Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
Pur essendo l'ordinanza di convalida dell'arresto e quella impositiva di misura coercitiva provvedimenti distinti, ciascuno soggetto a diverso mezzo di impugnazione ed aventi presupposti e finalità diverse, nulla osta a che, in concreto, vengano inseriti in un unico atto nel quale, senza sostanziale soluzione di continuità, siano esaminati contestualmente i presupposti della loro emissione con possibilità di sovrapposizione di dati ed apprezzamento degli stessi, ove di fatto coincidenti, ad entrambi i fini. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del provvedimento coercitivo emesso all'esito dell'udienza di convalida nel quale il giudice per le indagini preliminari non aveva espressamente argomentato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e ciò in quanto questi erano desumibili dagli stessi dati apprezzati ai fini della valutazione della sussistenza della flagranza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/1998, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 26.5.1998
1. Dott. Pietro Sirena Consigliere SENTENZA
2. " NC Carletti " N. 3056
3. " Ernesto Perna La Torre " REGISTRO GENERALE
4. " Diana Laudati " N. 10254/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PE ER
avverso ordinanza del Tribunale di Bari - sezione riesame - in data 9.2.98
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Laudati Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per annullamento con rinvio. Premessa in fatto e in diritto
In data 24.1.98 il GIP del Tribunale di Bari, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di PE ER. Proposta istanza di riesame, deducendosi la nullità del provvedimento impositivo per carenza dei presupposti di cui all'art.292 c.p.p., il Tribunale, con l'ordinanza di cui in epigrafe,
confermava la misura, esplicitando, con integrazione della motivazione del provvedimento genetico, le ragioni della sussistenza dei gravi indizi, per i contestati reati di concorso in rapina aggravata, ricettazione e violazione legge armi, nonché di tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., ritenendosi adeguata a contenerle la sola più afflittiva misura, ritenuta compatibile con le condizioni di salute dell'indagato.
Evidenziava l'ordinanza che il PE era stato bloccato della Guardia di Finanza, mentre altre tre presone erano riuscite a dileguarsi nelle circostanti campagne, risultando che i veicoli, dai quattro prima occupati, erano, uno, un furgone, - carico di sigarette e contenente passamontagna, cappelli e un contenitore per guanti in lattice - oggetto di rapina poco prima perpetrata e, l'altro, una vettura con segni di effrazione.
Quanto alle esigenze cautelari si riteneva, oltre il pericolo di inquinamento probatorio cui il GIP aveva dato particolare rilievo, anche il rischio di fuga e la necessità di tutela della collettività, desunta dalle specifiche modalità del fatto (il furgone, con a bordo l'autista, poi rilasciato, era stato rapinato da quattro persone travisate e armate) e dai precedenti - per furto, rapina e estorsione - del prevenuto.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa reiterando le deduzioni di nullità dell'ordinanza genetica, con conseguente non integrabilità della motivazione, ed assumendo, con riferimento al provvedimento impugnato, violazione di legge e vizio motivazionale quanto a adeguatezza della misura più afflittiva e inidoneità di gradate forme di coercizione.
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla dedotta nullità del provvedimento custodiale perché carente della descrizione sommava del fatto con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, come prescritto dalla lettera b) dell'art. 292 cpp, si osserva che qualora, come nel caso in esame, l'ordinanza sia pronunciata all'esito dell'udienza di convalida, il verbale di udienza non costituisce documento autonomo rispetto al provvedimento impositivo sì che "per la parte prodromica e per il capo di imputazione occorre far riferimento al contenuto di detto verbale dal quale può trarsi, inoltre, anche in assenza di dettagliata contestazione nella sua espressione grafica, il fatto costituente reato che di tale contestazione costituisce l'oggetto" (Sez. II 21.4.95 Samperi rv 201126). Pur essendo l'ordinanza di convalida e quella impositiva di misura coercitiva provvedimenti distinti, ciascuno soggetto a diverso mezzo di impugnazione e avente presupposte e finalità diverse, essendo solo la ordinanza custodiale quella che regola lo status di detenzione dell'indagato, nulla vieta che, in concreto, i due provvedimenti siano inseriti in un unico atto nel quale, senza sostanziale soluzione di continuità, siano esaminati i presupposti di emissione, con possibilità di sovrapposizione di dati e apprezzamento degli stessi, ove di fatto coincidenti, sia pure rilevando a diversi fini.
E tanto spiega perché, trattando espressamente dello stato di libertà del prevenuto, il GIP non abbia reiterato osservazioni sui gravi indizi di colpevolezza desumibili, come poi ha rilevato il Tribunale del riesame, dagli stessi dati apprezzati ai fini della flagranza e quasi flagranza (coincidenza del mezzo sottratto con quello perquisito - dei generi di monopolio denunciati come quelli rinvenuti nel furgone - reperimento dei mezzi di travestimento). Quanto poi alla mancata fissazione di un termine in relazione al pericolo di inquinamento delle prove, si rileva che tale determinazione è necessaria solo quando la misura è stata disposta esclusivamente al fine di garantire l'acquisizione e la genuinità della prova, posto che qualora il provvedimento coercitivo è stato emesso anche a tutela di altre esigenze cautelari viene messo l'obbligo in tal senso, essendo del tutto inutile prefissare una durata se la misura deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia da altri pericoli.
E, nel caso in esame, il GIP ha recepito integralmente la richiesta del PM, prospettante tutte le tre ipotesi di cui all'art. 274 c.p.p., per dando particolare risalto al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, sì che non necessaria era la prefissione del termine. Esclusa, pertanto, la dedotta nullità del provvedimento impositivo, sia pur indubbiamente carente nell'apparato argomentativo, correttamente il Tribunale del riesame ha provveduto al necessario completamento e alle integrazioni che le lacunosità rilevate imponevano (S.U. 3. 7.96 n. 7). In ordine poi alle doglianze che il ricorrente svolge avverso l'ordinanza confermativa, si osserva che le stesse, non incidenti sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza su cui nulla si deduce, si limitano, con riferimento alla adeguatezza e idoneità, o a prospettare una diversa valutazione degli stessi. Così non sarebbe vero il ritenuto tentativo di fuga e non sarebbero gravi i precedenti penali, mentre l'aver costituito un solido nucleo familiare renderebbe irragionevole la prognosi di marcata pericolosità sociale, il che, peraltro, integra mere censure in fatto, come tali inammissibili in sede di legittimità.
Quanto, infine, alle considerazioni svolte in ordine alle condizioni di salute si rileva che le stesse prospettazioni del ricorrente, volte a evidenziare come "ragionevole e opportuna" una misura meno afflittiva, non impingono nei presupposti di applicabilità dell'art.275 c. 4 c.p.p. che postula non solo la obiettiva gravità delle patologie ma altresì la non praticabilità delle terapie necessarie in ambiente carcerario.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato consegnandone l'onere delle maggiori spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 91 c.1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sez. Pen. il 25.5.98.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999