Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2018, n. 12136
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Sentenza 19 ottobre 2018

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Ai fini del riconoscimento della continuazione tra un reato più grave giudicato con rito ordinario ed un reato-satellite oggetto di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice, nel determinare l'aumento di pena per quest'ultimo, non deve applicare la riduzione di pena prevista dal comma 1 del predetto articolo, atteso che la richiesta di rideterminazione della pena, formulata in sede di cognizione o "in executivis", comporta la caducazione dell'intero pregresso accordo sul reato-satellite, ferma restando la necessità di rispettare i limiti previsti dagli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen. e di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che tale caso non è assimilabile a quello della continuazione tra reati separatamente giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato, atteso che in relazione al rito abbreviato è prevista una riduzione di pena fissa applicabile "ope legis").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2018, n. 12136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12136
    Data del deposito : 19 ottobre 2018

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