Sentenza 3 dicembre 2019
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della continuazione in fase esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed altro con patteggiamento, l'individuazione del reato più grave deve essere effettuata confrontando la pena effettivamente irrogata dal giudice all'esito del giudizio abbreviato, tenendo, quindi, conto anche della riduzione per il rito, e la pena determinata in sede di patteggiamento, senza, invece, prendere in considerazione la concordata riduzione di pena, in quanto la richiesta di continuazione comporta la caducazione del pregresso accordo ex art. 444 cod. proc. pen., con il solo limite, previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen., di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'esecuzione che, al fine di individuare la pena più grave in concreto inflitta, aveva confrontato le pene risultanti dalla riduzione per il rito abbreviato e quella concordata dalle parti nel patteggiamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2019, n. 6789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6789 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2019 |
Testo completo
06789-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IN CALCE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ANNOTAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GERARDO BE -Presidente - Sent. n. sez. 1570/2019 CC 03/12/2019 CATERINA MAZZITELLI - R.G.N. 33600/2019 LUCA PISTORELLI MARIA TERESA BELMONTE -Relatore - MICHELE ROMANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BU EO nato il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2019 del TRIBUNALE di GENOVA Or udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG N RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell' 11 Luglio 2019 il Tribunale di Genova quale G.E., in fase di rinvio, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sentenze irrevocabili, determinando la pena per il reato continuato in anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 600 di multa. In particolare, era ravvisato il predetto vincolo tra la sentenza resa, all'esito del giudizio abbreviato, dalla Corte di appello di Genova in data 08/01/2016, irrevocabile il 13/03/2017, per il delitto di furto aggravato, e quella resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Savona in data 11/02/2016, irrevocabile il 20/06/2016, per plurimi fatti di furto aggravato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei suddetti furti.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione GE UL, con il ministero del difensore, che svolge un solo motivo con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione. Espone che il Tribunale, dopo avere individuato nel reato giudicato con il rio abbreviato, quello più grave, indicando la relativa pena di anni due e mesi quattro di reclusione come quella base, si è limitato a indicare, in modo generico, l'aumento di dieci mesi e quindi giorni di reclusione ed euro 105 di multa per i reati - satellite di cui ai capi A,I,N,O della sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Savona, nonché un aumento di un anno, undici mesi e quindi giorni di reclusione ed euro 245 di ゆ multa con riferimento al reato sub M, giudicato con la medesima sentenza del tribunale di Savona, tuttavia, già considerato quale reato più grave in quella sede, arrivando così alla determinazione della pena complessiva sopra indicata, di poco inferiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene inflitte in sede di cognizione, che era stato pari a anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa.
3. Con requisitoria scritta pervenuta il 06/11/2019 il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, richiamando consolidato indirizzo di questa Corte, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
2.La giurisprudenza di questa Corte è divisa in ordine alla necessità del giudicante di fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dei singoli aumenti per la continuazione. Infatti, ad un orientamento che ritiene che sussista un obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento (sez. 4 n. 28139 del 23/12015, sez. 6 n. 48009 del 28/06/2016, Rv. 268131, sez 3 n. 1446 del 13/05/2017, Rv. 2 271830) se ne contrappone un altro che non ritiene necessario tale adempimento (Sez. 5, n. 20803 del 26/02/2018, Rv. 273037; sez 2 n. 18944 del 22/03/2017, Rv. 270361, sez 3 n. 44931 del 2/12/2016, Rv. 271787, sez 2 n. 50699 del 4/10/2016, Rv. 268908; sez. 5 n. 29847 del 30/04/2015, Rv. 264551).
2.1. Nell'ambito di tali contrastanti orientamenti, si colloca l'indirizzo, per così dire intermedio, che, pur ritenendo sussistente, in linea di principio, l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato meno grave, non richiede una specifica motivazione per l'aumento di pena operato in relazione al reato-satellite, qualora l'entità dell'aumento sia modesto rispetto alla pena già inflitta per il reato più grave ( Sez. 5, n. 20803 del 26/02/2018 Rv. 273037), essendo sufficienti, a questi fini, le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 2, n. 34662 del 07/07/2016 Rv. 267721; conf. ex multiis Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016 Rv. 268731; Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018 Rv. 274361), sia perché deve escludersi che il giudice, così operando, abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273533). Diversamente, nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto, con adeguata motivazione, dei singoli aumenti per i reati satellite, qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione (Sez. 1 -, n. 52531 del 19/09/2018 Rv. 274548), e si è, altresì, affermato che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva (Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017 Cc. (dep. 24/05/2018) Rv. 273050).
