Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 24
CASS
Sentenza 12 novembre 1993

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di sequestrare presso i difensori "carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato", previsto dall'art. 103, comma secondo, cod. proc. pen., non è limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva o all'ipotesi in cui questa sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso. Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la "garanzia" prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell'ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali ("presso i difensori"), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicché il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio.

Commentario1

  • 1Comunicazione della Commissione UE riguardo agli orientamenti sulle priorita' nell'applicazione dell'articolo 82 del Trattato CE al comportamento abusivo delle…
    Dimt · https://www.dimt.it/ · 10 febbraio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 24
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24
Data del deposito : 12 novembre 1993

Testo completo