Sentenza 26 ottobre 2023
Massime • 3
In tema di prove digitali, può essere emesso dal pubblico ministero l'ordine europeo di indagine con cui viene richiesto il trasferimento di intercettazioni di conversazioni telematiche già disposte in un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione. (Fattispecie in cui, con riguardo all'utilizzabilità di messaggistica acquisita da parte delle autorità francesi dal sistema criptato "Sky-Ecc", con applicazione delle norme in tema di intercettazioni, ha precisato che la disposizione interna di riferimento è l'art. 270 cod. proc. pen., che ammette il trasferimento con provvedimento del solo pubblico ministero delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi, purché sussistano le condizioni di rilevanza e di indispensabilità per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza).
L'ordine europeo di indagine con cui venga richiesto il trasferimento della messaggistica criptata sulla piattaforma "Sky-Ecc", già acquisita e decrittata nel procedimento penale nello Stato membro di esecuzione, può essere emesso dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 234 cod. pen, in quanto ha ad oggetto prove documentali, nella specie corrispondenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'attività acquisitiva delle conversazioni memorizzate su "server", dunque relativa a "dati freddi", non ricade nella disciplina delle intercettazioni prevista dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., presupponente flussi di comunicazioni in atto).
In tema di prove informatiche, l'art. 234-bis cod. proc. pen. - che, a fini di contrasto al terrorismo, ha trasposto la regola di cui all'art. 32 della Convenzione sul "cybercrime", ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48 - non è applicabile nel caso di prove documentali acquisite mediante ordine europeo di indagine (nella specie, messaggistica tratta dalla piattaforma criptata "Sky Ecc"), in quanto tale norma consente di acquisire documentazione digitale accessibile al pubblico via internet, salva la necessità di consenso del titolare del documento in caso di accesso protetto, senza il ricorso a procedure di collaborazione con lo Stato ove i documenti sono collocati.
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- 1. Più ombre che luci nelle sentenze delle Sezioni Unite in tema di criptofoniniOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 21 ottobre 2024
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Leggi di più… - 2. Squadra investigativa comune rende superfluo OIE (Cass. 35396/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2025
Le squadre investigative comuni (SIC) sono uno strumento d'investigazione che consente alle autorità di diversi Stati di svolgere congiuntamente attività d'indagine a livello transnazionale, condividendone i risultati acquisiti. Nel quadro europeo, la possibilità di costituire squadre investigative comuni si inserisce nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia c.d. orizzontale, cioè quella tra le autorità nazionali dei Paesi membri, rappresentando una forma di assistenza di carattere operativo e non "rogatoriale", finalizzata alla repressione di fenomeni criminosi che coinvolgono l'ambito territoriale di due o più Stati. Si tratta, cioè, dell'individuazione di uno specifico …
Leggi di più… - 3. Art. 234 c.p.p. - Prova documentalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2023, n. 46833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46833 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Tortora, nell'interesse di IO UZ, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Milano ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 14 aprile 2023 nei confronti di IO UZ per essere Penale Sent. Sez. 6 Num. 46833 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 26/10/2023 promotore ed organizzatore di un'associazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 (capo 1, dal giugno 2020 con condotta perdurante) e per cessione aggravata di cocaina (capo 25 per grammi 366 e capo 55 per 5 chili). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo rileva violazione di legge per carenza di motivazione e travisamento della prova da parte del Tribunale del riesame per non avere accolto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni su cui si fonda la misura cautelare applicata. Infatti, gli allegati alle informative non consentono di risalire alle modalità di acquisizione e decrittazione delle chat, di estrapolazione dei dati dal dispositivo mobile, per come successivamente versate all'interno del dvd, così da non permettere il confronto con quelli originali e la verifica di eventuali alterazioni dei reperti informatici o di loro modifiche, in assenza delle necessarie garanzie difensive. Inoltre, in violazione della legge n. 48 del 2008, che impone una catena di custodia utile a preservare i reperti informatici, grazie ai codici hash, il provvedimento impugnato non ha accertato, come richiesto dalla difesa: 1) la corretta acquisizione e duplicazione del dato senza alterazioni;
