Sentenza 26 giugno 1999
Massime • 1
Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ma soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quella massima cosiddetta reale, ex art. 18 della citata legge n. 300 del 1970, (modificato dall'art.1 della legge n. 108 del 1990) ovvero all'alternativa fra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966, o infine, all'onere di preavviso ex art. 2118 cod. civ. Ne consegue che in relazione a siffatta diversificazione delle varie forme di tutela, la detta inosservanza rende l'atto di recesso inidoneo alla realizzazione della sua causa risolutiva del rapporto di lavoro soltanto nell'area di operatività della tutela reale, rimanendo negli altri due casi tale effetto comunque realizzato, in quanto considerato preminente rispetto all'interesse del lavoratore alla conservazione del posto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6646 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTETS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHERUSIO 8, presso lo studio dell'avvocato MARIO MARCHETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO D.MASTRANGELI, MASSIMO ZAGANELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SEGGIOLIFICIO PIERACCI DI PIERACCI GIOVANNI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 04040/97 proposto da:
SEGGIOLIFICIO PIERACCI DI PIERACCI G & C SNC, in persona dei legali rappresentanti, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SIRO CENTOFANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
CI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHERUSIO 8, presso lo studio dell'avvocato MARIO MARCHETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO D.MASTRANGELI, MASSIMO ZAGANELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 238/96 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 20/02196 r.g.n.3614/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20101/99 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Fabrizio D.MASTRANGELI;
udito l'Avvocato Siro CENTOFANTI;
udito il P.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi e assorbito anche il ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 7 gennaio 1993 il Pretore di Città di Castello, su ricorso proposto ex art. 700 cod. proc. civ. da NO CC, ritenuta l'illegittimità del licenziamento intimato in data 24 settembre 1992 dal datore di lavoro Giovanni Pieracci, titolare del Seggiolificio Pieracci s.n. coll. ordinava al medesimo la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate. Il CC veniva invitato a ritornare in servizio con lettera del 5 febbraio 1993, e successivamente riceveva in data 22 aprile 1993 una nuova intimazione di licenziamento motivato con la mancata ripresa dell'attività lavorativa.
Riuniti i procedimenti promossi per la convalida del provvedimento cautelare relativo al primo licenziamento e per l'impugnazione del secondo atto di recesso, il Pretore adito annullava il primo licenziamento del 24 settembre 1992 e dichiarava l'inefficacia del secondo, condannando la parte convenuta alla reintegrazione dell'attore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno (distinto per i due licenziamenti).
Su appello della S.n.c. Seggiolificio Pieracci, il Tribunale di Perugia con sentenza del 20 febbraio 1996 rigettava le domande proposte dal CC con l'impugnazione del secondo licenziamento, confermando nel resto la decisione del Pretore.
Quanto al primo atto di recesso, il giudice dell'appello rilevava la natura disciplinare del provvedimento e la violazione delle garanzie dell'art.7 Statuto dei Lavoratori;
riteneva precluso l'esame della questione del numero dei dipendenti addetti all'azienda (superiore a 15) perché nessuna contestazione in proposito era stata sollevata in primo grado dall'appellante.
Il Tribunale affermava poi che il rapporto di lavoro si era interrotto per il rifiuto del lavoratore di riprendere servizio a seguito del provvedimento di urgenza emesso dal Pretore;
il comportamento del lavoratore palesava per fatti concludenti l'intenzione di porre nel nulla il precedente rapporto o, quanto meno, una condotta incompatibile con l'intenzione di mantenere in vita detto rapporto. La successiva manifestazione di volontà del datore di lavoro doveva essere considerata non come un licenziamento ma come l'accertamento dell'avvenuto recesso della controparte;
d'altro canto le eccezioni del datore di lavoro nel giudizio di primo grado potevano essere intese nel senso di sottolineare l'inadempimento del CC e quindi la sua volontà di non ripristinare il rapporto.
