Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di tutela penale dell'onore, riveste carattere ingiurioso l'espressione "sei un uomo da niente", in quanto manifestazione di dispregio delle qualità del soggetto destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2013, n. 8391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8391 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 02/10/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2421
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 52073/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO LA N. IL 16.06.1968;
avverso la sentenza n. 624/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 29/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29/6/12 la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Borgomanero, in data 30.11.2010, con la quale CO LA era stato condannato per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. commessi ai danni di OT LU, (al quale aveva rivolto, a mezzo del telefono la frase "sei un uomo da niente, ed altre indicate in rubrica); In particolare la Corte aveva assolto l'imputato dal reato di minaccia, che era stato contestato in riferimento a messaggio telefonico del 5.6.08 - perché il fatto non sussiste, ed aveva determinato la pena residua per le ingiurie, fatto acc. il 6.6.08 - in Euro 500,00 di multa,condannando l'imputato al risarcimento del danno liquidato in Euro 400,00 a favore della persona offesa, SA LU, amministratore della s.r.l. "Quattropassi".
Secondo quanto illustrato in sentenza i fatti si erano verificati nell'ambito dei rapporti che l'imputato aveva avuto con la società della quale il SA era amministratore, e l'imputato qualificatosi come avvocato - aveva collaborato nella definizione di alcune vertenze, allorché la ditta si era trovata in difficoltà, sfociate nel fallimento. In tale contesto si erano verificati contrasti tra le parti - (secondo quanto evidenziato dal giudice di merito, per i dubbi che erano sorti nella amministrazione della ditta sulle lettere che l'imputato aveva ricevuto, e sulla legittimità del suo operato).
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:
1 - la erronea applicazione della legge penale,in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 594 c.p.. A sostegno del gravame il ricorrente negava la efficacia offensiva della frase "sei un uomo da niente", evidenziando che l'imputato l'aveva rivolta al SA, nel contesto di una discussione avvenuta per motivi di lavoro, causata dal comportamento della persona offesa che si rifiutava di rispondere al telefono, dopo avere indirizzato all'imputato lettere nelle quali gli aveva attribuito condotte riprovevoli. Da ciò la difesa rilevava che l'espressione indicata in rubrica era da attribuire ad uno stato d'ira, ovvero di particolare agitazione, rientrando in un linguaggio comune.
2 - Con ulteriore motivo il ricorrente deduceva l'inosservanza della legge processuale la violazione dell'art. 157 c.p.p., evidenziando che la sentenza era stata notificata ai sensi dell'art. 161 c.p.p. al difensore di ufficio, mentre l'imputato aveva eletto domicilio, come specificato nell'atto di appello.
Pertanto il ricorrente rilevava di avere avuto notizia della sentenza occasionalmente, e rilevava che - avendo il domiciliatario rifiutato di ricevere la notifica della sentenza - essa avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., e non ai sensi dell'art. 161 c.p.p.. Per tali motivi chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Per quanto riguarda il primo motivo si rileva che - essendo incontestata l'oggettività del fatto enunciato in epigrafe - deve ritenersi che il giudice di merito abbia legittimamente applicato l'ipotesi di reato prevista dall'art. 594 c.p. al caso di specie, riferito alla espressione: "sei un uomo da niente".
Invero la frase di cui si tratta assume univoca valenza offensiva quale manifestazione di dispregio delle qualità del soggetto che ne sia destinatario.
Nè nel caso di specie, risulta dimostrata dal ricorrente la provocazione derivante dal fatto ingiusto altrui, alla quale si fa solo generico riferimento, laddove si evince, in contrario, dal testo della sentenza, che la persona offesa aveva denunciato l'imputato, per il comportamento da lui manifestato nella collaborazione che aveva svolto, con la società della quale il soggetto denunciante era amministratore.
In tal senso risulta adeguatamente valutato dal giudice di appello ai fini della decisione, il contesto nel quale l'imputato aveva agito. - Il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato, e dunque inammissibile.
Nella specie il ricorrente censura la notifica dell'atto avvenuta presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., lamentando la mancata applicazione dell'art. 157 c.p.p. evidenziando di avere eletto domicilio.
Deve evidenziarsi in primo luogo che secondo quanto dedotto nel ricorso nella specie il domiciliatario si era rifiutato di ricevere la notifica, e in tal senso risulta che era divenuta impossibile la notifica al domicilio eletto;
pertanto ritualmente risulta avvenuta la notifica presso il difensore d'ufficio (v. Cass. Sez. 1, 28.9.98, n. 3981 - e Sez. 1 - 18.1.99, n. 5646 - RV. 212093 - secondo tale indirizzo deve ritenersi ritualmente eseguita la notifica mediante consegna al difensore d'ufficio o di fiducia, ove non risulti possibile la notifica al domicilio eletto).
Infine va evidenziato altresì che il ricorrente ha dimostrato di avere avuto conoscenza del provvedimento, che ha personalmente impugnato, onde è rimasta accertata la conoscenza reale dell'atto da parte del destinatario.
In conclusione va pertanto pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014