Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
È configurabile il delitto di tentata estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso, nel caso in cui si costringa la persona offesa a stipulare un contratto per essa non vantaggioso, quanto al prezzo e alle modalità, con l'attivo intervento nella trattativa di un pregiudicato ben noto per la sua caratura criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2010, n. 5783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5783 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/01/2010
Dott. CHIEFFI Severo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 213
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 38022/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN MO N. IL 23/10/1973;
avverso l'ordinanza n. 1294/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 29/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 29/07/2009 il Tribunale del riesame di Palermo confermava l'ordinanza 10/07/2009 del G.I.P. in sede con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IN IA sottoposto a indagini, unitamente a IN EL ed CC NG, per i reati di tentata estorsione aggravata dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di EL DA e di suo marito AF NG,
rispettivamente titolare e gestore dell'esercizio "California Beach".
Il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del IN, valorizzando le dichiarazioni delle parti lese, varie intercettazioni ambientali e accertamenti di p.g.. In particolare dalle dichiarazioni delle parti lese, riscontrate anche dalle conversazioni captate, era emerso che il IN aveva tentato di costringere i coniugi suddetti a firmare un contratto di fitto dei locali nella loro disponibilità ad un prezzo per lui conveniente e con modalità da lui stabilite, prospettando il pericolo di un male ingiusto ai locali dell'esercizio commerciale da loro gestito e precisando di essere stato inviato da CC, noto pregiudicato da poco scarcerato da loro ben conosciuto, il quale successivamente si era presentato di persona allo scopo di imporre loro di cedere alla richiesta del IN ("dacci i locali ai carusi .... IA è cosa mia"). Inoltre, secondo il Tribunale, sussistente doveva ritenersi l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.7, in quanto il tentativo era stato posto in essere con una metodologia di intimidazione tipicamente mafiosa. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le riteneva sussistenti atteso che non erano stati acquisiti elementi idonei al superamento della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 273 c.p.p., per carenza e manifesta illogicità della motivazione e per travisamento della prova, deducendo l'insussistenza del reato contestato, in quanto il prezzo offerto per la locazione era particolarmente conveniente per il locatore;
che il contratto prevedeva che le necessarie autorizzazioni amministrative erano a carico del IN;
che non corrispondeva a verità che il IN aveva mandato l'CC a parlare con la parte lesa, in quanto l'incontro tra AF ed CC vi era già stato il giorno precedente. Il ricorso non merita accoglimento.
Invero è consolidato orientamento di questa Corte che per l'applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato.
Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione del reato contestato all'indagato. In particolare il Tribunale ha correttamente valorizzato elementi specifici emersi dalle dichiarazioni delle parti lese e dalle intercettazioni, indubbiamente significativi del tentativo di coartazione dell'altrui volontà negoziale.
Corretta deve ritenersi la qualificazione giuridica del fatto, in quanto, una volta accertato che al soggetto passivo viene imposto mediante minaccia un rapporto negoziale al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, non vi è dubbio che il delitto configurabile è quello di estorsione e non quello di violenza privata. Infatti in tal caso il contraente parte offesa è costretto a negoziare in violazione della propria autonomia contrattuale, di guisa che viene impedito allo stesso di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno.
Orbene, poiché nel caso di specie vi è stato un tentativo di costringere le parti lese a stipulare un contratto per loro non vantaggioso sia per il prezzo che per le modalità, devono ritenersi senz'altro sussistenti l'ingiusto profitto e l'altrui danno, che differenziano appunto il delitto di estorsione da quello di violenza privata.
Nè può essere esclusa nel caso di specie l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, atteso che è indubitabile che il ricorrente agì con "metodo mafioso", attesa l'intimidazione derivante dalla partecipazione alla trattativa dell'CC ben conosciuto dalle parti lese per la sua caratura criminale, il quale tentò di imporre loro di cedere alla richiesta del IN ("dacci i locali ai carusi....IA è cosa mia").
Pertanto il giudizio espresso dal Tribunale, che ha operato un logico collegamento tra i suddetti indizi, apprezzandone correttamente la loro rilevanza, non merita alcuna censura, tanto più che le censure dedotte dal ricorrente devono ritenersi al limite dell'ammissibilità, essendo dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate in sede di merito. Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010