Avverso questa sentenza il CC propone ricorso per cassazione con quattro motivi, al quale la S.n.c. Seggiolificio Pieracci resiste con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a quattro motivi. CC ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. e comunque l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo, rilevandosi che la tesi -seguita dal Tribunale- secondo cui il CC avrebbe manifestato (dopo il primo licenziamento) l'intenzione di porre nel nulla il precedente rapporto è stata prospettata per la prima volta in appello dalla società datrice di lavoro, con un'eccezione che doveva ritenersi inammissibile in relazione al disposto dell'art. 437 cod. proc. civ. Il giudice dell'appello ha del resto omesso ogni motivazione sulla ammissibilità della nuova eccezione. Il secondo motivo dello stesso ricorso, con la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 cod.civ., dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n.300, degli artt. 1324 e 1362 cod.civ., e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione, investe la stessa questione della cessazione del rapporto: si sostiene che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il CC non ha espresso alcuna volontà di porre termine al rapporto, e che a tal fine non può essere valutata la mancata ripresa dell'attività lavorativa a seguito dell'invito del datore di lavoro. Contrasta poi con la ricostruzione compiuta dal Tribunale lo stesso comportamento del datore di lavoro che ha proceduto ad un secondo licenziamento, e la decisione non può neppure fondarsi sulla disposizione dell'art. 18 legge n.300/1970 (che prevede l'estinzione L rapporto in caso di rifiuto dell'invito di riprendere servizio dopo l'ordine di reintegrazione) perché nella fattispecie l'invito non seguiva una sentenza di reintegrazione, ma un provvedimento cautelare.
Con il terzo motivo, denunciandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cod. proc. civ., dell'art. 2 legge n.604/1966 e dell'art.2702 cod.civ., e comunque l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, si critica la decisione che ha ritenuto riferibile al datore di lavoro la seconda lettera di licenziamento, anche se priva di sottoscrizione, e pertanto inesistente, nulla o inefficace;
si rileva che la controparte non aveva impugnato la statuizione del primo giudice relativa all'inefficacia del licenziamento. Con l'ultimo motivo del ricorso principale si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art.18 2^ comma legge 20 maggio 1970 n.300, anche in relazione all'art. 18 4^ comma della stessa legge, e comunque omessa motivazione, assumendosi che la reintegra disposta dal Pretore "ha determinato in modo irretrattabile il diritto del CC a percepire le retribuzioni dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegra"; questi effetti non potevano essere posti nel nulla dalla sentenza di riforma di primo grado.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art.18 legge 20 maggio 1970 n.300, nonché degli artt. 1 e 8 legge 15 luglio 1966 n.604 in relazione all'art. 360 nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.5 cod. proc. civ. Si osserva che la società appellante aveva specificamente dedotto come motivo di gravame l'inesistenza dei presupposti della tutela dell'art. 18 Stat. lav., attinenti alle dimensioni dell'impresa; il Tribunale avrebbe dovuto quindi riformare sul punto la decisione di primo grado, perché, mancando in atti la prova (a carico del lavoratore) che la convenuta occupasse più di quindici dipendenti, esclusi gli apprendisti, la fattispecie risultava regolata dalla disciplina della legge 15 luglio 1966 n.604 (non richiedente, dopo le modifiche introdotte con la legge n.108/1990, alcun requisito minimo numerico). Conseguentemente, il licenziamento intimato con lettera del 24 settembre 1992 doveva ritenersi comunque idoneo ad estinguere il rapporto, risultando del tutto inutile l'analisi degli sviluppi successivi al momento in cui il rapporto era cessato;
sul piano indennitario la vicenda doveva essere esaminata alla luce della regola posta dall'art.8 della legge n.604/1966. La parte osserva che l'erroneo rigetto del primo motivo di appello ha viziato l'intera decisione impugnata e la sua stessa struttura, dato che una diversa soluzione avrebbe comportato una pressoché globale riforma della decisione di primo grado, anche in ordine alle statuizioni relative al primo licenziamento. Il secondo motivo del ricorso incidentale, con la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art.2119 cod.civ. in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all'art.360 n.5 cod. proc. civ., contiene la critica della decisione con cui il Tribunale ha escluso la configurabilità di una giusta causa di licenziamento con riferimento all'atto di recesso del 24 settembre 1992, senza un adeguato esame delle circostanze dedotte in proposito.
