Sentenza 8 maggio 2012
Massime • 1
Nella ipotesi di un articolo di stampa a contenuto diffamatorio, la pubblicazione nel medesimo testo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa a propria difesa non esclude la rilevanza penale della falsità delle accuse.
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa o mediante pubblicazioni di tipo giornalistico "on line", ai fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, non è sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca e dell'enciclopedia web "Wikipedia", trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa. (Fattispecie relativa all'erronea attribuzione alla persona offesa del coinvolgimento nella strage di Bologna del 1980, nel contesto di una pubblicazione che ne descriveva il profilo politico e l'appartenenza alla "destra …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2012, n. 42020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42020 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 08/05/2012
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1145
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 27283/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AU ZI N. IL 24/10/1948;
2) LL AN AR N. IL 03/07/1957;
avverso la sentenza n. 8351/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del 26/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio che ha concluso per il rigetto;
Udito per la parte civile l'Avv. FI Stefano;
Udito il difensore Avv. Ceronios Lucche Giovanna.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 26.10.2010, la corte di appello di Roma, in riforma delle sentenza 9.3.077 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LL AN RI, autore di due articoli pubblicati sul quotidiano "La Repubblica" il 23 e il 28 dicembre 2000, e UR EZ, direttore responsabile del quotidiano, perché il reato rispettivamente ascritto è estinto per prescrizione;
ha ridotto la provvisionale nella misura di Euro 5.000, ha eliminato la condanna alla riparazione pecuniaria;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata. LL AN RI è stato accusato di aver offeso, con i suddetti articoli, l'onorabilità e la reputazione di FI Roberto, in proprio e quale segretario generale del movimento politico Forza Nuova;
il UR è stato accusato di omesso controllo sul contenuto degli articoli. Il difensore dei giornalisti ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento all'art. 595 c.p. e art. 129 c.p.p.: la corte di appello ha escluso il proscioglimento nel merito avendo ritenuto incontrovertibili tutte le lamentate non verità o forzature da parte degli imputati ed essendo le argomentazioni difensive o infondate (per esempio, l'essere il FI implicato nella strage di Bologna, la fuga con la cassa di Terza Posizione e simili) o assai opinabili (come il riferimento alla giornalista Sarzanini e al presunto rapporto UCIGOS). Secondo i ricorrenti ,da queste affermazioni emerge che trattasi di un giudizio non condivisibile, in quanto tutte le notizie contenute negli articoli rispondono al vero ,riflettendo il contenuto di atti giudiziari e documenti introdotti dalla difesa. L'assoluta buona fede del LL è poi dimostrata dall'intervista di MA SE, altra persona indicata negli articoli, alla quale ha così consentito di smentire i fatti su di lui narrati. La corte di appello non si è poi pronunciata sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per acquisire un rapporto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, rilevante per la dimostrazione della corrispondenza del citato articolo della giornalista Sarzanini del quotidiano "Il Corriere della sera" a un rapporto dell'UCIGOS. Dalla comparazione delle affermazioni contenute negli articoli con il contenuto dei documenti, degli atti giudiziali e degli articolo di stampa prodotti, emerge la dimostrazione che le notizie sono inoffensive ovvero precise e vere e che quindi costituiscono legittima espressione del diritto di cronaca. Il difforme giudizio della corte di appello deriva da un palese difetto della motivazione e dalla errata interpretazione dell'art. 129 cpv. c.p.p.;
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 129 e 478 c.p.p.: la sentenza non ha dimostrato l'esistenza di un pregiudizio derivante dalla pubblicazione degli articoli ed inoltre è contraddittoria, in quanto afferma l'insussistenza di un danno prettamente economico e conferma automaticamente la condanna generica al risarcimento dei danni morali, sancita dal primo giudice, senza esaminare gli elementi di prova introdotti dalla difesa nei motivi di appello. L'entità della provvisionale è eccesiva, in quanto si tratta di un "pretium doloris" in relazione al quale non è stato fornito alcun elemento di valutazione.
Infine i ricorrenti si dolgono della entità della riparazione pecuniaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non meritano accoglimento.
La sentenza impugnata si è soffermata sulla insussistenza dell'ipotesi di proscioglimento per motivi di merito dei ricorrenti, in quanto ha ritenuto che non vi siano elementi dimostrativi dell'evidenza che il fatto, ex art. 595 c.p., non sussiste o non costituisce reato, essendo incontrovertibili le falsità o, quanto meno, le forzature indicate dalla parte civile e riconosciute dal giudice di primo grado. Le argomentazioni della corte di appello sono immeritevoli di censura, in quanto è stata documentalmente dimostrata la non corrispondenza al vero delle notizie riportate negli articoli e le critiche formulate dai ricorrenti sono fondate sulle seguenti interpretazioni e contestualizzazioni dei fatti, che in sede di giudizio di legittimità, sono inidonee a rimuovere l'antigiuridicità della condotta del giornalista:
1. la condanna per associazione sovversiva, in concorso con SE MA, anche se non è stata pronunciata nel processo sulla strage alla stazione di Bologna del 1980, è stata pronunciata in un processo avente radici in comuni indagini iniziali;
2. Sono affidabili le fonti delle notizie: l'ambiente politico contiguo o ideologicamente simile è stata la fonte della notizia sulla fuga del FI con la cassa di Terza Posizione;
un articolo di autorevole quotidiano, che riporta un rapporto riservato di polizia, è stata la fonte della notizia sulla struttura a doppio livello (ufficiale/lecito e occulto/illecito) dell'associazione politica da lui fondata e diretta.
