Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6646
CASS
Sentenza 26 giugno 1999

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Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ma soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quella massima cosiddetta reale, ex art. 18 della citata legge n. 300 del 1970, (modificato dall'art.1 della legge n. 108 del 1990) ovvero all'alternativa fra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966, o infine, all'onere di preavviso ex art. 2118 cod. civ. Ne consegue che in relazione a siffatta diversificazione delle varie forme di tutela, la detta inosservanza rende l'atto di recesso inidoneo alla realizzazione della sua causa risolutiva del rapporto di lavoro soltanto nell'area di operatività della tutela reale, rimanendo negli altri due casi tale effetto comunque realizzato, in quanto considerato preminente rispetto all'interesse del lavoratore alla conservazione del posto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6646
    Data del deposito : 26 giugno 1999

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