Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che, nella ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta "verosimile" in relazione alle qualità personali dell'informatore), il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità.
Commentari • 2
- 1. Diffamazione on line: non è sufficiente per il giornalista la verifica dei fatti su wikipedia (Cass. Pen. n. 38896/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa o mediante pubblicazioni di tipo giornalistico "on line", ai fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, non è sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca e dell'enciclopedia web "Wikipedia", trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa. (Fattispecie relativa all'erronea attribuzione alla persona offesa del coinvolgimento nella strage di Bologna del 1980, nel contesto di una pubblicazione che ne descriveva il profilo politico e l'appartenenza alla "destra …
Leggi di più… - 2. Fatti tratti da Wikipedia: condanna per diffamazione (Cass. 38896/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2001, n. 31957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31957 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 22/06/2001
1. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 1114
3. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO A. BRUNO - Consigliere - N. 10549/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
1) ER PA nato a [...] il [...].
2) CH AN nato a [...] il [...].
avverso la sentenza tribunale di Milano in data 21.9.2000. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti
Udito per la parte civile, l'avv. A. Seganti
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Il difensore non è comparso
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza condannava CH AN per diffamazione a mezzo stampa (art.595 co. 1, 2 e 3 c.p., 13 L. n. 47/1948) e ER PA per mancato controllo sugli articoli pubblicati (art. 57 c.p.) per avere il primo, quale autore dell'articolo "Il Rolo fa saltare VE, pubblicato sul periodico, "M F" 12.1.1998, offesa la reputazione di NI VA (affermando tra l'altro che questi sarebbe "in rapporti di affari di antica data... con il faccendiere di ferro dell'ex P.C., RI RE) ed il secondo - direttore responsabile - omesso il dovuto controllo sul contenuto dell'articolo.
I ricorrenti allegavano i seguenti motivi.
1) Violazione art. 51 c.p. in relazione all'esercizio del diritto di cronaca, sotto il profilo putativo.
2) Non manifesta infondatezza di questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 co. 3 c.p.p. (come modificato dalla L. n.469/99) in relazione all'art. 3 Cost.
Chiedevano entrambi l'annullamento dell'impugnata sentenza. I ricorsi vanno disattesi siccome infondati e sotto alcuni profili inammissibili.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, va subito rilevata la manifesta infondatezza di una presunta disparità di trattamento in ordine alla tutela degli interessi civili (risarcimento danni e provvisionale), secondo la scelta di agire in sede propria o mediante costituzione nel processo penale, poiché la necessaria diversità delle regole processuali non può rendere irrazionale il differente trattamento, mentre nell'ambito di ciascuna giurisdizione le parti vengono a trovarsi su un piano paritario. Le soluzioni adottate dalla Corte Costituzionale in relazione al rito abbreviato non sono equiparabili, per l'evidente disomogeneità dei profili, alla presente questione.
Il primo motivo di ricorso va rigettato.
Invero, l'esercizio del diritto di cronaca assurge a scriminante ex art. 51 c.p. solo quando sia rigorosamente rispettato il principio di verità, mediante attingimento alla fonte obiettiva dell'informazione.
L'erronea convinzione circa la "verità" del fatto non può mai comportare l'applicazione della scriminante - sia pure sotto il profilo putativo - quando l'autore della pubblicazione diffamante non abbia proceduto alla rigorosa verifica compulsando la fonte originaria.
L'impossibilità di una simile verifica comporta necessariamente, nel giornalista, l'accettazione del rischio che il fatto non corrisponda a verità, anche quando possa essere definito "verosimile" in relazione alle qualità personali dell'informatore. Siamo certamente fuori del campo della "putatività", inconciliabile con l'omissione della necessaria verifica. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali ed a rifondere quelle liquidate nel dispositivo a favore della parte civile.
P.T.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Rigetta i ricorsi nel resto e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali ed a rifondere le spese sostenute dalla parte civile che liquida in L.
3.909.000 di cui L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2001