Sentenza 12 novembre 1993
Massime • 1
Il divieto di sequestrare presso i difensori "carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato", previsto dall'art. 103, comma secondo, cod. proc. pen., non è limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva o all'ipotesi in cui questa sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso. Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la "garanzia" prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell'ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali ("presso i difensori"), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicché il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 24
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente
1.Dott. Gaetano LO COCO Componente REGISTRO GENERALE
2. " DO VE " N. 735/93
3. " GU SC "
4. " IE LÀ "
5. " AL TE "
6. " AN RI "
7. " NC EN "
8. " Giorgio LATTANZI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.M.
contro
DE ER RE, n. 14.7.1955 a Lentini;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Pisa in data 11.12.1992. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giorgio LATTANZI Udite le conclusioni del P.M. Avv. Sebastiano Suraci con le quali chiede l'annullamento con rinvio.
Ritenuto in fatto e in diritto
Il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Pisa ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza dell'11 dicembre 1992 con la quale il tribunale, in sede di riesame, ha annullato il decreto che nei confronti di un procuratore legale, RE De IN, aveva disposto il sequestro di alcuni documenti relativi ad una sua passata attività difensiva.
A quanto risulta De IN aveva difeso AN NE in un procedimento nel quale questi era imputato di un reato in materia di stupefacenti e dopo la cessazione del rapporto difensivo il procuratore della Repubblica aveva proceduto nei confronti di De IN per concorso con NE nella detenzione di sostanze stupefacenti. Il pubblico ministero aveva ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un decreto di autorizzazione alla perquisizione dello studio di De IN, aveva reperito, nell'abitazione del difensore e non nello studio, il fascicolo relativo al procedimento nei confronti di NE e aveva disposto il sequestro di alcuni documenti. Il tribunale però ha ritenuto che nella specie fosse applicabile l'art. 103 comma 2 c.p.p. e che i documenti non potessero essere sequestrati perché non costituivano corpo del reato.
Nell'ordinanza impugnata il tribunale ha affermato che "tutti quei documenti sono stati formati e sono pervenuti al De IN nel periodo di tempo in cui egli esercitava, sulla base di un valido mandato fiduciario, la funzione di difensore, alla quale non sono estranee la ricezione di lettere dalla persona assistita ...., la redazione di appunti sulle condizioni di salute del detenuto, l'annotazione degli indirizzi e dei recapiti telefonici di professionisti, parenti del detenuto, coimputati (riguardata sotto il profilo delle facoltà conferite ai difensori per l'esercizio del diritto alla prova: art. 38 d.l. 28 luglio 1989, n. 271)", e, una volta "stabilita l'inerenza delle carte e documenti sequestrati al mandato difensivo", il tribunale ha ritenuto che l'esigenza di tutela del libero esercizio della funzione difensiva non potesse essere negata solo perché il procedimento
contro
NE per il reato attribuito a titolo di concorso, al De IN era stato definito prima della decisione del pubblico ministero di verificare, attraverso la perquisizione e il sequestro, la posizione dell'asserito concorrente.
Il procuratore della Repubblica con il ricorso ha denunciato la erronea applicazione dell'art. 103 c.p.p.e l'inosservanza dell'art.253 c.p.p., sostenendo che le garanzie di libertà del difensore,
stabilite dall'art. 103, nel caso in esame non possono essere invocate perché esse presuppongono l'attualità del rapporto difensivo e la sua inerenza al procedimento nel quale è disposto il sequestro.
La sesta sezione penale ha rilevato l'esistenza di un contrasto sull'interpretazione dell'art. 103 e ai sensi dell'art. 618 c.p.p. ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite.
Come ha rilevato la sesta sezione, nella giurisprudenza della Corte di cassazione si contrappongono due orientamenti interpretativi:
l'uno ritiene che "le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 c.p.p. sono riferibili ai soli avvocati che assumono l'ufficio di difensore nel procedimento nel quale vengono disposti la perquisizione o il sequestro e non ai legali che svolgano o abbiano svolto l'ufficio in favore dell'attuale investigato, ma in diversi affari o procedimenti" (Sez. VI, 22 gennaio 1992, Grassi, in Cass. pen., 1991, II, p. 721, n. 246); l'altro invece giunge alla conclusione che tali garanzie "non vanno limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell'ufficio di un professionista, iscritto all'albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l'attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta" (Sez. VI, 27 ottobre 1992, Genna, in Cass. pen., 1993, p. 2020, n. 1187).
