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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1909/2023 R.g. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Corrado Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del pro tempore, rapp.to e difeso dal dott. Vincenzo Romano
[...] CP_2
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.4.23, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere Collaboratore
Scolastico assunto alle dipendenze del convenuto con contratto a tempo indeterminato CP_1 con decorrenza dal 1.9.2009; di aver prestato, prima di allora, la propria attività lavorativa in qualità di A.T.A. in forza di vari contratti a tempo determinato stipulati con il a decorrere dall'anno CP_3 scolastico 2001/2002 per un totale di 7 anni, 9 mesi e 5 gg alla data del 1.9.2009
Contestava la correttezza della ricostruzione di carriera effettuata dal (anni 6, mesi 6, CP_1 giorni 22 ai fini giuridici ed economici ed i restanti anni 1 mesi 3 e giorni 13 ai soli fini economici) in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D.Lgs. n. 297/1994, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo “pre ruolo" presso scuole statali (lavoro con contratti a tempo determinato), in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato La parte ricorrente conveniva pertanto in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il CP_3 diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta ad effettuare la ricostruzione della carriera ed a collocare il ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata ed a corrispondere le differenze retributive maturate, quantificate in complessivi €. 1.636,21 (già tenuto conto del blocco nella progressione per l'anno 2013), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contradittorio, si costituiva tempestivamente il contestando CP_1 la fondatezza dell'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Eccepiva, altresì, la parziale prescrizione del credito vantato.
All'udienza odierna, acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, occorre evidenziare che sussiste senz'altro la legittimazione passiva del CP_3 atteso che il diritto per cui si controverte attiene all'individuazione della fascia di inquadramento stipendiale del ricorrente con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue che la causa petendi nel presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è titolare, quindi, sia del rapporto di CP_4 lavoro che del rapporto debitorio/creditorio.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Giova rammentare che la Suprema Corte, anche in recenti arresti (cfr. sentenza n. 31150/2019), è intervenuta sull'argomento delineando con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA
(al quale appartiene il ricorrente), in sede di "ricostruzione di carriera", alla luce delle norme sovranazionali (ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), a fronte dei periodi di lavoro, con contratti a termine, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato ("in ruolo").
Le rivendicazioni avanzate dal ricorrente derivano dal tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che "la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. 4. ... Va detto che già con il D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo."
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del D.P.R. 420/1974 e poi dalla legge n.
463/1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto- legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il D.Lgs. n. 297/1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.". Il successivo art. 570 aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo."
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che
"Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399".
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146
(lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del D.Lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n.
370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
6. ... La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale
ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento
(tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che... per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo...
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
"stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute" (Cass. n. 31150/2019; conf. Cass. n. 2924/2020).
Così ricostruita la disciplina nazionale, i giudici di legittimità ne hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, "perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 DO NT punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, Per_1 punto 36)" (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Quindi secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_2
DO NT). Ovviamente, dalla menzionata clausola non può farsi discendere una "discriminazione alla rovescia", cioè a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato
(si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17,
Motter).
Il tema, tuttavia, potrebbe semmai riguardare il personale docente, ma non quello ATA, a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, l. n.
124/1999 Secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, "(...) non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_3 giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli... inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si
è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter)" (Cass. n.
31150/2019, cit.).
Nè parte convenuta ha specificamente dedotto o allegato alcuna concreta ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dal ricorrente, allorchè assunto con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, DO NT, punti da 49 a 56).
La Suprema Corte ha così riassunto (nel principio di diritto di seguito enunciato) le implicazioni della normativa sovranazionale rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA:
"L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".
Tanto chiarito, nella fattispecie de qua, appare pacifico che la ricostruzione di carriera del ricorrente sia stata effettuata in ossequio alla disciplina nazionale e, quindi, secondo i menzionati criteri
"limitativi", da ritenersi ingiustificati ed in contrasto con la citata clausola 4, poichè (anche) in relazione alla parte ricorrente, non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e comunque atte a giustificare un diverso (e deteriore) trattamento (avendo il CP_4 omesso specifiche deduzioni e allegazioni in proposito).
