Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 13, comma nono, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002, il provvedimento che definisce il giudizio conseguente al ricorso dello straniero avverso il decreto di espulsione è nullo solo se l'opponente non è stato posto in condizione di essere sentito in camera di consiglio, per non essergli stata data comunicazione dell'udienza di comparizione, con conseguente lesione del suo diritto di difesa. L'omessa audizione dell'interessato, a cui sia stata data comunicazione dell'udienza di trattazione, non è causa di nullità quando, come nella specie, l'intimato non sia comparso all'udienza a tal uopo fissata e sia invece intervenuto a quella successiva, fissata su richiesta del difensore al solo scopo di consentire la replica alla comparsa di risposta del Prefetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n^ 17363 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002, proposto da:
CA US, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso l'avv. Antonio Zanuzzi, che, con l'avv. Carlo Boggio Marret da Biella, lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BIELLA, in persona del Prefetto, con sede in Biella, V. Italia n. 54 e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro.
- intimati -
avverso il decreto del Giudice Unico del Tribunale di Biella del 7 dicembre 2001. Udita, all'udienza del 3 ottobre 2003, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dr. CAFIERO Dario, che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il cittadino rumeno US SI proponeva ricorso al Tribunale di Biella contro il provvedimento del locale Prefetto del 23 novembre 2001,che l'aveva espulso dall'Italia, ai sensi dell'art. 13, 2^ comma, lett. b, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per non avere richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, nel quale si era trattenuto per oltre due anni successivamente all'ingresso nello spazio Schengen del 4 dicembre 1999.
Il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità della espulsione per avere ricevuto un'offerta di lavoro che gli consentiva di rimanere in Italia e in quanto era nelle categorie di lavoratori, per i quali poteva superarsi il limite delle quote di ingresso in Italia. Il Giudice del Tribunale adito, con decreto 7 dicembre 2002, rilevata la mancata comparizione del ricorrente all'udienza di trattazione e la presenza dello stesso alla successiva udienza di rinvio, ha rigettato l'opposizione, negando che l'offerta di lavoro sopravvenuta legittimasse il ricorrente a rimanere in Italia e che le quote riservate di ingresso degli stranieri nel territorio nazionale potessero essere superate per i cittadini rumeni, rilevando che le circolari n. 67 e 75 del 2001 del Ministero del Lavoro consentivano il superamento di tali quote solo per i cittadini albanesi, tunisini, marocchini e somali.
Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso con due motivi il SI;
il Prefetto di Biella e il Ministero dell'Interno non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si deve rilevare che il ricorso è stato notificato sia al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura Distrettuale di Torino che al Prefetto di Biella presso la sua sede in detta città.
Non è necessario rinnovare la notifica al Ministero presso l'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi degli artt. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 e 9 della L. 3 aprile 1979 n. 103, perché
questo intimato è privo di legittimazione sostanziale passiva in questa causa (Cass. 6 febbraio 2003 n. 5268, 5 aprile 2002 n. 4847, 13 febbraio 2002 n. 2036 e 7 luglio 2000 n. 9084); come emerge dall'art. 13 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, introdotto con la novella del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 113, nell'opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione amministrativa, il contraddittorio si instaura tra lo straniero espulso e l'autorità che ha emesso l'atto, che è stato nel caso il Prefetto di Biella, preposto all'Ufficio Territoriale del Governo di quella città, secondo la dizione adottata dall'entrata in vigore del D.L. 30 luglio 1999 n. 300. È pertanto inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo legittimato processuale e sostanziale il solo Prefetto che ha emesso il decreto d'espulsione (Cass. 6 febbraio 2003 n. 1748).
2. Il primo motivo di ricorso censura il Tribunale per violazione dell'art. 13, comma 9, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come aggiunto dall'art. 3 D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 113, che impone la decisione sul ricorso al giudice con provvedimento adottato, "sentito l'interessato, nei modi di cui all'art. 737 e ss. c.p.c.", non avendo il Tribunale di Biella proceduto a tale audizione, pur essendo comparso il SI all'udienza successiva a quella di comparizione, disposta dal giudice al fine di dar modo al difensore di replicare alle difese del Prefetto, così impedendosi allo straniero l'esercizio del diritto di difesa e emettendo una decisione nulla (Cass. 17 novembre 2000 n. 14902).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'insufficiente motivazione del provvedimento impugnato il quale rileva l'ingresso del SI in Italia con visto turistico che gli consentiva di permanere nel territorio nazionale nove giorni, ma non considera che nello stesso breve termine egli non avrebbe potuto apprendere la lingua italiana e avere cognizione dell'esigenza di chiedere tempestivamente il permesso di soggiorno. Irrilevante sarebbe stata anche la permanenza del SI nei due anni successivi in Italia, in quanto la scadenza del termine di otto giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale, nel quale egli era legittimato a permanere quale turista, escludeva comunque l'illegittimità della sua permanenza oltre tale termine. Solo la mancanza dei requisiti che avrebbero consentito la permanenza e imposto il rigetto del permesso di soggiorno avrebbe escluso il diritto del ricorrente di restare in Italia alla luce di una lettura della legislazione ispirata ai principi di solidarietà, in base ai quali, anche secondo i giudici amministrativi, la P.A., prima di procedere all'espulsione, dovrebbe comunque valutare le ragioni d'ordine pubblico che impongono di allontanare lo straniero dal paese.
