Rigetto
Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03160/2026REG.PROV.COLL.
N. 06517/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6517 del 2025, proposto da
CA PP, titolare dell’omonima IT individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pasquale CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sfirs s.p.a. e OR di LU OR & c. s.a.s., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 48/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Consigliere AM AN e uditi per le parti gli avvocati CA e Panni, in sostituzione degli avvocati Sau e Secchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. PP CA proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna per l’annullamento della determinazione n. 1826, prot. n. 29971 del 24 settembre 2024, con la quale la Regione autonoma della Sardegna aveva revocato il contributo a fondo perduto provvisoriamente concesso in favore dell’impresa individuale PP CA con la determinazione prot. n. 9287 rep. n. 373 dell’11 giugno 2020, per un importo pari ad euro 75.000,00.
2. Con determinazione prot. n. 9287 dell’11 giugno 2020, la Regione autonoma della Sardegna aveva approvato il bando ‘ Aiuti alle nuove imprese in fase di avviamento e sviluppo (T1-T2) ’, finalizzato ad aumentare la competitività delle micro e piccole imprese in fase di avviamento e sviluppo, attraverso l’erogazione di aiuti nella misura del 50% dei costi ammissibili.
In relazione ai soggetti beneficiari, l’art. 3, comma 2 del bando stabiliva che: “ le ditte individuali non devono avere come titolare una persona fisica che abbia cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione, anche in qualità di socio”.
PP CA presentava, in data 7 agosto 2017, nella qualità di titolare di una impresa individuale nel settore della ristorazione ubicata in Cagliari, la domanda per ottenere un contributo di euro 75.000, che veniva accolta dalla Regione Sardegna con determinazione n. 373 dell’11 giugno 2020.
L’Ente regionale effettuava controlli successivi, a seguito dei quali accertava nei confronti della IT PP CA la violazione dell’art. 3, comma 2, del bando, in quanto la predetta attività di ristorazione si concretizzava in una sostanziale prosecuzione di un’attività precedentemente svolta da una associazione senza fini di lucro in possesso di partita IVA, denominata C.R.U. - Circolo ricreativo universitario, di cui PP CA era stato socio e componente del consiglio direttivo.
La suddetta associazione risultava formalmente cessata il 10 febbraio 2016, ma l’Amministrazione sosteneva la continuità dell’attività, posto che la ristorazione si svolgeva negli stessi locali, e i dipendenti, assunti tra agosto e settembre del 2015 dalla C.R.U., avevano continuato, di fatto, a svolgere la stessa prestazione lavorativa alle dipendenze dell’impresa individuale di PP CA in virtù di contratti di cessione di lavoro, ai sensi degli artt. 1406 e ss., nei quali il signor CA compariva allo stesso tempo nella qualità di cedente (in quanto legale rappresentante della C.R.U.) e cessionario (in quanto titolare dell’impresa individuale).
Tenuto conto dei suddetti rilievi, l’Amministrazione, previa comunicazione del preavviso di revoca con nota n. 4245 del 13 febbraio 2024, disponeva, con la determinazione n. 1826 del 24 settembre 2024, la revoca del beneficio.
La Regione motivava il provvedimento anche facendo riferimento alle f.a.q. approvate dalla Regione con determina del 21 luglio 2017, con le quali si affermava che: ‘ il fine di scongiurare fattispecie elusive della sopra richiamata ratio legis è ulteriormente chiarito dallo stesso legislatore con la citata FAQ 90 dalla quale emerge l’inammissibilità dell’aiuto ad imprese che, pur in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 citato, proseguano di fatto l’attività di un’altra impresa operativa da più di 2 anni’.
3. Il ricorrente, con il ricorso introduttivo, lamentava l’illegittimità della suddetta revoca, in quanto l’attività svolta dall’impresa individuale PP CA non era una prosecuzione di quella svolta dall’associazione, atteso che quest’ultima non perseguiva scopo di lucro e somministrava bevande e alimenti solo in modo occasionale e solo a favore dei soci, mentre l’impresa individuale aveva scopo di lucro e svolgeva attività di ristorazione in via esclusiva. Pertanto, appariva irrilevante la cessione dei contratti di lavoro, oltre al fatto che la non continuità tra i due soggetti giuridici, che avevano natura diversa posto che l’associazione non perseguiva finalità di lucro, era confermata dal fatto che la domanda di agevolazione era stata inviata dal ricorrente in data 7 agosto 2017, a distanza di oltre dodici mesi dalla cessazione, avvenuta il 10 febbraio 2016, della partita IVA, proprio come richiesto dal richiamato art. 3, comma 2, del bando.
