Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 1
Scopo della "qualificazione" dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, c.p.p., è quello di dare l'esatto "nomen juris" all'impugnazione stessa per salvare e rendere effettiva la volontà dell'impugnante, e non quello di dare al gravame una direzione diversa da quella effettivamente voluta dall'interessato. (Nell'affermare il principio, la Corte di cassazione ha confermato la decisione del tribunale che aveva qualificato come appello - dichiarandolo inammissibile per mancanza di motivi - e non come istanza di riesame, l'atto indirizzato al "tribunale della libertà" con il quale il soggetto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere si doleva del rigetto della richiesta di concessione degli arresti domiciliari, nonostante il parere favorevole del pubblico ministero: successivamente l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo che, trattandosi di istanza di riesame, la misura era divenuta inefficace per avere il tribunale deciso dopo il decorso del termine di cui all'art. 309, comma decimo, c.p.p.).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/1998, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 22/4/1998
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
Dott. UGO SCELFO Consigliere N. 1434
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere N. 4697/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
MI LE, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 29.10.1997 del Tribunale di Roma. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere dr. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto, dottor Filippo Fiore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO
Con ordinanza depositata il 29.11.1997 il Tribunale di Roma, investito di una richiesta di riesame della "misura cautelare emessa" nei confronti di LE MI: rilevato che, nonostante la denominazione data all'istanza, il ricorrente aveva fatto specifico riferimento al provvedimento, col quale altra Sezione del medesimo Tribunale il 3.10.1997 aveva rigettato la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal predetto, nonché al "parere favorevole del Pubblico Ministero alla concessione degli arresti domiciliari, espresso, come si legge nel verbale di udienza, all'esito. . . del giudizio abbreviato, su istanza della difesa": qualificava l'impugnazione come appello e, constatata la mancanza di "alcuna censura avverso l'ordinanza di rigetto contenuta nella sentenza di condanna", la dichiarava inammissibile.
A mezzo del proprio difensore ricorre per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della predetta ordinanza e la propria immediata scarcerazione.
Denunzia al fine "violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 309 e segg. c.p.p." e deduce che egli aveva inteso proporre richiesta di riesame dell'ordinanza, con la quale il 26.9.1997 in sede di giudizio direttissimo gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere, e che le considerazioni del giudice di merito non possono esser ritenute valide avendo lui espresso nella sua richiesta "inequivocabilmente la sua volontà di chiedere il "riesame" dell'ordinanza di custodia cautelare ad un giudice diverso di quello che l'aveva" applicato.
Rileva che di conseguenza il deposito dell'ordinanza intervenuto il 29.11.1997 a fronte di una richiesta di riesame depositata il 4.10.1007 comporta l'intervenuta decadenza dell'ordinanza custodiale e la sua immediata rimessione in libertà.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Rilevato in primo luogo che, mentre la proponibilità della richiesta di riesame non è preclusa dall'avvenuta proposizione di un'istanza per revoca della misura (Cass. S.U. 28.7.1994 n. 11, rv.198211), la Corte osserva che la qualificazione dell'impugnazione, di cui all'art. 568/5 c.p.p., è volta la fine di dare l'esatto nomen juris e a salvare e rendere effettiva per tale via la volontà dell'impugnante, ma non consente di dare all'impugnazione direzione diversa di quella effettivamente voluta dall'interessato, di guisa che se questi avrà proposto e inteso proporre, ad esempio, un inammissibile ricorso per saltum, non si potrà convertire detto ricorso in appello, rimettendo gli atti al giudice competente (Cass. S.U. 26.1.1998 n. 16 \C.C. 26.11.1997 Nexhi Agron, rel. Alabmonte). Va quindi preliminarmente risolta la questione se nel caso di specie il MI abbia inteso proporre una richiesta di riesame, in evento erroneamente indicando l'atto impugnato, ovvero se, in ragione delle indicazioni di merito nell'atto contenute, non si debba ritenere che effettivamente egli intendeva protestare contro la mancata conversione della misura.
In tal senso la Corte rileva che, qualunque si sia il nomen juris dato dal MI all'impugnazione da lui medesimo indirizzata al Tribunale della Libertà, dall'espressione -costituente la maggior parte dell'atto- "giudicato il 3.10.1997 dalla 7^ Sezione penale . . . . mi venivano rigettati gli arresti domiciliari, nonostante parere favorevole del Pubblico Ministero" si deduce irrefutabilmente che egli si doleva del provvedimento reiettivo dell'istanza in tal senso da lui proposta al giudice del dibattimento.
Esatta è dunque la valutazione del Tribunale investito della predetta impugnazione, correttamente qualificata appello, ed esatto è il rigetto di essa per manco motivi, questi non potendo essere integrati dal riferimento agli effetti familiari, dei quali la detenzione inframuraria privava il ricorrente.
E poiché l'art. 310 c.p.p..mentre fa espresso richiamo alle disposizioni dei commi 1,2,3,4 e 7 del precedente art. 309, non fa richiamo al comma 10, vanno in ogni caso escluse la perentorietà del termine stabilito al comma 2 del predetto art. 310 e la perdita d'efficacia dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso deve esser dunque rigettato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp.att. c.p.p.-
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998