3. Dunque, alla luce di tali principi, nell'operare il calcolo dell'aumento per la continuazione, il giudice deve dare conto delle ragioni della propria decisione laddove, in relazione ai reati satellite, opti per un aumento non contenuto né proporzionato rispetto alla pena base, oppure quando esso sia prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione. Ciò che si è verificato nel caso di specie, atteso che l'ordinanza impugnata, senza rispettare il predetto onere motivazionale, ha inflitto, all'esito dell'aumento per la continuazione tra i diversi reati già giudicati con pena cumulativa pari a cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 700 di multa, una pena complessiva di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 600 di multa, ovvero inferiore di soli due mesi e 100 euro rispetto al cumulo delle pene separatamente inflitte in sede di cognizione. Invece, per quanto detto, una tale operazione avrebbe richiesto una specifica esposizione delle ragioni per le quali, pur ravvisandosi l'esistenza di un medesimo disegno criminoso nella commissione dei reati, il Giudice dell'esecuzione abbia ritenuto di 3 i operare una così contenuta riduzione della pena complessivamente inflitta per tutti i reati unificati.
4. Va altresì rilevato che il giudice dell'esecuzione, avendo riconosciuto, in executivis, il vincolo della continuazione tra reati giudicati separatamente, nel procedere alla rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio dei reati unificati, ha considerato più grave il reato per il quale il condannato aveva ricevuto la pena più elevata ( al netto della riduzione per il rito abbreviato), pari a due anni e 4 mesi e ed euro 300 di multa, come giudicato dalla Corte di appello di Genova, rispetto alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione individuata quale pena base dal tribunale di Savona per il rato ( capo M) in quella sede considerato più grave, all'esito della riduzione operata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Siffatta operazione non considera, tuttavia, che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., per il suo carattere premiale, e in quanto svincolata da qualsiasi apprezzamento di merito riguardante il reato o il reo, essendo prevista una riduzione di pena fissa ( Sezioni Unite n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547). Con riferimento, invece, al caso in cui venga riconosciuta la continuazione tra un reato più grave giudicato con il rito ordinario e un reato satellite oggetto di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice, nel determinare l'aumento di pena per quest'ultimo, non deve applicare la riduzione di pena prevista dal comma 1 del predetto articolo, dal momento che la richiesta di rideterminazione della pena, quale che sia la sede in cui viene formulata ( cognizione o esecuzione), comporta la caducazione dell'intero pregresso accordo sul reato satellite, ferma restando la necessità di rispettare i limiti previsti dagli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen. e di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 12136 del 19/10/2018 Cc. (dep. 19/03/2019 ) Rv. 275056). Il principio ora richiamato è validamente estensibile anche al caso, come quello di specie, in cui l'intervento unificatore abbia avuto a oggetto pene inflitte all'esito del giudizio abbreviato e pene concordate, stante la natura del rito abbreviato quale giudizio di merito. Nel caso di specie, invece, come si legge nella ordinanza impugnata, il giudice ha confrontato, al fine di individuare quella più grave in concreto inflitta, le pene risultanti dalla riduzione per il rito, sia quella operata ex art. 442 comma 2 cod. pen. nel rito abbreviato, sia quella concordata dalle parti nel c.d. "patteggiamento". Di quest'ultima riduzione, invece, per quanto poc'anzi ricordato, non doveva tenersi conto.
5. D'altro canto, nella motivazione dell'ordinanza impugnata si fa riferimento a diminuzioni percentuali, laddove, invece, la legge (442, 444, cod. proc. pen. ) esplicitamente delinea operazioni di calcolo di tipo frazionario. 4 6. Come premesso, l'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova che, nel rinnovato giudizio, si atterrà ai richiamati principi di diritto, fornendo congrua motivazione, nell'individuazione della pena base per il reato più grave e dell'aumento per i singoli reati satellite.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Genova. Così deciso il 03 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Maria Teresa BelmonteCitres ян Il Presidente Gerardo Sabeone DEPOINTATA IN CANCELLERIA FERRUL 2 0 GEN 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuse шп 5 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE Low Corte Suprima di Cassazione Serone Quidoo Penale can Ordinansa 4° 23.124/20 del 3 g o 2020 e deporritate il 29 Luglio 2020: еDispone correggero la sent 4° 6789/20 del 3 Dic he 2019 nel senso che wet dipositivo in log -delle paro ве "rivia flu uns exame all. Corte di Capello di Genoves" -delbow lessers le parole "riv ice for mos esame ol ни Tribunale di Gendar quole giudice dell'esecutione". Rome 3/9/2020 E IL N O L A B