Sentenza 4 marzo 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, occorre avere riguardo alla verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa, con la conseguenza che, nel caso in cui la notizia riguardi un fatto oggetto di denuncia risalente nel tempo - bisognevole di una verifica da parte del giudice e, quindi, suscettibile di modifiche - è necessario che il giornalista verifichi nel momento della sua pubblicazione se siano nelle more intervenute circostanze capaci di avere influito sulla verità del fatto. Pertanto, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca, sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista attualizzare la verifica della notizia risalente in ragione della inaccessibilità delle nuove fonti informative, coincidenti con gli organi di indagine penale, giacché tale inaccessibilità lungi dal comportare l'abdicazione del dovere di controllo, implica la non pubblicazione della notizia incontrollabile, ovvero la precisazione che la verità del fatto non è stata ancora accertata nella sua sede naturale.
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa o mediante pubblicazioni di tipo giornalistico "on line", ai fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, non è sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca e dell'enciclopedia web "Wikipedia", trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa. (Fattispecie relativa all'erronea attribuzione alla persona offesa del coinvolgimento nella strage di Bologna del 1980, nel contesto di una pubblicazione che ne descriveva il profilo politico e l'appartenenza alla "destra …
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, il giornalista che riporti una notizia tratta da un procedimento penale, in particolare se risalente nel tempo, è tenuto a verificarne gli esiti giudiziali, onde accertare se la stessa si sia poi rivelata priva di fondamento, tanto da comportare l'assoluzione dell'accusato (Cassazione penale sez. V - 05/05/2021, n. 21703). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 settembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2005, n. 15986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15986 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 04/03/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 511
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 027868/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AM GI N. IL 09/08/1958;
avverso SENTENZA del 07/05/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Mura che ha concluso per annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza in data 14.6.2002, il Tribunale di Palermo condannava RR EN alla pena di E 1.000,00 ed TI UL a quella di E. 800,00 di multa, nonché entrambi in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile, perché ritenuti responsabili "del reato di cui agli artt. 13 Legge n. 47/48, 595, 596 cod. pen. per avere l'RR offeso la reputazione di AC
BA in relazione al contenuto di un articolo, a sua firma (giornalista) - titolato "Nuova Pretura: il grande imbroglio" e pubblicato in data 21.10.1997 sul periodico "L'inchiesta Sicilia" - nel quale si diceva che il AC, nella veste di direttore dei lavori di realizzazione dell'ufficio giudiziario, aveva controfirmato false fatture, avvalorando poi la tesi che tali fatture fossero servite per perpetrare una truffa ai danni dell'ICCREA, nonché lo si indicava coinvolto nello "imbroglio" che, in relazione a tali lavori, che vedrebbe implicati la commissione provinciale di controllo, funzionari dell'ufficio comunale, imprenditori e professionisti, e l'TI per avere omesso di esercitare il controllo sulla pubblicazione, essendone egli tenuto quale direttore responsabile del periodico, che con la stessa fosse commesso il reato di diffamazione. Investita del gravame degli imputati, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 7.5.2004, confermava la pronuncia di primo grado quanto all'RR e, in parziale riforma della stessa, dichiarava l'TI "responsabile del reato di cui all'art. 57 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione", rideterminando la relativa pena, con le già concesse attenuanti generiche, in E. 300,00 di multa (confermate infine le statuizioni civili a carico solidale degli imputati).
Con atto personalmente sottoscritto, l'TI ricorre per Cassazione deducendo: 1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli "artt. 516 e ss. cod. proc. pen."; 2) erronea applicazione dell'art. 57 cod. pen. ovvero mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza. Il ricorso non può trovare accoglimento. Con il primo motivo, dunque, il ricorrente denuncia che il difetto di correlazione tra imputazione contestata - relativa al reato di omesso controllo ex art. 57 cod. pen. -e sentenza di primo grado - relativa al reato di diffamazione - non avrebbe potuto essere sanato dal giudice di appello, come di fatto avvenuto, "qualificando l'originaria imputazione" ai sensi dell'art. 57 cod. pen., a ciò ostando l'autonomì a e la diversità strutturale dei reati, tale che avrebbe imposto già in primo grado una modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero. Orbene, tale motivo deve dirsi infondato, risultando dal testo della sentenza di primo grado che l'TI venne ritenuto responsabile del reato come contestato e, cioè, "nella qualità di direttore responsabile del periodico, per avere omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che con la pubblicazione dell'articolo di stamparsi offendesse la reputazione ed il decoro professionale di AC BA"; vero è che l'imputazione non recava l'indicazione dell'articolo 57 cod. pen. violato e, tuttavia, la previsione della norma incriminatrice risultava enunciata nella sua interezza, consentendo all'imputato, come di fatto avvenuto, l'esatta conoscenza degli elementi di segno accusatorio e la conseguente possibilità di difesa. Il dispositivo della sentenza di primo grado, peraltro, conteneva l'affermazione di colpevolezza della giornalista e del direttore per i reati "loro rispettivamente ascritti", e già nella parte motiva si era dato atto di una riduzione della pena per il direttore, rispetto a quella comminata alla giornalista, beneficiando il primo "della riduzione di pena di cui all'art. 57 cod. pen."; di tal che, la riqualificazione giuridica della imputazione nei confronti dell'TI, come violazione dell'art. 57 cod. pen., operata dalla Corte territoriale, si è risolta in niente più che in una precisazione, inidonea a configurare l'ipotesi di cui all'art. 521 cod. pen.. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di impugnazione. Pacifico il contenuto diffamatorio della pubblicazione, i giudici di merito hanno conformemente escluso l'esimente del diritto di cronaca anche sotto il profilo putativo, sul rilievo che la giornalista è venuta meno al rigoroso dovere di controllo delle fonti circa la verità della notizia che il AC avesse sottoscritto false fatture, essendosi ella limitata a trasferire nell'articolo la notizia ricavata da una denuncia risalente di oltre un anno omettendo ogni controllo in ordine alla attualità della notizia medesima;
che, ove effettuato, avrebbe consentito di rilevare che la persona offesa non era stata neppure raggiunta da una informazione di garanzia e che le firme apparentemente apposte nei documenti contabili dell'ICCREA erano risultate il frutto di una contraffazione realizzata con un metodo sofisticato.