Secondo l’esponente, le f.a.q. non erano idonee ad integrare il bando, in quanto introducevano ulteriori cause di esclusione dall’aiuto e, con riferimento alla fattispecie in esame, l’Amministrazione aveva assunto un comportamento contraddittorio, avendo, in un primo momento, riconosciuto la sussistenza di tutti i requisiti per l’accesso alla misura e, successivamente, disposto la revoca, in questo modo travisando le disposizioni del bando, della delibera della giunta regionale n. 14/32 e delle linee guida di cui alla delibera della giunta regionale n. 49/11 del 2016.
4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con sentenza n. 48 del 2025, respingeva il ricorso, evidenziando che, secondo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia e dall’Allegato n. 11 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014, erano ininfluenti le questioni relative alla veste giuridica soggettiva delle società e alle finalità di lucro. Il C.R.U., nella logica degli aiuti di stato, era un’impresa in quanto ente esercitante attività economica, ossia una attività di offerta di beni e servizi, a prescindere dalla circostanza che la somministrazione di bevande e alimenti fosse riservata esclusivamente ai soci.
Secondo il Collegio di prima istanza, tenuto conto di tale prospettiva, non aveva rilievo neanche il formale decorso di oltre 12 mesi dalla cessazione della partita IVA dell’associazione e la data di invio della domanda di accesso agli aiuti da parte del ricorrente, avendo quest’ultimo svolto la medesima attività di impresa, utilizzando, in un primo momento, la veste giuridica dell’associazione (dall’11 aprile 2015 al 10 febbraio 2016) e, in un secondo momento, senza soluzione di continuità, la veste giuridica dell’impresa individuale.
Inoltre, l’attività istruttoria dell’Amministrazione non si poneva in termini di contraddittorietà rispetto ai successi atti del procedimento, poiché esso si limitava ad esternare i riscontri relativi ai primi (provvisori) accertamenti documentali, dai quali non era emerso che il titolare dell’impresa avesse svolto precedenti attività economiche, circostanza quest’ultima successivamente ritenuta preclusiva per l’accesso agli aiuti.
5. PP CA, titolare dell’omonima IT individuale, ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ A. Riproposizione censure di primo grado; B. Errore di fatto e di diritto. Contraddittorietà e illogicità; C. Segue: Errore di fatto e di diritto. Contraddittorietà ed illogicità; D. Errore di fatto e di diritto. Contraddittorietà ed illogicità”.
6. La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
7. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
8. All’udienza del 26 febbraio 2026, la causa è stata assunta in decisione.
TT
9. Con il primo motivo di appello, PP CA ripropone le critiche prospettate nel giudizio di primo grado, assumendo che il Collegio di prima istanza avrebbe del tutto travisato la portata e il contenuto delle doglianze proposte e, soprattutto, avrebbe ignorato che la revoca del finanziamento sarebbe riconducibile alla violazione dell’art. 3, comma 2, del bando che, invece, sarebbe risultato senz’altro rispettato.
9.1. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Il Collegio rileva l’inammissibilità della prima parte del mezzo, laddove l’appellante ripropone genericamente le critiche introdotte con il ricorso di primo grado senza operare alcuna specifica denuncia alla sentenza impugnata, limitandosi a lamentare genericamente che il Giudice di prime cure avrebbe travisato le denunce prospettate.
L’art. 101, comma 1, c.p.a. fissa il principio della specificità dei motivi di impugnazione, stabilendo che il ricorso in appello deve, tra l’altro, contenere le specifiche censure che si intendono appuntare nei confronti della sentenza (o di singoli capi di essa). La giurisprudenza ha più volte sottolineato l’inammissibilità per genericità dei motivi di appello che si sostanziano nella mera riproduzione delle denunce già dedotte innanzi al giudice di primo grado e da questo motivatamente disattese, atteso che l’appello ha carattere impugnatorio, con la conseguenza che le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum di primo grado e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea o da riformare ( cfr . Adunanza Plenaria, n. 22 del 2014; Cons. Stato, n. 527 del 2012; id. , n. 5969 del 2011).