A sostegno del primo orientamento la sentenza Sez. VI, 22 gennaio 1991, Grassi, cit. ha adotto la "sedes materiae, perché l'art. 103 c.p. è norma che è inserita nel libro primo del codice di procedura penale, che regola i soggetti, e tali possono considerarsi solo coloro che siano in concreto intervenuti, anche se con ruolo diverso dalle parti, nel rapporto processuale".
Più numerosi sono gli argomenti contenuti nella sentenza Sez. VI, 27 ottobre 1992, Genna, cit., la quale, dopo aver ricordato che i lavori preparatori, della Relazione al Progetto preliminare del 1978 alle discussioni parlamentari, contengono chiare indicazioni a sostegno del secondo orientamento, ha rilevato che "non c'è nessuna ragione, ne' letterale, ne' logica, ne' sistematica, di limitare la garanzia al difensore dell'indagato nel cui procedimento sorregge la necessità di attività di ispezione, ricerca sequestro o intercettazione"; che la limitazione sarebbe ingiustificata perché darebbe "la possibilità di incidere sulla sfera riservata al difensore attraverso attività investigative formalmente estranee al procedimento de quo, ma che potrebbero far acquisire indirettamente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero notizie ed elementi utili ai fini dell'indagine"; che "non si tratta di privilegi di categoria giacché la tutela apprestata non è finalizzata .... alla "dignità" professionale degli avvocati, ma al libero ed ampio dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale (così come negli artt. 200 e 256 c.p.p.), che trovano il diretto supporto nell'art. 24 Cost., che sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona (art. 2 Cost.)". A parere delle Sezioni unite il secondo orientamento è quello da condividere.
È significativa innanzi tutto la lettera della legge, dato che nell'art. 103 non vi sono parole per indicare che le garanzie previste sono destinate ad operare solo per gli atti di ricerca della prova compiuti nel procedimenti cui è svolta l'attività difensiva. Nè si può dire che questa limitazione è implicita perché il codice quando parla di difensori fa necessariamente riferimento a quelli del procedimento in cui è compiuto l'atto considerato;
infatti un'affermazione del genere si risolverebbe in una petizione di principio, dando per dimostrato quello che è appunto da dimostrare, e cioè che con il termine "difensori" il codice non si riferisce mai alle persone che svolgono attività difensiva, indipendentemente dal procedimento in cui la svolgono. Ma c'è di più: l'art. 103 non sarebbe comunque il solo a parlare di "difensori" in relazione ad una qualità professionale anziché ad uno specifico procedimento visto che si esprimono in modo analogo anche gli artt. 97 comma 2 (dove si parla di "elenchi difensori") e 613 comma 1 (dove si parla di "difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione").
È da notare inoltre che nell'art. 103 si parla al plurale di "difensori" e di "uffici dei difensori", od anche, con l'articolo indeterminativo, di "ufficio di un difensore", mentre generalmente il codice usa il sostantivo difensore al singolare con l'articolo determinativo o la preposizione articolata ("il difensore", "del difensore", ecc.), per indicare la titolarità di diritti, facoltà e doveri all'interno del procedimento, parlando al plurale di "difensori" solo quando intende riferirsi alle diverse parti del processo (e non è il caso dell'art. 103) o quando prende in considerazione genericamente le persone che svolgono professionalmente l'attività difensiva, come avviene appunto nei già menzionati artt. 97 comma 2 e 613 comma 1; perciò deve ritenersi non solo che la parola "difensori" nell'art. 103, di per sè, non ha necessariamente il significato limitativo che gli si vorrebbe attribuire ma anzi che l'uso del plurale ("negli uffici dei difensori"; "presso i difensori") sta ad indicare che la norma prende in considerazione l'attività difensiva e non il rapporto instaurato nel procedimento in cui sono compiuti gli atti di ricerca della prova.