Ne consegue che al ricorrente debba riconoscersi il diritto alla ricostruzione della carriera tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre ruolo ai fini giuridici ed economici, indicati in ricorso e riportati nel decreto di ricostruzione di carriera in base al servizio effettivo prestato, con condanna del a corrispondergli le differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità. CP_3
In ordine al quantum, i conteggi elaborati dall'istante appaiono rettamente redatti e tengono conto, altresì, della non computabilità negli anni di servizio dell'anno 2013.
Va, tuttavia, accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata tempestivamente dal CP_3 sicchè nulla compete a titolo di differenze su quanto maturato sino al maggio 2018 (quinquennio antecedente alla notifica via pec del ricorso avvenuta in data 16.5.23, in prod. ric.).
Tanto chiarito, in adesione ai conteggi elaborati dall'istante non specificamente contestati dal e comunque correttamente redatti come già evidenziato ed espunte le differenze afferenti CP_1 al periodo sino al maggio 2018, tenuto conto della eccepita prescrizione, il convenuto va CP_1 condannato al pagamento in favore dell'istante, di una somma maturata a titolo di differenze pari a complessivi €. 988,88 (essendo pacifico che da febbraio 2019 il ricorrente ha percepito l'importo corrispondente alla fascia 15, fascia tuttavia da riconoscersi già da novembre 2017).
Spetta, altresì, al ricorrente il diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un. n. 16036/2010).
Va, di contro, dichiarata inammissibile (dacchè nuova in quanto formulata solo nelle note depositate per l'odierna udienza) la domanda di condanna del al pagamento delle somme CP_1 quantificate a titolo di differenze maturate dal novembre 2023, ovvero successivamente al deposito dell'odierno ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, previa compensazione per 1/3 in ragione del parziale accoglimento, e si liquidano nel residuo come in dispositivo, tenuto altresì conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accertato il servizio prestato in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, dichiara il diritto del ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato indicati nel decreto di ricostruzione della carriera e, pertanto, condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere CP_1 al ricorrente le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, e pari a complessivi €. 988,88, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
- Condanna altresì il al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per CP_3
1/3, liquida nel residuo in €. 750,00, di cui € 49,00 per c.u., oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Nola 13.11.25
IL GL
Dott.ssa Fabrizia Di Palma
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1909/2023 R.g. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Corrado Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del pro tempore, rapp.to e difeso dal dott. Vincenzo Romano
[...] CP_2
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.4.23, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere Collaboratore
Scolastico assunto alle dipendenze del convenuto con contratto a tempo indeterminato CP_1 con decorrenza dal 1.9.2009; di aver prestato, prima di allora, la propria attività lavorativa in qualità di A.T.A. in forza di vari contratti a tempo determinato stipulati con il a decorrere dall'anno CP_3 scolastico 2001/2002 per un totale di 7 anni, 9 mesi e 5 gg alla data del 1.9.2009
Contestava la correttezza della ricostruzione di carriera effettuata dal (anni 6, mesi 6, CP_1 giorni 22 ai fini giuridici ed economici ed i restanti anni 1 mesi 3 e giorni 13 ai soli fini economici) in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D.Lgs. n. 297/1994, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo “pre ruolo" presso scuole statali (lavoro con contratti a tempo determinato), in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato La parte ricorrente conveniva pertanto in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il CP_3 diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta ad effettuare la ricostruzione della carriera ed a collocare il ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata ed a corrispondere le differenze retributive maturate, quantificate in complessivi €. 1.636,21 (già tenuto conto del blocco nella progressione per l'anno 2013), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contradittorio, si costituiva tempestivamente il contestando CP_1 la fondatezza dell'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Eccepiva, altresì, la parziale prescrizione del credito vantato.
All'udienza odierna, acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, occorre evidenziare che sussiste senz'altro la legittimazione passiva del CP_3 atteso che il diritto per cui si controverte attiene all'individuazione della fascia di inquadramento stipendiale del ricorrente con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue che la causa petendi nel presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è titolare, quindi, sia del rapporto di CP_4 lavoro che del rapporto debitorio/creditorio.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Giova rammentare che la Suprema Corte, anche in recenti arresti (cfr. sentenza n. 31150/2019), è intervenuta sull'argomento delineando con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA
(al quale appartiene il ricorrente), in sede di "ricostruzione di carriera", alla luce delle norme sovranazionali (ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), a fronte dei periodi di lavoro, con contratti a termine, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato ("in ruolo").
