Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2004, n. 49258
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Sentenza 21 ottobre 2004

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La condotta penalmente rilevante prevista dall'art. 12, commi primo e terzo, del D.Lgs. 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è esclusivamente quella intesa a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero in violazione delle norme del testo unico, cioè in assenza di valido documento legittimante l'ingresso o in presenza di documento ottenuto con artifici o in modo illecito, e non anche quella di chi favorisce l'ingresso di persona munita di regolare visto, a nulla rilevando i progetti, le intenzioni o le speranze di quest'ultima, eventualmente difformi da quanto consentito dal visto. (Nella specie, è stato ritenuto insussistente l'addebito di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestato a persona che aveva trasportato in Italia cittadini extracomunitari muniti di regolare visto turistico, sul rilievo che appariva meramente congetturale l'ipotesi di una permanenza degli stranieri medesimi nel nostro Paese oltre i limiti temporali indicati nel visto stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2004, n. 49258
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49258
    Data del deposito : 21 ottobre 2004

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