2) l'esistenza della copia forense del dvd, appunto con i risultati del codice hash;
3) le procedure adottate all'estero e la loro conformità all'ordinamento giuridico italiano in assenza di una presunzione di legittimità nei termini indicati dalla sentenza numero 32915 del 2022 della Corte di Cassazione;
4) la garanzia che le trascrizioni delle conversazioni fossero fedeli alle chat tra gli indagati e non vi fossero messaggi incompleti o redatti da qualsiasi editor di testo. A ciò si aggiunge che l'interpretazione del Tribunale di Milano è errata anche con riferimento all'asserita natura di documenti, ex art. 234 cod. proc. pen., dei messaggi scritti e dei files multimediali scambiati attraverso gli apparati cellulari essendosi trattato di vere e proprie intercettazioni di flussi di comunicazioni. Peraltro, i contatti tra gli organi inquirenti italiani e francesi non si è limitata ad una mera richiesta documentale ad indagini concluse, ma ha riguardato una cooperazione internazionale nel corso delle attività investigative senza, però, che risulti il rispetto delle specifiche normative. Infine, dagli atti non emerge né la richiesta di 0.E.I., né l'O.E.I. con riferimento al pin K3TH70, limitandosi il provvedimento impugnato a confermarne l'esistenza con rinvio a pagina 30 dell'ordinanza genetica che ne indica gli estremi. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e omessa motivazione per mancata indicazione della scadenza della misura e delle ulteriori indagini da 2 compiere, ex art. 292, lett. d), cod. proc. pen., nonostante un diverso orientamento giurisprudenziale rispetto a quello cui aderisce il Tribunale di Milano. 2.3. Con il terzo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. con riguardo alla gravità indiziaria delle provvisorie incolpazioni in quanto l'ordinanza genetica si è fondata su circostanze relative al fratello del ricorrente. Inoltre, il Tribunale ha dato per scontato che IO UZ forse l'utilizzatore dei criptofonini a cui sono associati i due diversi pin, senza spiegare concretamente quali fossero le modalità di associazione. Con specifico riferimento al capo 1) il ricorrente è ritenuto l'alter ego del fratello maggiore RT sulla base di scarni messaggi tra i due, inidonei a dimostrare che egli sapesse dell'esistenza dell'associazione e intendesse aderirvi specie con il ruolo attribuitogli di promotore ed organizzatore. Proprio con riferimento a tale posizione, dalle poche captazioni, non risulta mai che IO UZ coordinasse i sodali, assumesse decisioni in autonomia rispetto al fratello e avesse potere decisionale sulla quantità di stupefacente da vendere o sul prezzo da trattare. Infatti, alle pagine 256 e 397 dell'ordinanza genetica (rispettivamente per i capi 25 e 55) risultano intercettazioni idonee a dimostrare che il ricorrente chiedesse le necessarie istruzioni al fratello, di cui eseguiva gli ordini, e comunque non si interfacciasse mai con altri sodali. Né il rapporto di parentela, né la partecipazione ai soli reati fine sono sufficienti a comprovare, di per sé, l'inserimento stabile di IO UZ nell'associazione criminale, come d'altra parte emerge dalle parallele ordinanze emesse presso i Tribunali di Genova e Reggio Calabria in cui, per fatti similari e collegati, sono contestati solo i delitti di spaccio e/o cessione di stupefacente. 2.4. Con il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 274 cod. proc. pen. con riguardo alle esigenze cautelari in quanto il Tribunale non ha risposto alle censure difensive circa il pericolo concreto ed attuale di recidiva, per come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, limitandosi a richiamare la gravità dei fatti che le stesse sentenze della Corte costituzionale (nn. 164, 165 e 231 del 2011; 265 del 2010) ritengono preclusa a detti fini. In sostanza, le esigenze cautelar' non derivano da elementi oggettivi e soggettivi riconducibili al ricorrente, ma al solo rapporto di parentela di questi con RT UZ. 2.5. Con il quinto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 379 cod. pen. in quanto il Tribunale di Milano, con scarni argomenti e senza tenere conto delle censure difensive, ha ritenuto il coinvolgimento e la consapevolezza del ricorrente nell'attività concorsuale sull' erroneo convincimento che dalle captazioni, peraltro inutilizzabili, emergesse una 3 «interazione organica e sistematica con gli altri associati», nonostante risultasse che l'aiuto prestato da IO UZ riguardasse esclusivamente il fratello, dopo il perfezionamento del reato presupposto, mai il proprio profitto personale o quello di terzi. Ne consegue che i fatti devono essere qualificati nei termini del favoreggiamento reale. 