3. Sono emersi la buona fede, l'equilibrio informativo e l'equidistanza dal LL: l'autore degli articoli ha intervistato il SE - che ha precisato il distinto contesto processale della condanna per associazione sovversiva - e ha riferito puntualmente la smentita del FI sulla fuga "con il malloppo".
4. la presenza di Forza Nuova nel mondo dei tifosi di calcio, utilizzato come vivaio per il proselitismo al pensiero e alle azioni del razzismo, è dimostrata da articoli sul tema e da foto scattate negli stadi italiani.
5. È inoffensiva la notizia concernente la clandestina azione di agente segreto della monarchia di Inghilterra.
Quanto al punto 1, si rileva che la notizia,vera, della condanna per associazione sovversiva è presentata come pronunciata "nel processo per la strage di Bologna" e quindi con un indimostrato collegamento con un fatto di straordinaria crudeltà,di spregevole disumanità, di assurda ferocia, rispetto al quale il FI è risultato del tutto estraneo, sul piano storico e sul piano investigativo. Quanto al punto 2, va rilevato che secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, l'esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica, anche sotto il profilo putativo, non può essere disgiunto dall'uso legittimo delle fonti e l'uso può essere definito legittimo, non solo quando la fonte sia lecita, ma anche quando il giornalista abbia offerto la prova del suo impegno nel controllare il fatto narrato. Questo impegno non è certamente emerso dal riferimento al nebbioso, sfuggente arcipelago della destra extraistituzionale, facente capo a Delle Chiaie e Fioravanti, per di più, presentato come invischiato nelle polemiche sulla successione nel patrimonio di Terza Posizione. Quanto al rapporto UCIGOS - definito inesistente dal primo giudice e fantomatico della corte di appello - risulta comunque la sua non compulsabilità da parte del giornalista (che ha ammesso di non averlo letto). Nè sussiste, l'esimente sotto il profilo putativo, allorché sia addotta l'impossibilità di realizzare questo controllo, a causa dell'inaccessibilità delle fonti di verifica), coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine : questa inaccessibilità, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia incontrollabile. Il giornalista che intenda comunque pubblicare una notizia non certa, accetta il rischio che essa non corrisponda al vero e che l'antigiuridicità della condotta diffamatoria rimanga senza giustificazione (sez. 5, n. 15986 del 4.3.05, rv 232131; id, n. 31957 del 22.6.01, in Cass. pen. 2002, 3764). È del tutto ingiustificata la richiesta dei ricorrenti di ammissione di un altro documento che dovrebbe dare credito a quello non letto dal LL.
Quanto al punto 3, è da ritenere al di fuori del corretto esercizio del diritto di informazione,al di fuori di un'ipotesi di rimozione dell'antigiuridicità della condotta diffamatoria, l'impostazione di un testo giornalistico, in cui l'autore - dopo aver posto agli occhi dei propri lettori, un cittadino sul banco dei reprobi - gli consenta di esporre le sue difese. Accettato o meno, da parte del destinatario, il doppio ruolo di accusato e di autodifensore, questo garantismo giornalistico non esclude, sul piano giurisprudenziale e primariamente, sul piano logico, la rilevanza penale della falsità delle accuse.
Va rilevato che già nell'ipotesi di rettifica - imposta come obbligo, L. n. 47 del 1948, ex art. 8 sostituito dalla L. n. 416 del 1981, art.
5 - la giurisprudenza ne ha messo in evidenza l'inefficacia scriminante (sez. 5, n. 32364 del 2.7.02, rv 222622, secondo cui ne1 la rettifica ne' la pubblicazione della smentita proveniente dalla persona offesa valgono a rendere lecita la diffusione della precedente notizia diffamatoria). La falsità non è inoltre sanata con l'asserita equidistanza tra verità e non verità, perché comunque è stata creata e diffusa una notizia falsa tra i cittadini che hanno interesse solo a conoscere fatti veri, per esprimere giudizi e per prendere posizione di consenso o di dissenso, di stima o di disistima.
A questo punto, va ribadito che l'informazione ha acquistato - in base all'art. 21 Cost. rilevanza di esimente, in tema di lesione della reputazione di un cittadino, in base al presupposto riconoscimento del prevalere di un altro diritto: il diritto della collettività ad essere informata su determinati fatti, siano o meno lesivi del credito sociale di chi li abbia commessi. Va da sè che l'interesse pubblico a conoscere ha come esclusiva area operativa quella dei fatti veri. I cittadini non hanno interesse a conoscere fatti falsi. Con il narrare e comunque diffondere fatti non veri, non solo si lede un diritto fondamentale del singolo, ma si lede il diritto della collettività a un'informazione rispondente al vero. La verità dei fatti, oltre che costituire il contenuto dell'obbligo inderogabile, cui è tenuto il giornalista, costituisce un connotato radicato nel concetto di cronaca e critica.
