Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2002, n. 32364
CASS
Sentenza 2 luglio 2002

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di un'intervista - rettifica alla persona offesa, che costituisce espressione dell'obbligo,penalmente sanzionato, di ristabilire prontamente la verità (ex art.8 l. 8 febbraio 1948, n.47), non riveste efficacia scriminante con riguardo alla diffusione della precedente notizia diffamatoria.

Integra l'ipotesi di reato di cui all'art.57 cod. pen. la condotta del direttore responsabile di un quotidiano il quale autorizzi la pubblicazione di un articolo contenente notizie raccolte dal giornalista, secondo una procedura metodologicamente scorretta, sotto il profilo della affidabilità della fonte e dei necessari riscontri storici e, quindi, senza esplicare alcun controllo sulla verità sostanziale di quanto narrato.

Commentario1

  • 1Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecito
    Basso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2002, n. 32364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32364
Data del deposito : 2 luglio 2002

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