2.6. Con il sesto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 274 cod. proc. pen. per assenza di proporzione della misura applicata stante l'incensuratezza del ricorrente dimostrativa anche della sua estraneità ad ambienti criminali. Il provvedimento impugnato, inoltre, senza alcun confronto con gli argomenti difensivi, ha escluso l'idoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, limitandosi a ritenere apoditticamente la potenziale reiterazione delle condotte delittuose e l'eventuale pericolo di evasione in assenza di dati oggettivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. I rapporti tra l'Autorità giudiziaria italiana e quella francese nel caso in esame Per valutare le deduzioni difensive e dare conto della loro infondatezza è necessario descrivere con precisione i passaggi formali, intercorsi tra l'Autorità giudiziaria italiana e quella francese, che hanno condotto all'acquisizione dei messaggi chat scambiati dal ricorrente con altri soggetti e che costituiscono, con ulteriori elementi, la piattaforma probatoria su cui è fondata l'ordinanza impugnata. Il provvedimento del Tribunale del riesame di Milano, da leggere unitamente a quello genetico confermato, prima di esaminare la posizione del ricorrente e dei reati a lui contestati in via provvisoria, ha inscritto l'attività che ha condotto all'emissione della misura cautelare nell'ambito di una complessa indagine di più Procure italiane (Reggio Calabria e Napoli), con operazioni sotto copertura e sequestri di partite di cocaina per centinaia di chili, che aveva portato all'identificazione di due soggetti (IO IO e PI IG) che commerciavano droga nel milanese. Ne erano seguite intercettazioni (telefoniche ed ambientali), supportate da servizi di osservazione, da cui era emerso che il gruppo criminale si servisse di autonomi e continuativi canali internazionali di approvvigionamento di droga comunicando oltre che con dispositivi tradizionali soprattutto con speciali telefoni, 4 detti criptofonini, cioè smartphone dotati di software opportunamente modificati per non essere intercettati, su piattaforma criptata Sky ECC. Da qui la formale richiesta della Procura di Milano, tramite ordine europeo di indagine (dì seguito OEI) con indicazione dei codici utente, dei nominativi dei soggetti interessati dall'indagine (con luogo, data di nascita e codice fiscale), dei capi di imputazione, dei dati relativi ai precedenti OEI già emessi da altre Autorità italiane nei procedimenti penali collegati e dello stato delle indagini, al fin di ottenere dall'Autorità giudiziaria francese la trasmissione dei messaggi intercorsi tra gli utenti indicati. Una volta ricevuta la richiesta di OEI il Tribunale di Parigi aveva inviato i processi verbali con i dati estratti e, nello specifico, i files delle chat decriptate (pag. 43 ordinanza del Giudice per le indagini preliminari), cioè documenti acquisiti all'esito di attività compiute di iniziativa dal Giudice istruttore francese, nell'ambito di un proprio procedimento penale (pag. 45 ordinanza del Giudice per le indagini preliminari), costituiti dai messaggi e dalle foto scambiate sulla piattaforma criptata Sky ECC, con indicazione delle utenze e dei pin di riferimento. Ne era seguita un'ulteriore attività investigativa della Polizia giudiziaria italiana delegata dal Pubblico ministero (riportata nella nota del 2 gennaio 2023 e richiamata a pag. 39 dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari) che, incrociando gli esiti delle indagini disposte dall'Autorità giudiziaria italiana e tenendo conto degli elementi già in proprio possesso, aveva consentito l'abbinamento degli utenti Sky ECC e dei pin ai nickname e, dunque, all'identificazione delle persone che li utilizzavano. Grazie a detta attività era stata disvelata l'esistenza di un'associazione dedita al commercio di droga nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro che si riforniva da un altro gruppo organizzato, capeggiato da RT UZ, soggetto di spicco nel narcotraffico internazionale e fratello dell'odierno ricorrente. Alle pagine 30-35 dell'ordinanza genetica, che ha richiamato l'integrazione del Pubblico ministero del 2 gennaio 2023, è riportata una tabella contenente per ogni indagato, incluso ovviamente il ricorrente (pag.31), i codici identificativi utilizzati per ciascun dispositivo (device), i corrispondenti nickname, gli OEI di riferimento con numero e data. Inoltre, il provvedimento impugnato, a pag. 13, ricostruisce nel dettaglio il percorso investigativo che ha consentito l'identificazione dì IO UZ, odierno ricorrente, quale utilizzatore delle utenze Sky ECC, tra le quali 09QC04, nickname Ghandi, e K3TH70 nickname PA (con espresso richiamo alle pagine 35 e seguenti dell'integrazione della richiesta cautelare). 2.2. Alla luce di questi elementi di fatto, tutti risultanti dai provvedimenti emessi dai giudici di merito con preciso richiamo all'attività investigativa compiuta, 5 non vi sono dubbi circa l'utilizzabilità delle prove acquisite tramite gli OEI del Pubblico ministero. 2.3. Le censure difensive sono volte, in sintesi, a sostenere l'inutilizzabilità delle chat in quanto acquisite in violazione del diritto di difesa dell'indagato mancando, da un lato, la prova del controllo della catena di custodia, cioè della genuinità dei messaggi acquisiti in Francia e della completezza di quelli trasmessi e, dall'altro lato, il rispetto delle procedure adottate all'estero e la conformità all'ordinamento giuridico italiano essendosi trattato di intercettazioni e non di acquisizione di documenti. 