Il mezzo è infondato, invece, nella parte in cui l’appellante, esprimendo esplicite critiche alla sentenza, lamenta che il T.A.R. abbia: ‘ ignorato che la revoca del finanziamento era riconducibile alla violazione dell’art. 3, comma 2, del bando che, invece, risultava senz’altro rispettato. Deve, quindi, ribadirsi che, anche per quanto più diffusamente illustrato in appresso, le norme del bando e la conferente disciplina, nonché i principi generali del nostro ordinamento sono stati oggetto di una errata interpretazione da parte sia della p.a. che del T.A.R. Sardegna’ .
L’esame della suddetta contestazione sarà effettuato, per ragioni di connessione logica, unitamente alle doglianze che seguono, essendo attinente a profili analoghi e connessi.
10. Con il secondo motivo, l’appellante sostiene che la sentenza impugnata vada censurata nella parte in cui il T.A.R., dopo aver pleonasticamente richiamato i noti fondamenti della disciplina degli aiuti di Stato e la nozione di impresa secondo il diritto europeo, ha assunto l’irrilevanza del ‘formale decorso di oltre 12 mesi dalla cessazione della partita IVA dell’associazione (avvenuta il 10 febbraio 2016) e la data di invio della domanda di accesso agli aiuti da parte del sig. PP CA (il 7 agosto 2017) ’. Secondo il ricorrente, la falsa applicazione dell’art. 3, punto 2, del bando costituirebbe proprio il nucleo centrale del motivo prospettato con il ricorso introduttivo, posto che l’attività posta in essere dalla IT individuale non era in prosecuzione di quella svolta dalla associazione C.R.U. Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la suddetta norma del bando non contemplerebbe un divieto assoluto di fornire aiuti a favore delle ditte individuali comunque riconducibili a soggetti che abbiano esercitato una attività analoga a quella oggetto di finanziamento, ma solo un divieto limitato per i soggetti che abbiano esercitato, ‘ nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ’, anche quali soci, un’attività analoga a quella da finanziare.
Nella fattispecie, l’associazione C.R.U., della quale il sig. PP CA era socio, aveva pacificamente cessato la propria attività nel febbraio 2016, mentre la domanda di accesso al beneficio era stata presentata dalla ditta individuale nell’agosto 2017 e, quindi, circa 18 mesi dopo. A tale riguardo, l’appellante eccepisce la totale inefficacia delle f.a.q. riguardo alla integrazione della lex specialis , posto che in questo modo si consentirebbe l’introduzione di ulteriori cause di esclusione dal beneficio.
11. Con il terzo mezzo, l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha richiamato il contenuto delle f.a.q., secondo cui sarebbe inammissibile l’aiuto alle imprese che ‘ proseguano di fatto l’attività di un’altra impresa operativa da più di due anni ’. Ciò in quanto, in maniera contraddittoria, lo stesso provvedimento impugnato riconoscerebbe che il Circolo Ricreativo Universitario (C.R.U.) costituisce un soggetto giuridico ‘altro’ rispetto alla ditta individuale del ricorrente, pur essendo stato ‘socio e componente del Consiglio Direttivo’. La diversità del C.R.U. dalla IT individuale sarebbe avvalorata anche dal richiamo alla cessione del rapporto di lavoro dei dipendenti ex art. 1406 c.c., che potrebbe intercorrere solo nel caso in cui una parte ‘ sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti da una contratto con prestazioni corrispettive ’.
Inoltre, sarebbe irrilevante anche la dedotta natura di ‘impresa’ del C.R.U., tenuto conto che lo stesso aveva comunque cessato la propria attività ben prima dei dodici mesi indicati dalla norma del bando messa a fondamento dell’atto impugnato, stante la diversa soggettività rispetto alla IT individuale.
A parere del ricorrente, sarebbe altresì irrilevante la circostanza che PP CA fosse socio ed amministratore dell’associazione cessata, posto che tale ipotesi era stata prevista espressamente dal bando con il preciso limite temporale che la cessazione si fosse verificata entro i dodici mesi antecedenti alla domanda. Nella fattispecie, l’associazione C.R.U. aveva chiuso la propria attività circa un anno e mezzo prima che la ditta individuale presentasse domanda di finanziamento.