Nè può essere decisiva in senso contrario la considerazione - fatta da Sez. VI, 20 marzo 1991, Grassi, cit. e ripresa dal pubblico ministero ricorrente - che l'art. 103 è inserito nel libro primo che regola i soggetti e che "tali possono considerarsi solo coloro che siano in concreto intervenuti, anche se con ruolo diverso dalle parti, nel rapporto processuale", perché ben può ritenersi che al legislatore sia apparso naturale collocare nel titolo destinato al difensore una disposizione di generale garanzia del rapporto difensivo, congegnata, come si legge nella Relazione al Progetto preliminare, per "raccogliere varie disposizioni che nel Progetto del 1978 erano distribuite in varie altre norme". E "ciò rende più palese che si tratta di disposizioni tutte coordinate alla funzione difensiva", come aggiunge la Relazione con parole idonee a designare la generale attività difensiva, più che un rapporto specifico. È da notare inoltre che - come ha ricordato la Relazione - quelle disposizioni sono "state arricchite nei contenuti, avendo presenti anche talune proposte dei progetti di riforma dell'ordinamento professionale forense" e questi progetti prevedevano garanzia per l'attività difensiva come tale e non in quanto collegata ad un singolo procedimento.
Del resto, se si considera la funzione delle garanzie dell'art. 103 ci si convince che sarebbe irragionevole una differenziazione di disciplina a seconda del procedimento nel quale vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto tra parte e difensore, perché se occorre evitare interferenze in questo rapporto, presa di cognizione di notizie o di atti tutelati con il segreto (art. 200 e 256 c.p.p.) e sequestro di carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, diversi da quelli che costituiscono corpo del reato (art. 103 comma 2), l'esigenza si presenta con uguali caratteristiche per gli atti compiuti nello stesso procedimento in cui si svolge il rapporto difensivo e per quelli compiuti in altri procedimenti. In particolare i limiti del primo comma e le garanzie dei commi terzo e quarto dell'art. 103 sono diretti proprio ad evitare che con ispezioni e perquisizioni non strettamente necessarie negli uffici dei difensori, effettuate dalla polizia giudiziaria in modo incontrollato si possa condurre una ricerca indiscriminata su tutti gli atti esistenti nell'ufficio del difensore, con la possibilità di acquisire o comunque di conoscere, solo perché relativi ad altri procedimenti, atti di un rapporto difensivo che il difensore ha diritto di mantenere segreti.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per le garanzie del comma 2 dell'art. 103, relative al sequestro, nel senso che il divieto di sequestrare "carte o documenti relativi all'oggetto di difesa, salvo che costituiscano corpo del reato" non può essere limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva o all'ipotesi in cui questa sia ancora in corso. Questi limiti infatti non sono desumibili dal testo della disposizione e, per le ragioni che sono già state esposte, non corrispondono al sistema ma anzi darebbero luogo ad una non giustificabile disparità di trattamento, dato che l'entità del pregiudizio che può essere arrecato con il sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa non dipende necessariamente dal procedimento nel cui ambito è disposto il sequestro o dall'attualità del rapporto difensivo e che limitazioni della garanzia come quelle prospettate renderebbero insicuri i rapporti tra parte e difensore, rischiando di vanificare il segreto professionale nonostante il riconoscimento accordatogli dagli art.200 e 256 c.p.p.. È da aggiungere che, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la garanzia è collegata ai locali dell'ufficio, per i sequestri (come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera della disposizione, con le parole iniziali ("presso i difensori"), mostra chiaramente che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicché il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in un luogo diverso dall'ufficio, come è avvenuto nel caso in esame, in cui il fascicolo relativo alla difesa, su indicazione dello stesso difensore, è stato rinvenuto nell'abitazione di questo e non nell'ufficio.
Ciò considerato e poiché, come ha ritenuto l'ordinanza impugnata senza contestazioni sul punto da parte del ricorrente, gli atti sequestrati non costituivano corpo del reato, deve concludersi che legittimamente il tribunale del riesame ha annullato il provvedimento di sequestro e che pertanto il ricorso del pubblico ministro deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Roma 12 novembre 1993.