Con il terzo motivo, denunciandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod.civ. e dell'art.7 legge 20 maggio 1970 n.300, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., si sostiene l'inapplicabilità delle garanzie previste per il licenziamento disciplinare nell'ipotesi di recesso giustificato dall'addebito di un comportamento posto in essere dal dipendente prima dell'orario di inizio della prestazione lavorativa. L'ultimo motivo del ricorso incidentale, con la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 n.5 cod. proc. civ., attiene alla statuizione di conferma del provvedimento sulle spese del giudizio di primo grado, poste interamente a carico della società convenuta;
si rileva che la parziale riforma della pronuncia del Pretore, con il rigetto delle domande di cui al secondo ricorso, comportava direttamente la necessità logica di un diverso regolamento di dette spese.
Per ragioni di priorità logica, deve essere esaminato anzitutto il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale si contesta l'applicabilità delle garanzie dell'art.7 legge n.330 1970 alla fattispecie del licenziamento intimato il 24 settembre 1992 per comportamenti "tenuti prima dell'inizio dell'orario di inizio della prestazione lavorativa e quindi non direttamente coinvolti nell'ambito del servizio lavorativo". Il motivo non ha alcun pregio, perché non può considerarsi estraneo al rapporto di lavoro, ai fini della sua rilevanza sotto il profilo disciplinare, un comportamento realizzato nell'ambito di aziendale, anche se fuori dell'orario di lavoro, con incidenza diretta sui rapporti con gli altri dipendenti (cfr. Cass. 23 dicembre 1997 n. 12986); del resto, una violazione degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro è comunque configurabile nel caso di comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento L lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa (giurisprudenza costante: v. per tutte Cass.19 giugno 1987 n. 5428, 1 giugno 1988 n. 3719, 3 novembre 1995 n.
11437). La statuizione relativa alla natura disciplinare del primo licenziamento, del quale è stata accertata l'illegittimità per violazione dell'art.7 della legge n.300 del 1970, si sottrae così alle censure mosse, restando assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso incidentale che attiene alla configurabilità di una giusta causa di recesso (la questione risulta irrilevante sul piano delle conseguenze sanzionatorie dell'illegittimità del provvedimento). Seguendo l'ordine logico, deve essere ora esaminato il primo motivo del medesimo ricorso, che merita accoglimento. Il Tribunale ha confermato le statuizioni del Pretore relative al licenziamento del 24 settembre 1992, intimato senza l'osservanza delle garanzie previste dalla legge per i licenziamenti disciplinari, rilevando che il mancato rispetto di tale disciplina comportava "l'annullamento del licenziamento operato e l'ordine di riassunzione del lavoratore"; ha ritenuto, poi, "non rilevabile in questa sede la questione afferente il numero dei dipendenti addetti al Seggiolificio dal momento che in primo grado nessuna contestazione sul numero di dipendenti maggiore di 15 è stato sollevato dalla parte appellante".