Né sarebbe decisiva la circostanza che l’associazione aveva sede negli stessi locali poi utilizzati dal sig. CA per lo svolgimento della sua diversa attività d’impresa, atteso che anche la conduzione di questi ultimi ben poteva essere oggetto di regolamento negoziale tra l’associazione e il socio, soggetti comunque distinti e autonomi centri di interesse e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali. Sarebbero, altresì, inconsistenti sotto il profilo probatorio le c.d. ‘recensione online’, dalle quali non potrebbe essere ricavato alcun collegamento tra una asserita procedente attività dell’associazione e la IT CA PP, rispetto alla quale l’appellante insiste a contestarne la riferibilità.
12. Con il quarto mezzo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo, riguardante la denuncia di violazione di legge e di contraddittorietà del provvedimento di revoca riguardo alla pregressa istruttoria svolta dall’Amministrazione, che aveva accertato l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di finanziamento.
13. Come sopra precisato, le critiche sopra sintetizzate, in quanto attinenti a profili connessi, vanno esaminate congiuntamente.
14. L’appello è infondato e non può trovare accoglimento.
14.1. Con il presente gravame, PP CA sostanzialmente denuncia che il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto che l’art. 3 del bando precluda, in via assoluta, gli aiuti a favore di ditte individuali comunque riconducibili a soggetti svolgenti un’attività analoga a quella oggetto di finanziamento, mentre, al contrario, la disposizione si limita ad escludere solo i soggetti che lo hanno fatto ‘ nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda’ .
E poiché, nella fattispecie, l’associazione C.R.U., della quale il ricorrente era socio e legale rappresentante, aveva cessato la propria attività nel febbraio 2016, quindi dodici mesi prima della presentazione della domanda, non poteva essere ritenuta sussistente la causa di esclusione contestata.
La tesi non è condivisibile.
L’art. 3, comma 2, del bando stabilisce testualmente che: “ le ditte individuali non devono avere come titolare una persona fisica che abbia cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione, anche in qualità di socio ”.
Ciò in quanto, la misura di agevolazione è stata adottata sulla base della normativa europea in materia al fine di favorire la creazione di nuove e piccole imprese e lo sviluppo di quelle operative da meno di due anni che non abbiano, quali titolari, persone fisiche che hanno cessato un’attività analoga nei dodici mesi precedenti la domanda, anche in qualità di socio.
I contributi di cui trattasi, finanziati con fondi europei, possono essere concessi alle imprese così come definite all’art. 1, dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Il bando, infatti, all’art. 2, dispone l’applicazione delle definizioni previste dall’art. 2 del predetto Regolamento, che a sua volta rinvia, per la definizione di piccole e medie imprese, all’Allegato I, che all’art. 1, stabilisce: “ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente una attività economica ”.
La disposizione invocata è in linea con la definizione di ‘impresa’ delineata dalla giurisprudenza unionale in tema di aiuti di Stato.
La nozione di impresa, secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza euro - unitaria, si riferisce a qualsiasi ente che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (Raccomandazione 2003/361/CE).
Si tratta di una nozione non collegata alla soggettività del beneficiario, ma all’attività svolta e attiene a qualsiasi attività economica, intesa nel senso della fornitura di beni e/o servizi sul mercato.
Il Collegio di prima istanza ha correttamente evidenziato i suddetti principi, riferendo che: “ nella logica del diritto europeo, nello specifico settore degli aiuti di Stato, non rileva la nozione di impresa propria degli ordinamenti nazionali: la giurisprudenza della Corte di Giustizia prima e, successivamente, l’art. 1, dell’allegato n. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (General Block Exemption Regulation) individuano peculiarmente la nozione di ‘impresa’, indicandola in qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (ex multis, Corte di Giustizia, 10 settembre 2009, causa C – 97/08 P, Consiglio di Stato n. 292/2016) ”.
Ne consegue che le argomentazioni difensive dell’appellante finalizzate ad evidenziare la differente natura giuridica dell’associazione C.R.U. rispetto alla IT individuale non hanno pregio, posto che viene definita impresa ogni attività economica, ossia una attività a mezzo della quale si offrono beni e servizi, non assumendo rilievo che la somministrazione di alimenti e bevande sia stata in passato riservata ai soci, come nel caso dell’associazione C.R.U., e non estesa a clienti esterni.
