Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
La sanzione dell'isolamento diurno che segue all'irrogazione di più condanne alla pena dell'ergastolo, non può essere oggetto di condono, neppure in parte, una volta operata la scissione del cumulo delle pene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2008, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3016
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 014230/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN CE N. IL 06/11/1951;
avverso ORDINANZA del 15/02/2008 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco M. che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza in data 15.2.2008 la Corte di Assise di Appello di Palermo ha rigettato la opposizione presentata da NO AL contro il provvedimento 16.11.2007 della stessa Corte che, decidendo de plano quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la istanza di applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 in riferimento alla sanzione dell'isolamento diurno per la durata di tre anni. Tale sanzione era stata rideterminata con provvedimento in data 22.1.2007 in relazione al cumulo delle pene di cui alle sentenze 6.11.1996 della Corte di Appello di Palermo e 18.3.2000, 31.5.2000, 11.10.2002 e 20.11.2002 della Corte di Assise di Appello di Palermo, di cui la seconda, la terza e la quarta avevano già applicato, singolarmente, la pena dell'ergastolo con isolamento diurno. Il giudice dell'esecuzione, premesso che l'isolamento diurno consisteva in un inasprimento della pena dell'ergastolo per i reati concorrenti che altrimenti sarebbero rimasti privi di sanzione ed assolveva quindi la funzione di una vera e propria sanzione, ha rilevato che peraltro il condono non era comunque applicabile, neppure in parte, alla pena dell'ergastolo e che non poteva, nella specie, essere presa in esame neppure la riduzione dell'isolamento diurno, ai sensi dell'art. 184 c.p., comma 2, poiché tale sanzione discendeva in primo luogo dalle condanne a più ergastoli irrogate con le singole sentenze.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del condannato per violazione degli artt. 72 e 184 c.p. e della L. n. 241 del 2006, art.1, comma 1, lamentando: il richiamo all'art. 184 c.p., operato dal provvedimento impugnato, era inconferente;
pur potendosi condividere la tesi per cui all'ergastolo non era applicabile il condono, peraltro alla stessa soluzione non si poteva giungere per l'isolamento diurno che era una pena detentiva temporanea dotata di autonomia giuridica, tanto è vero che il giudice della cognizione era espressamente vincolato nella determinazione del limite minimo e massimo, come tale rientrante nell'ambito di operatività della L. 31 luglio 2006, n. 241; anche se non tutte le pene irrogate al NO
erano condonabili, il condannato aveva comunque interesse alla applicazione del beneficio alle pene concorrenti, quale quella dell'isolamento diurno, per cui tale beneficio era possibile. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato poiché l'indulto si applicava alle pene e l'isolamento diurno era una vera e propria pena, mentre doveva stabilirsi in concreto quale fosse la parte di isolamento diurno da applicare ai reati non ostativi. A parte il rilievo che il ricorrente non ha spiegato quale sia il suo interesse attuale e concreto alla applicazione dell'indulto, posto che non ha neppure allegato che l'isolamento diurno sia in corso di applicazione ovvero debba essere ancora applicato, il ricorso è comunque infondato.
Non è in contestazione la inapplicabilità dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 alla pena dell'ergastolo poiché tale legge prevede espressamente la concessione di indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore ad Euro 10.000 per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che la pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, in toto, ovvero, sempre in forza della medesima volontà, è convertibile in pena di altra specie, di guisa che ad essa non può essere applicato, in mancanza di una specifica norma, l'indulto previsto in via generale soltanto per le pene temporanee (cfr. Cass.n. 44 del 1993, rv. 193296; n. 536 del 1993, rv. 193329; n. 2443 del
1993, rv. 194354; n. 2594 del 1993, rv. 195842; n. 3528 del 1995, rv. 200014; n. 2128 del 2000, rv. 216194; n. 39531 del 2007, rv. 237750;
n. 22760 del 2008, rv. 239886).
Il suddetto orientamento appare consolidato, corretto e condivisibile e comunque non è neppure sottoposto a censura, sotto tale profilo, dal ricorrente.
Ciò posto, si tratta ora di verificare se sia condonabile l'isolamento diurno derivante nella specie dal concorso di più reati ciascuno dei quali punibili con la pena dell'ergastolo, oltre che di alcuni reati non punibili con l'ergastolo.
L'isolamento diurno ha sicuramente funzione sanzionatoria per i delitti commessi in concorso con quello punito con l'ergastolo, che resterebbero altrimenti impuniti, in quanto la pena per essi previsti, perpetua o temporanea, non sarebbe concretamente applicabile (v. Corte Costituzionale 22 dicembre 1964 n. 115). È stato pure ritenuto, in base ad una giurisprudenza ormai consolidata, che l'isolamento diurno non rivesta le caratteristiche di una modalità di esecuzione della pena (come avviene, ad esempio, nel caso di isolamento notturno ovvero nel caso di sottoposizione del condannato al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario), bensì abbia natura di sanzione penale, cosicché non può, ad esempio, essere applicato dal Pubblico Ministero in sede di cumulo, bensì deve essere determinato ed applicato dal giudice in sede di cognizione, ovvero, quando si sia già in sede esecutiva, dal giudice dell'esecuzione (v. per tutte, Cass. sez. 1 n. 3004 del 1993, rv. 194826, rv. 144948, rv. 193664 e successive, tutte conformi). Ed in tale ambito è stato classificato fra le sanzioni penali con caratteristiche di temporaneità, cui si applica il principio, analogo a quello del calcolo delle pene concorrenti, secondo cui il limite massimo previsto dalla legge, se non può essere superato nella formazione del cumulo, non può però individuare un "tetto" insuperabile nel "curriculum" delinquenziale del condannato, qualora, durante l'esecuzione del provvedimento di cumulo o successivamente ad esso il soggetto riporti condanna alla quale consegua un ulteriore periodo di isolamento diurno (v. Cass. N. 4381 del 2000, rv. 218169;
rv. 193422; rv. 215933; rv. 237853; rv. 23672; rv. 237968). Nella specie, peraltro, quale che sia la tesi cui si voglia aderire in ordine alla qualificazione dell'isolamento diurno, trattandosi di isolamento diurno che deriva da più condanne all'ergastolo, lo stesso non potrebbe mai venire meno e neppure essere ridotto in conseguenza della scissione del cumulo, restando indifferenti in tale ambito le sanzioni per i reati satelliti minori.
Il ricorso deve essere pertanto respinto con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2009