Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2019, n. 6789
CASS
Sentenza 3 dicembre 2019

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Ai fini del riconoscimento della continuazione in fase esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed altro con patteggiamento, l'individuazione del reato più grave deve essere effettuata confrontando la pena effettivamente irrogata dal giudice all'esito del giudizio abbreviato, tenendo, quindi, conto anche della riduzione per il rito, e la pena determinata in sede di patteggiamento, senza, invece, prendere in considerazione la concordata riduzione di pena, in quanto la richiesta di continuazione comporta la caducazione del pregresso accordo ex art. 444 cod. proc. pen., con il solo limite, previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen., di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'esecuzione che, al fine di individuare la pena più grave in concreto inflitta, aveva confrontato le pene risultanti dalla riduzione per il rito abbreviato e quella concordata dalle parti nel patteggiamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2019, n. 6789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6789
    Data del deposito : 3 dicembre 2019

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