Quanto al punto 4, questa forza didascalica di razzismo , esercitata dall'organizzazione diretta dal querelante, tra i tifosi di calcio, manca di accertamenti oggettivamente affidabili, idonei a dimostrarne la verità o a legittimarne il riconoscimento almeno sul piano putativo;
nei motivi si citano articoli non muniti di presumibile autorità conoscitiva ed istituzionale, tanto più che è riportato il rifiuto, da parte di un pubblico funzionario, di approfondire il discorso "perché è materia di indagine"; una certa rilevanza dimostrativa è stata razionalmente disconosciuta alle foto prodotte. Quanto al punto 5, va rilevato che nel contesto politico, nell'ambiente culturale in cui notoriamente e incontestabilmente vive e opera il querelante, la falsa notizia di lavorare per i servizi segreti dello Stato britannico ha naturalmente inciso sulla sua credibilità, lealtà, coerenza storica (sulla collocazione politico- culturale della parte civile, v. sez., n. 19449 dell'8.1.2010, rv 247132; id., n. 4538 del 28.10.2010, rv 249239, nonché la sentenza, prodotta dalla difesa di p.c., emessa dal tribunale di Roma, l'11.11.02, pp. 4 e 5). Il giudice di appello, a fronte dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale - postulando la mancata evidenza di più favorevole causa di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art.129 c.p.p., comma 2, l'immediata applicazione della causa estintiva della prescrizione - ha correttamente dichiarato l'estinzione per questa causa del reato, contestato a ciascuno degli imputati. Va a questo punto rilevato che l'impossibilità di approdo al positivo accertamento della penale responsabilità di questi ultimi, non lo esimeva, a norma dell'art. 578 c.p.p., in presenza di statuizioni civili emesse dal giudice di primo grado, dal totale accertamento della fondatezza dell'accusa, anche in relazione agli aspetti civili. Essendosi limitato, nel decidere sull'impugnazione agli effetti risarcitoli, ad affermare "Ferma restando la condanna al risarcimento dei danni", questa carenza di argomentazioni inficia la piena legittimità della motivazione.
Era ineludibile compito di quel giudice esaminare compiutamente i motivi di gravame in funzione del giudizio di responsabilità, sia pure ai soli riflessi civilistici afferenti alla determinazione dell'an debeatur ai fini del giudizio di risarcimento del danno reclamato dalla parte civile. Nell'assolvimento di tale compito, lo stesso giudice non poteva limitarsi a dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, (cfr. Cass. sez. 5, n. 14522 del 24.3.2009, rv. 243343; id. sez. 6, n. 21102 del 9.3.2004, rv. 229023). Nel caso in esame, a norma dell'art. 609 c.p.p., a tale carenza motivazionale non può corrispondere l'annullamento della sentenza: i ricorrenti non hanno formulato alcuna consistente critica sull'an e sul quantum debeatur,,sulla responsabilità sul piano civilistico ,sulla sussistenza e sulla dimensione cioè del danno non patrimoniale - riconosciuto, in estrema e censurabile sintesi, dal giudice di appello - cagionato alla reputazione personale e politica del FI (intesa come reputazione che il soggetto gode come persona umana e come portatore di pensiero politico, tra gli altri consociati, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento storico); non hanno proposto analitiche deduzioni, dirette a dimensionare la sussistenza di sofferenze psichiche, di ansie, di lacerazioni psicologiche (da commutare in ristoro pecuniario), causate dalle false notizie diffuse dal quotidiano.
I ricorrenti si sono limitati a censurare i criteri equitativi di liquidazione del danno, l'entità della riparazione pecuniaria, L. n.47 del 1948, ex art. 12 (già esclusa dal giudice di appello) e l'entità della provvisionale.
La prima censura è del tutto infondata: da un lato non è rinvenibile nella sentenza un preciso richiamo alla quantificazione del danno non patrimoniale in via equitativa;
dall'altro, va rilevato che .secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, unica forma possibile di liquidazione di danni privi di caratteristiche patrimoniali è quella equitativa, in cui la dazione di somma di denaro non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. È quindi logicamente escluso che il giudice abbia l'obbligo - in assenza di parametri normativi di commutazione - di scandire gli specifici elementi valutativi da lui considerati nella quantificazione della entità del danno e della correlata dimensione del ristoro pecuniario.
La censura concernente l'entità della provvisionale è inammissibile, in quanto si pone in immotivato contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui la condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituisce un provvedimento per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere sostituito dall'integrale risarcimento;
il medesimo pertanto non è impugnabile per Cassazione (sez. 6, n. 9266 del 26.4.1994, rv 199072; S.U., n. 2246 del 19.12.1990, rv 186722). I ricorsi vanno quindi rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché entrambi, in solido, al rimborso delle spese di parte civile, liquidate in Euro 1.500 complessivi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché entrambi, in solido, alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in Euro 1.500,00 complessivi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2012