Le circolari citate nella decisione impugnata sono espressione di un indirizzo politico favorevole all'espansione degli spazi d'accoglienza per gli stranieri, del quale nessun conto ha tenuto il Giudice di Biella. Richiamato il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che avrebbe ampliato i flussi migratori anche a favore di cittadini di paesi diversi dall'Albania, Marocco, Tunisia e Somalia, il ricorrente chiede pure per tale profilo di cassare la decisione impugnata. La lettura solo formale dal giudice del merito delle circolari da lui richiamate ha impedito al ricorrente, nonostante l'acquisita possibilità di lavoro dipendente in Italia, di restare nel paese.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Se nel procedimento camerale introdotto con l'opposizione al decreto di espulsione dello straniero, regolato dagli artt. 13 e 13 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, incombe al giudice del merito il dovere di verificare che, in relazione all'udienza fissata,sia avvenuta la tempestiva convocazione di entrambe le parti, per consentire all'interessato di essere sentito (Cass. 4 aprile 2003 n. 5266, 4 marzo 2003 n. 3154 e 16 luglio 2002 n. 10303), il provvedimento che definisce il giudizio nato dal ricorso avverso l'espulsione amministrativa dello straniero è nullo solo se a questo non si è data comunicazione dell'udienza di comparizione, (cfr. Cass. 16 luglio 2002 n. 10303, 5 dicembre 2001 n. 15413, 9 novembre 2001 n. 13865, 17 novembre 2000 n. 14902). Non è quindi la mera omessa audizione dell'interessato che comporta la nullità del provvedimento che conclude il giudizio ma solo la violazione del contraddittorio;
il carattere contenzioso del procedimento camerale de quo, confermato dall'art. 13 bis. del D.Lgs. 286/98 che impone la comunicazione dell'udienza di trattazione al
Prefetto, comporta che ai sensi del secondo comma dell'art. 111 Cost., novellato dalla L. cost. 23 novembre 1999 n. 2, anche questo giudizio deve svolgersi "nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale". Deve quindi ritenersi che, pure dopo la legge 18 9 del 2002, che non comprende più l'inciso "sentito l'interessato", le norme che garantiscono la difesa tecnica dell'espellendo e la presenza di un interprete se necessario impongono che l'udienza di trattazione fissata in calce al ricorso dal giudice adito sia comunicata, a cura della Cancelleria, al ricorrente oltre che al Prefetto. In difetto di un'espressa previsione normativa di nullità per il caso di omessa audizione ex art. 156, 1^ comma, c.p.c. (Cass. 11 gennaio 2002 n. 298) e risultando in fatto che all'udienza di trattazione l'espellendo al quale ne era stata data comunicazione(non è comparso, intervenendo solo alla successiva udienza di rinvio chiesta dal difensore in replica alla comparsa di risposta del Prefetto, è da negare che si sia violato nel caso il contraddittorio, essendo mera facoltà del giudice di ascoltare il ricorrente oltre l'udienza per la quale è stato all'uopo convocato. Anche a voler qualificare l'audizione de qua strumento d'assunzione di informazioni, non sono richiamate, nel ricorso, le notizie che avrebbe potuto dare l'interessato per far rilevare l'illegittimità e la nullità del provvedimento espulsivo e, anche per tale profilo, il motivo d'impugnazione è da rigettare.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, censurando un'omessa indagine del Giudice di merito, in ordine alle ragioni per le quali nel caso si era emesso il provvedimento espulsivo pur sussistendo i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno e deducendo l'applicabilità di circolari amministrative sui flussi migratori, che il Tribunale di Biella ha interpretato in senso restrittivo.
Come chiarito in una pluralità di decisioni della Cassazione, il Giudice ordinario non può valutare le motivazioni del mancato permesso di soggiorno e sussistono motivi di politica migratoria che rendono conforme alla logica normativa l'esigenza dell'esistenza dei requisiti per rimanere in Italia già nel termine di otto giorni dall'ingresso, entro il quale deve essere domandato il permesso stesso.
In rapporto agli indicati motivi è preclusa ogni valu-tazione dell'A.G.O., sia in sede di merito che nella presente fase di legittimità.
In conclusione, il ricorso inammissibile verso il Ministero dell'Interno, deve essere rigettato nei confronti del Prefetto di Biella e nulla deve disporsi per le spese della presente fase di legittimità, non essendosi gli intimati difesi in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso nei confronti del Prefetto di Biella. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004