Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 3745
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Sentenza 25 febbraio 2004

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Ai sensi dell'art. 13, comma nono, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002, il provvedimento che definisce il giudizio conseguente al ricorso dello straniero avverso il decreto di espulsione è nullo solo se l'opponente non è stato posto in condizione di essere sentito in camera di consiglio, per non essergli stata data comunicazione dell'udienza di comparizione, con conseguente lesione del suo diritto di difesa. L'omessa audizione dell'interessato, a cui sia stata data comunicazione dell'udienza di trattazione, non è causa di nullità quando, come nella specie, l'intimato non sia comparso all'udienza a tal uopo fissata e sia invece intervenuto a quella successiva, fissata su richiesta del difensore al solo scopo di consentire la replica alla comparsa di risposta del Prefetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 3745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3745
    Data del deposito : 25 febbraio 2004

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