Italia, cittadini bulgari che intendevano entrare illegalmente nel nostro paese;
dal 2003 al 16 marzo 2004). Ha osservato il tribunale che: a1) le condotte rilevanti ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 12 decreto legislativo n. 286/1998 sono esclusivamente gli atti diretti a procurare "l'ingresso" nel territorio dello Stato di uno straniero "in violazione delle disposizioni del presente testo unico" mentre, nel caso di specie, i cittadini bulgari accompagnati in Italia dal KO erano - a quanto consta - muniti di regolare visto di ingresso per turismo;
a2) i gravi indizi a carico del KO enunciati nell'ordinanza applicativa della misura (che fa seguito ad altra, annullata dal giudice del riesame) non sono in realtà tali in quanto limitati alle dichiarazioni dei coindagati CH OV e PL DI privi di elementi di riscontri individualizzanti.
Contro l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme deducendo che il tribunale del riesame:
b1) ha erroneamente interpretato la normativa di cui al decreto legislativo n. 286/1998 che - diversamente da quanto ritenuto dal tribunale - punisce anche la condotta di chi favorisce l'immigrazione in Italia di stranieri muniti di regolare visto turistico, il cui ingresso sia finalizzato a trattenersi nello Stato oltre i limiti temporali indicati nel visto;
b2) ha erroneamente ritenuto prive di riscontri individualizzanti le dichiarazioni accusatorie di CH OV e PL DI, mentre è ictu oculi evidente la loro attitudine a riscontrarsi reciprocamente, e le ha, in ogni caso, interpretate in modo riduttivo.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La lettera dell'art. 12, commi 1 e 3, decreto legislativo n. 286/1998 ("chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero") non lascia dubbi: la condotta penalmente rilevante prevista dalla norma in esame è esclusivamente quella tesa a favorire l'ingresso dello straniero in violazione delle norme del testo unico, cioè in assenza di valido documento legittimante l'ingresso o in presenza di documento ottenuto con artifici o in modo illecito (e non anche quella di chi favorisce l'ingresso nello Stato di persona munita di regolare visto, a nulla rilevando i progetti, le intenzioni o le speranze di quest'ultima, in ipotesi difformi da quanto consentito dal visto). Ciò risulta da una pluralità di elementi. C'è, anzitutto, la lettera della legge: ingresso significa "atto di entrare" ed ogni estensione del concetto (con passaggio, in sostanza, a quello di "immigrazione irregolare") è precluso dal divieto di analogia vigente in materia penale. C'è, poi, una considerazione logica: punire il favoreggiamento di un mero progetto (come quello di trattenersi in Italia oltre la scadenza del termine indicato nel visto di ingresso) significherebbe, dato il carattere istantaneo del reato, criminalizzare, potenzialmente, la cooperazione in una condotta totalmente lecita (essendo ben possibile che il progetto dello straniero di protrarre illegalmente la propria permanenza non si realizzi, per difficoltà oggettive o per ripensamento dell'interessato). E c'è, infine, il dato sistematico:
il riferimento dell'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico al solo ingresso irregolare risulta dal fatto che al favoreggiamento della permanenza irregolare dello straniero nel territorio dello Stato è dedicata altra specifica norma (cioè il comma 5 dello stesso art. 12).
Fondato è invece il secondo motivo. L'ordinanza impugnata è, infatti, incorsa: c1) in erronea applicazione di legge laddove ha ritenuto che le dichiarazioni di chiamanti in correità non possano, in via di principio, reciprocamente riscontrarsi (cfr., per tutte, Cass., sez. 5, 15 giugno - 10 agosto 2000, Madonia, riv. n. 217729, secondo cui "i riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti");
c2) in vizio di motivazione laddove ha omesso di dare adeguato conto delle ragioni della ritenuta insufficienza o inattendibilità delle dichiarazioni di CH OV e PL DI, riportate in ordinanza, nella parte in cui descrivono (all'apparenza) una attività strutturata e continuativa del KO tesa a favorire l'ingresso irregolare (sin ab origine) in Italia di cittadini bulgari.
Alla stregua di quanto precede l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che si atterra nel nuovo giudizio, ai principi di diritto sopra affermati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004