Inoltre, dalla piana lettura del bando si desume che, ai fini dell’ammissibilità dal finanziamento, non è richiesta l’analogia dei fini o dell’oggetto sociale come dichiarato alla camera di commercio, ma l’identità in concreto dell’attività svolta.
Ciò premesso, il Collegio osserva che le emergenze processuali hanno consentito di accertare che il ricorrente, fino al 10 febbraio 2016, era socio e legale rappresentante del C.R.U. – Circolo Ricreativo Universitario e, in tale veste, negli stessi locali poi utilizzati dalla IT individuale PP CA, siti in via Nebida 10/12/16, ha gestito una bisteccheria cagliaritana denominata ‘da EP, attiva da oltre 10 anni.
Orbene, in data 19.1.2016, un mese prima della cancellazione del Circolo ricreativo dal registro delle imprese, l’appellante ha iscritto alla Camera di Commercio la omonima IT individuale, con sede, come si è detto, negli stessi locali siti in via Nebida e con oggetto sociale quello della ristorazione.
Quindi, dal 1 febbraio 2016, PP CA ha sottoscritto, nella doppia veste di cedente e cessionario, la cessione ex art. 1406 c.c. dei contratti dei dipendenti del Circolo alla ditta individuale PP CA, in sostanza per l’espletamento della medesima attività dagli stessi svolta per il circolo ricreativo C.R.U.
In data 10 febbraio 2016, il Circolo è stato cancellato dal registro delle imprese.
Ne consegue che, come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale adito, PP CA ha svolto la medesima attività di impresa utilizzando, in un primo momento, la veste giuridica dell’associazione (dall’11 aprile 2015 al 10 febbraio 2016) e, in un secondo momento, senza soluzione di continuità, la veste giuridica dell’impresa individuale.
Come evidenziato dall’Amministrazione resistente, dagli atti di causa non è emerso che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande abbia subito una interruzione, ma solo una modifica della veste giuridica.
Infatti, la continuità e l’identità dell’attività di impresa si evince dal fatto che il sig. PP CA, titolare dell’impresa individuale, era socio e componente del consiglio direttivo e legale rappresentante dell’associazione C.R.U., e poi titolare della IT individuale, che ha continuato a svolgere la medesima attività negli stessi locali dell’associazione, con gli stessi dipendenti, i quali hanno proseguito il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, con le medesime mansioni, attraverso la conclusione di contratti di cessione di lavoro, in cui l’appellante ha assunto, nello stesso tempo, il ruolo di cedente e di cessionario.
In sostanza, è emerso che la medesima attività economica, imputabile allo stesso centro di interessi, è stata svolta da più di due anni dallo stesso titolare, in violazione dei requisiti richiesti dall’art. 3, comma 2, del bando, secondo cui erano ammesse le domande delle ditte individuali e delle società ‘operative da meno di due anni’, con evidente esclusione delle imprese esercenti la stessa attività, senza soluzione di continuità, da più di due anni, come quella di specie.
Né si può ritenere, come pretende l’appellante, che vi sia stata contraddittorietà nel comportamento assunto dalla Regione durante l’istruttoria, tenuto conto che il primo rapporto istruttorio, come precisa il T.A.R., si è limitato ad esternare i riscontri relativi ai primi (provvisori) accertamenti documentali, dai quali non era emerso che il titolare dell’impresa avesse volto precedenti attività economiche.
Solo successivamente l’Amministrazione ha verificato, a seguito della documentazione esibita da PP CA, e in particolare dalla lettura dei contratti di cessione dei rapporti di lavoro, che non sussistevano i presupposti che ottenere il pagamento della somma provvisoriamente concessa di cui alla determinazione n. 373 dell’11.6.2020.
Ne consegue che va ribadito quanto precisato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata ossia: “ le disposizioni del bando, della delibera di giunta regionale n. 14/32 e le linee guida di cui alla delibera della giunta regionale n. 49/11 del 2016, siano state interpretate dall’amministrazione in modo conforme alla ratio legis sottesa alla normativa unionale e ai consolidati orientamenti in materia della Corte di Giustizia, con riferimento alla nozione di impresa, sia all’ambito soggettivo di applicazione del bando ”.
15. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
16. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore della Regione Autonoma per la Sardegna, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
AM AN, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AM AN | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO