Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2010, n. 19449
CASS
Sentenza 8 gennaio 2010

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Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica storica e politica nel caso in cui, con varie lettere indirizzate ad un quotidiano locale e da questo pubblicate, si critichi il raduno dell'associazione 'Forza Nuovà, svoltosi nella città di Trieste, utilizzando le espressioni 'nazifascistì e 'neonazistì, in quanto, alla luce dei dati storici e dell'assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali (r.d. n. 1728 del 1938 e relative leggi di attuazione), la qualità di 'fascistà non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall'accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle predette lettere di critica in relazione a quei termini, oggettivamente offensivi, ma che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere.

Commentari2

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    29 aprile 2020, Tribunale di Roma Un soggetto privato, quale Facebook Ireland, non può invocare disposizioni negoziali che attribuiscano poteri sostanzialmente incidenti sulla libertà di manifestazione del pensiero e di associazione tali da eccedere i limiti che lo stesso legislatore si è dato nella norma penale; peraltro, la verifica della compatibilità di CasaPound con la disciplina contrattuale riguardante le condizioni di utilizzo di Facebook alla stregua dei fatti e dei documenti allegati, non competendo a questo giudice la funzione di attribuire in via generale ad una associazione una “patente” di liceità, posto che condizione e limite dell'attività di qualsiasi associazione è il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2010, n. 19449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19449
Data del deposito : 8 gennaio 2010

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