Un tale controllo, poi, era stato parimenti omesso dal direttore TI, avendo egli stesso dichiarato "di avere effettuato un generico controllo sulle fonti e quindi anche sulla denuncia ICCREA" (così testualmente la sentenza).
Il ricorrente oppone che la falsità della notizia non avrebbe potuto essere comunque percepita dalla giornalista, non in grado di accedere "all'unica fonte in grado di disvelare i meccanismi di contraffazione" e, cioè, la Procura della Repubblica avente in carico il procedimento per truffa ed altro.
L'assunto, finalizzato all'applicazione della scriminante putativa al reato proprio del direttore responsabile del quotidiano, non è fondato.
Noto è, infatti, che il giornalista, nel rendere di pubblico dominio la conoscenza di un fatto disonorevole, e tanto più se di rilevanza penale, come attribuibile ad un determinato soggetto, è tenuto ad accurata verifica delle fonti informative cui ha attinto;
ai fini della invocabilità della scriminante del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, occorre però avere riguardo alla verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa, di tal che, ove la notizia riguardi un fatto suscettibile di modifiche, come è nel caso di un fatto oggetto di denuncia penale naturaliter bisognevole di una verifica da parte del giudice, deve esigersi che il giornalista delle stesse tenga conto, assicurandosi che la notizia conservi, sulla base del patrimonio cognitivo consentito da fonti qualitativamente idonee, elementi di verità.
E, ciò, tanto più quando, come nel caso in esame, sia reso pubblico un fatto oggetto di denuncia risalente nel tempo, essendo evidente che la notevole sfasatura temporale fra i due eventi impone al giornalista un dovere di controllo superiore ed esteso all'accertamento che in itinere la notizia abbia conservato la sua propria connotazione di veridicità, reale od almeno verosimile;
perché, infatti, rischierebbero di restar taciute circostanze che avessero dimostrato, in prosieguo, l'insussistenza del fatto esposto, se non anche la falsità della denuncia. Tanto premesso, va rilevato, anzitutto, che la impossibilità del giornalista di verificare, nel momento di pubblicazione di una notizia temporalmente risalente (pur di interesse per la collettività), se siano nelle more intervenute circostanze capaci di avere influito sulla verità del fatto, deve escludersi la esimente del diritto di cronaca sotto il profilo putativo, perché all'impossibilità di attualizzare la verifica deve corrispondere la "non pubblicazione" della notizia "incontrollabile", ovvero la precisazione che la verità del fatto non è stata ancora accertata nella sua sede naturale.
Nella specie, allora, risultando dal testo della sentenza, ed essendo del resto pacifico, che il fatto di false fatturazioni venne denunciato nel marzo 1996 e che se ne dette notizia nel successivo ottobre 1997, correttamente la Corte territoriale ha negato rilievo alla circostanza della inaccessibilità alle nuove fonti informative perché coincidenti con gli organi di indagine penale;
proprio tale inaccessibilità, infatti, in un contesto fattuale che evidentemente esigeva un approfondimento circa la verità del fatto ascritto alla persona offesa, non poteva condurre all'abdicazione del dovere di controllo che, di per ciò stesso, non consentiva neppure il ragionevole convincimento della verità della notizia secondo cui il AC aveva emesso le false fatture ed era coinvolto nel procedimento penale.
E ciò, peraltro, non senza considerare che l'impugnata sentenza neppure ha riferito di un controllo unicamente possibile, nella specie, presso "gli uffici requirenti", fonti, peraltro, qualificate come "non sempre disponibili"; e, invece, ha rilevato una assoluta mancanza di approfondimento della verità del fatto denunciato un anno prima (approfondimento, del resto, che non è stato dimostrato fosse possibile accedendo alle fonti informative rappresentate dai soggetti direttamente coinvolti nella vicenda, quale ad esempio lo stesso denunciante). E, poiché la sentenza ha altresì dato atto di una ammissione dello stesso direttore del periodico di essersi limitato ad un generico controllo su quanto risultante dalla risalente denuncia (e tale circostanza viene sostanzialmente ribadita nello stesso ricorso), ricavandone, in sostanza, che anche egli fu negligente nel non assicurarsi che la giornalista avesse verificato la fondatezza della notizia nel momento di pubblicazione della notizia, la censura di motivazione mancante o illogica si rivela evidentemente infondata.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nell'Udienza pubblica, il 4 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005