Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2024, n. 21543
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Sentenza 21 marzo 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 298/2024 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 21 marzo 2024, presieduta da Salvatore Dovere e relatore Anna Ricci. Le parti coinvolte hanno presentato una richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza di un soggetto che aveva esercitato il diritto di non rispondere, ritenendo che le sue dichiarazioni potessero fornire elementi utili per la revisione di una condanna per omessa dichiarazione di redditi. Il difensore ha contestato l'inammissibilità dell'istanza, sostenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente anticipato un giudizio di merito, senza considerare l'astratta idoneità della prova a ribaltare la condanna.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'Appello di Caltanissetta per incompetenza funzionale. Ha argomentato che la richiesta di incidente probatorio, essendo prodromica a una futura istanza di revisione, dovesse essere presentata al giudice dell'esecuzione e non alla Corte di Appello, la quale non poteva essere considerata competente in assenza di una richiesta formale di revisione. La decisione ribadisce il principio che le indagini difensive, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, devono essere indirizzate al giudice dell'esecuzione, garantendo così l'imparzialità del processo di revisione.

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Massime1

A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2024, n. 21543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21543
    Data del deposito : 21 marzo 2024

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