Sentenza 23 febbraio 2004
Massime • 1
L'emissione da parte del P.M. del decreto di citazione idoneo a produrre gli effetti della "vocatio in ius" (nel procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per i reati per i quali è prevista la citazione diretta) si realizza solo al momento della sottoscrizione del decreto da parte del P.M., senza che sia necessario il deposito dell'atto nella cancelleria del giudice perché possa ritenersi emesso alla data che su di esso risulta apposta ( nella fattispecie la Corte ha ritenuto il decreto di citazione idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione dal momento in cui lo stesso risulta sottoscritto dal P.M., senza che occorra il deposito nella cancelleria, perché possa ritenersi emesso alla data che su di esso risulta apposta).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2004, n. 31305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31305 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 23/02/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 264
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 001609/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO RO, N. IL 12/04/1946;
avverso SENTENZA del 04/02/2002 TRIBUNALE di FROSINONE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TUCCIO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Antonio Gabrielli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RT FO propone ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'articolo 186 del Codice della strada, commesso in data 20 ottobre 1997. Deduce violazione di legge e/o "falsa interpretazione" degli articoli 157 e 160 c.p. assumendo che il termine prescrizionale per il reato in questione sarebbe quello di anni 2, essendo stata abolita la pena dell'arresto, prima prevista per il reato in questione e che, comunque, quest'ultimo si sarebbe dovuto ritenere prescritto anche tenendo conto del precedente termine prescrizionale di anni tre, essendo questo maturato in data 20 Ottobre 2000 che era pure la data di emissione del decreto di citazione a giudizio, cui peraltro non poteva annettersi effetto interruttivo, essendo l'atto, che tuttavia recava l'or detta data e la firma del magistrato autore,mancante della data "del deposito in cancelleria" sicché detto decreto non poteva essere considerato emesso in tempo utile per interrompere il corso della prescrizione. Deduce altresì difetto di motivazione avendo omesso il giudicante di indicare le ragioni del mancato accoglimento dell'eccezione di avvenuta prescrizione del reato ascritto.
I detti motivi sono manifestamente infondati. Da un lato - invero - è erroneo ritenere che il termine di prescrizione sia quello di anni due, trattandosi di reato rientrante nella categoria definita dall'articolo 157 n. 5 c.p. posto che sono previste anche le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (art. 52, 2^ co. lett. C Decr.leg.ivo 274/2000) le quali - ai sensi dell'articolo 58 del testo appena citato - si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. D'altro lato, il decreto di citazione previsto dall'articolo 552 c.p.p. è indubitabilmente un atto del p.m. che viene ad esistenza con l'apposizione della sottoscrizione da parte del magistrato che ne sia autore, senza che occorra - perché possa ritenersi emesso alla data che risulta su di esso apposta - alcun "deposito" tanto meno "in cancelleria" che è peraltro ufficio estraneo alla organizzazione della Procura della Repubblica sicché ne è innegabile la valenza interruttiva del corso prescrizionale, in coincidenza con la data della sua emissione. Nè può ravvisarsi il dedotto ulteriore vizio di motivazione, dacché quanto appena articolato a dimostrazione dell'infondatezza dell'assunto della avvenuta prescrizione è indubbiamente sottinteso ed implicito nella proposizione della gravata sentenza con cui si è puntualizzato che l'imputato era stato rinviato a giudizio "con decreto di citazione... emesso dal P.M. in data 20/10/2000..." proposizione, pertanto, che è da ritenere integrante una motivazione esaustiva del rigetto dell'eccezione di prescrizione infondatamente opposta.
Il ricorso, in funzione della palese infondatezza dei dedotti motivi, dev'essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004