Le rivendicazioni avanzate dal ricorrente derivano dal tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che "la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. 4. ... Va detto che già con il D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo."
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del D.P.R. 420/1974 e poi dalla legge n.
463/1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto- legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il D.Lgs. n. 297/1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.". Il successivo art. 570 aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo."
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che
"Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399".
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146
(lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del D.Lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n.
370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
6. ... La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale
ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento
(tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che... per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo...
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
"stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute" (Cass. n. 31150/2019; conf. Cass. n. 2924/2020).
Così ricostruita la disciplina nazionale, i giudici di legittimità ne hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, "perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 DO NT punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, Per_1 punto 36)" (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Quindi secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_2
DO NT). Ovviamente, dalla menzionata clausola non può farsi discendere una "discriminazione alla rovescia", cioè a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato
(si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17,
Motter).
Il tema, tuttavia, potrebbe semmai riguardare il personale docente, ma non quello ATA, a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, l. n.
124/1999 Secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, "(...) non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_3 giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli... inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si
è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter)" (Cass. n.
31150/2019, cit.).
Nè parte convenuta ha specificamente dedotto o allegato alcuna concreta ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dal ricorrente, allorchè assunto con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, DO NT, punti da 49 a 56).
La Suprema Corte ha così riassunto (nel principio di diritto di seguito enunciato) le implicazioni della normativa sovranazionale rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA:
"L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".
Tanto chiarito, nella fattispecie de qua, appare pacifico che la ricostruzione di carriera del ricorrente sia stata effettuata in ossequio alla disciplina nazionale e, quindi, secondo i menzionati criteri
"limitativi", da ritenersi ingiustificati ed in contrasto con la citata clausola 4, poichè (anche) in relazione alla parte ricorrente, non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e comunque atte a giustificare un diverso (e deteriore) trattamento (avendo il CP_4 omesso specifiche deduzioni e allegazioni in proposito).
Ne consegue che al ricorrente debba riconoscersi il diritto alla ricostruzione della carriera tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre ruolo ai fini giuridici ed economici, indicati in ricorso e riportati nel decreto di ricostruzione di carriera in base al servizio effettivo prestato, con condanna del a corrispondergli le differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità. CP_3
In ordine al quantum, i conteggi elaborati dall'istante appaiono rettamente redatti e tengono conto, altresì, della non computabilità negli anni di servizio dell'anno 2013.
Va, tuttavia, accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata tempestivamente dal CP_3 sicchè nulla compete a titolo di differenze su quanto maturato sino al maggio 2018 (quinquennio antecedente alla notifica via pec del ricorso avvenuta in data 16.5.23, in prod. ric.).
Tanto chiarito, in adesione ai conteggi elaborati dall'istante non specificamente contestati dal e comunque correttamente redatti come già evidenziato ed espunte le differenze afferenti CP_1 al periodo sino al maggio 2018, tenuto conto della eccepita prescrizione, il convenuto va CP_1 condannato al pagamento in favore dell'istante, di una somma maturata a titolo di differenze pari a complessivi €. 988,88 (essendo pacifico che da febbraio 2019 il ricorrente ha percepito l'importo corrispondente alla fascia 15, fascia tuttavia da riconoscersi già da novembre 2017).
Spetta, altresì, al ricorrente il diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un. n. 16036/2010).
Va, di contro, dichiarata inammissibile (dacchè nuova in quanto formulata solo nelle note depositate per l'odierna udienza) la domanda di condanna del al pagamento delle somme CP_1 quantificate a titolo di differenze maturate dal novembre 2023, ovvero successivamente al deposito dell'odierno ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, previa compensazione per 1/3 in ragione del parziale accoglimento, e si liquidano nel residuo come in dispositivo, tenuto altresì conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accertato il servizio prestato in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, dichiara il diritto del ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato indicati nel decreto di ricostruzione della carriera e, pertanto, condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere CP_1 al ricorrente le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, e pari a complessivi €. 988,88, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
- Condanna altresì il al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per CP_3
1/3, liquida nel residuo in €. 750,00, di cui € 49,00 per c.u., oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Nola 13.11.25
IL GL
Dott.ssa Fabrizia Di Palma