Il Tribunale, quindi, non ha affermato che la deduzione dell'appellante sul punto incontrava la preclusione dell'art. 437 secondo comma cod. proc. civ., ne' ha fatto ricorso alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ma ha ritenuto che la dimostrazione delle dimensioni dell'impresa fosse superflua, in relazione alla mancata contestazione della parte convenuta in primo grado. Il giudice dell'appello non ha però considerato che il CC non aveva specificamente dedotto a sostegno delle domande formulate in primo grado l'esistenza del suddetto presupposto dimensionale;
aveva anzi affermato esplicitamente nel ricorso proposto ex art.700 cod. proc. civ. in data 5 ottobre 1992 (richiamato nel successivo ricorso del 15 gennaio 1993, proposto "ex art. 409 e ss. cod. proc. civ. per la convalida e per il merito")
l'irrilevanza del medesimo requisito ai fini dell'applicazione della tutela invocata, sul rilievo che "anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 108/1990 ... il livello occupazionale non ha più alcun rilievo circa l'applicabilità dell'art.7 legge n.300/1970 alla fattispecie dei licenziamenti disciplinari". La difesa del CC ricorda che in entrambi i ricorsi di primo grado era stato richiesto al Pretore di ordinare alla controparte di esibire in giudizio i libri paga e i libri matricola, e che in base a questi si poteva "evincere il numero dei dipendenti della società". Indipendentemente dalla circostanza della mancata riproposizione in appello di tale istanza, si deve osservare che la stessa non corrispondeva comunque all'allegazione dell'esistenza L requisito dimensionale in questione, proprio perché l'impostazione difensiva seguita ne escludeva espressamente la necessità ai fini dell'applicazione della normativa invocata.
Non si poteva quindi ritenere che la parte convenuta avesse ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del presupposto in questione, posto che le stesse allegazioni dell'attore in primo grado ne prescindevano completamente;
il fatto non poteva essere dichiarato pacifico, ne' alcun argomento di prova era desumibile dal comportamento processuale della datrice di lavoro, che certamente non era tenuta, anche in relazione al disposto dell'art. 416 cod. proc. civ., a prendere posizione su un fatto che non era stato affermato dall'attore a fondamento della propria domanda.
La motivazione della sentenza appare così affetta da un evidente vizio logico, che attiene ad un punto decisivo della controversia. Secondo l'orientamento giurisprudenziale affermatosi a partire dalla sentenze 26 aprile 1994 n. 3965 e 18 maggio 1994 n. 4844 delle Sezioni Unite di questa Corte, il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n.300, non è viziato da nullità, ma soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsì all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quella massima cosiddetta reale, ex art.18 della citata legge n. 300 del 1970 (modificato dall'art.1 della legge n.108/1990) ovvero all'alternativa fra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema dell'art.8 della legge n.604 del 1966 (modificato dall'art.2 dalla legge n.108/1990), o infine, all'onere di preavviso ex art.2118 cod. civ. Ne consegue che in relazione a siffatta diversificatone delle varie forme di tutela, la detta inosservanza rende l'atto di recesso inidoneo alla realizzazione della sua causa risolutiva del rapporto di lavoro soltanto nell'area di operatività della tutela reale, rimanendo negli altri due casi tale effetto comunque realizzato, in quanto considerato preminente rispetto all'interesse del lavoratore alla conservazione del posto (v. Cass. 18 aprile 1995 n. 4337, 3 giugno 1995 n. 6234). L'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per l'operatività della tutela c.d. reale era dunque decisivo nella fattispecie per la determinazione delle conseguenze della rilevata violazione delle garanzie procedimentali dell'art. 7 della legge n.300/1970 in occasione dell'intimazione del licenziamento del 24
settembre 1992 : nel caso di soluzione negativa, e di conseguente applicazione del regime di stabilità obbligatoria, tale recesso dovrebbe ritenersi infatti comunque idoneo ad estinguere il rapporto, con evidenti riflessi sull'indagine in ordine alle vicende successive esaminate nella sentenza impugnata ed oggetto delle statuizioni del Tribunale alle quali si riferiscono le censure svolte nel ricorso principale, e che postulano la continuità giuridica del rapporto in questione dopo tale data. Tali motivi restano dunque assorbiti, come l'ultimo motivo del ricorso incidentale che attiene alla statuizione sulle spese del giudizio di merito.
La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro giudice -designato nel Tribunale di Spoleto- che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra indicati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale ed accoglie il primo motivo dello stesso ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale ed il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Spoleto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 1999