Sentenza 19 ottobre 2018
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della continuazione tra un reato più grave giudicato con rito ordinario ed un reato-satellite oggetto di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice, nel determinare l'aumento di pena per quest'ultimo, non deve applicare la riduzione di pena prevista dal comma 1 del predetto articolo, atteso che la richiesta di rideterminazione della pena, formulata in sede di cognizione o "in executivis", comporta la caducazione dell'intero pregresso accordo sul reato-satellite, ferma restando la necessità di rispettare i limiti previsti dagli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen. e di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che tale caso non è assimilabile a quello della continuazione tra reati separatamente giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato, atteso che in relazione al rito abbreviato è prevista una riduzione di pena fissa applicabile "ope legis").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2018, n. 12136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12136 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2018 |
Testo completo
121 36-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 19/10/2018 Sentenza n. 4013/2018 Registro generale n. 18162/2018 Composta dai Consiglieri: Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI Consigliere Dott. TERESA LIUNI Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA MA, n. il 28/09/1983; avverso l'ordinanza n. 126/2017 del TRIBUNALE DI GELA del 02/03/2018; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta da TT AN ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. di applicazione della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza del Tribunale di Gela del 24 ottobre 2013 di applicazione della pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 75 D. Lgs. n. 159 del 2011 e 81 cod. pen. e 73 D. Lgs. n. 159 del 2011; 2) sentenza del Tribunale di Gela dell'8 marzo 2016 di condanna alla pena di an- ni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011. La pena è stata così rideterminata: pena base per la vicenda criminosa di cui alla sentenza sub 2) di anni uno di - reclusione;
-aumentata per il reato di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011 di cui alla sen- tenza sub 1) di mesi quattro di reclusione;
· aumentata per il reato di cui all'art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 di cui alla sen- tenza sub 1) di mesi uno di reclusione;
-pena complessiva finale di anni uno e mesi cinque di reclusione.
2. TT, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione per mancata ap- plicazione della riduzione per il rito ex art. 444 cod. proc. pen. nel procedimento avente ad oggetto i reati satelliti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. censura l'ordinanzaIl ricorrente con cui il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati giudicati con rito ordinario (più gravi) e reati oggetto di sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. (reati satelliti), non ha disposto la riduzione per il rito (fino ad un terzo) della pena irrogata per tali ultimi reati. Il thema decidendum, quindi, consiste nello stabilire se il giudice dell'esecuzione, in ipotesi di sentenza di condanna in giudizio definito con rito ordinario per il reato più grave e di sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod. proc. pen., per il 3 reato (o per i reati) satelliti, nel determinare l'aumento di pena per quest'ultimo (i), debba ridurre la pena ai sensi del primo comma di tale disposizione, motivando il quantum della riduzione disposta. La questione non ha formato oggetto di pregresse specifiche decisioni di questa Corte, la quale peraltro ha recentemente affermato che l'applicazione della conti- nuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e reati giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi siano essi reati cd. satellite - ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzio- ne di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547). Tale principio, sebbene affermato in tema di continuazione in executivis relati- vamente a reati giudicati con diverso rito, di cui quello abbreviato speciale come l'applicazione della pena su richiesta delle parti, non è applicabile alla fattispecie. Nel giudizio abbreviato, infatti, la riduzione è attuata in misura automatica e predeterminata, ope legis, mentre nel patteggiamento la riduzione non è di entità predeterminata ed è rimessa esclusivamente all'accordo tra le parti. Il venir meno del carattere negoziale della pena applicata su richiesta delle parti, per effetto della sua rideterminazione in sede esecutiva in continuazione con pene irrogate all'esito di giudizio ordinario, comporta la caducazione dell'intero patto. Al giudice della esecuzione spettano solo il potere - dovere di verificare in con- creto la sussistenza dei presupposti cui l'ordinamento subordina l'applicazione della disciplina del reato continuato, fra i quali la mancanza della condizione ostativa espressa dall'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., e di valutare la congruità della pena unica determinata ai fini di quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, Cost. (Corte cost. ord. n. 37 del 12 febbraio 1996; Corte Cost. sent. n. 313 del 2 luglio 1990). In conclusione, per effetto dell'accoglimento dell'istanza di applicazione della continuazione tra reati di cui a più sentenze rese all'esito di giudizio ordinario e di procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sia se si tratti di rideterminazio- ne di pena proposta in sede di cognizione sia se formulata in sede esecutiva, l'accordo tra pubblico ministero e imputato sulla pena, concluso durante le indagini preliminari o nell'ambito del giudizio di cognizione, vengono meno;
l'unificazione di reati giudicati all'esito di giudizio ordinario con quelli giudicati a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. non impone la diminuzione di pena per questi ultimi assunti come reati satelliti, fermo restando l'obbligo di commisurare l'aumento di pena nel rispet- to dei limiti previsti dagli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen. e, in d ogni caso, di non applicare per i singoli reati unificati frazioni di pene superiori a quelle determinate dal giudice della cognizione. 4 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Antonella Patrizia Mazzei Aldo Ent ? Messe DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefania FALELLA