Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2015, n. 2234
CASS
Sentenza 25 novembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È causa di nullità di ordine generale a regime intermedio, idonea a determinare la regressione del procedimento, il mancato deposito da parte del P.M. di atti delle indagini preliminari che comportano l'incompatibilità del giudice, in quanto tale omissione determina una lesione del diritto alla ricusazione del giudice incompatibile, nonché del diritto al giusto processo davanti al giudice terzo, di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. (Fattispecie relativa all'omesso inserimento, nel fascicolo trasmesso dal P.M. con la richiesta di giudizio immediato, di alcuni decreti di proroga di intercettazioni telefoniche firmati dallo stesso giudice che avrebbe poi giudicato l'imputato con rito abbreviato. In applicazione del principio, la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, disponendo la restituzione degli atti al giudice di prime cure, in conseguenza dell'omesso avviso, all'imputato, del tardivo deposito con nota fuori udienza dei predetti decreti, inseriti in un autonomo fascicolo reso accessibile alla difesa solo dopo la sentenza di primo grado).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2015, n. 2234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2234
    Data del deposito : 25 novembre 2015

    Testo completo