2.4. Tutte le questioni poste, di particolare complessità e novità, sono state esaminate e risolte da un sostanzialmente costante orientamento della Corte di legittimità, su cui si è infatti fondata la misura cautelare. È opportuno, pertanto, esaminare le censure approfondendo i diversi profili di rilievo per cerchi concentrici: a) il contesto ordinamentale dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria in cui si colloca l'indagine svolta dal Pubblico ministero italiano, con particolare riguardo al regime previsto dalla Direttiva 2014/41/UE (paragrafo 3); b) la legittimità dell'intero procedimento dì acquisizione delle prove svolto dall'Autorità giudiziaria francese secondo le pronunce delle sue giurisdizioni superiori (Corte costituzionale e Corte di cassazione), con particolare riguardo al rispetto dei diritti fondamentali dell'indagato nella fase di acquisizione e decrittazione dei messaggi, oltre che nella cosiddetta "catena di custodia" (paragrafo 4); c) le pronunce della Corti europee (Corte di giustizia e Corte EDU) e la legittimità delle procedure utilizzate dall'Autorità giudiziaria francese alla luce delle stesse (paragrafo 5); d) la qualificazione degli atti richiesti dal Pubblico ministero italiano con OEI all'Autorità giudiziaria francese - documenti ex art. 234 cod. proc. pen., documenti informatici ex art. 234-bis cod. proc. peri. o intercettazioni telefoniche ex artt. 266 e ss. cod. proc. pen. - (paragrafo 6). 3. Il contesto ordinamentale dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria in cui si colloca l'indagine svolta dal Pubblico ministero italiano Il ricorso non ha in alcun modo collocato l'attività di indagine, svolta dal Pubblico ministero italiano in collegamento con l'Autorità giudiziaria francese, nell'ambito del ben più ampio e complesso contesto ordinamentale eurounitario che ne costituisce il fondamento. 6 114 A fronte dello sviluppo delle modalità operative transnazionali dei gruppi della criminalità organizzata, offline e online, e dell'evoluzione rapidissima delle tecnologie necessarie per acquisire soprattutto prove digitali, sono due le disposizioni basilari sulle quali i giudici interni devono orientare la loro interpretazione ai fini di valutare la correttezza del procedimento di acquisizione: l'art. 82, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'art. 4, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sull'Unione europea (TUE). L'art. 82, paragrafo 1, TFUE stabilisce che la cooperazione giudiziaria in materia penale deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, comunemente considerato «una pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in un sistema europeo integrato di raccolta e circolazione delle prove, per come ribadito nel diciannovesimo Considerando della Direttiva 2014/41/UE («La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali»); l'art. 4, paragrafo 3, primo comma, TUE stabilisce il principio di leale collaborazione, ovverosia la fiducia reciproca e la presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali nei loro rispettivi territori, tra i quali rientra ovviamente anche il diritto di difesa nei procedimenti penali. Nel solco degli atti costitutivi dell'UE, si è inserita la Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, recepita dall'Italia con il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 10 che ha istituito un sistema globale ed unitario di acquisizione delle prove, volto ad incrementare e velocizzare i meccanismi di cooperazione tra Stati dell'U.E., soprattutto in materia di criminalità transfrontaliera che, come scritto nel settimo Considerando «Include anche l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione». Gli obiettivi perseguiti sono plurimi: coordinare le varie autorità degli Stati membri;
evitare il rischio di duplicazione delle iniziative;
assumere un approccio più efficace nelle indagini, specie in considerazione dell'utilizzo di tecniche sempre più sofisticate da parte delle organizzazioni criminali che impongono un'adeguata e rapida risposta del sistema giudiziario europeo, sempre nel rispetto delle garanzie da questo codificate. L'Autorità di emissione (nella specie Italia) può utilizzare un OEI purché questo risponda ai principi di necessità, proporzione e reciproco riconoscimento e l'oggetto sia una prova acquisibile in conformità a quanto previsto in quello di esecuzione (nella specie Francia) per il compimento di un analogo atto. La struttura di cooperazione giudiziaria si fonda, dunque, sulla presunzione che lo Stato membro dell'Unione europea si attenga ad una condotta 7 convenzionalmente conforme non solo rispetto alle garanzie sostanziali, ma anche ai meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza, che offrono una tutela equivalente a quella prevista dalla CEDU (Corte EDU, Grande Camera, Bosphorus Hava Yollar Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlanda, 30 giugno 2005, § 155, n. 45036/98). Negli stessi termini si è pronunciata la Corte di Giustizia europea sulla presunzione del rispetto, da parte dei Paesi membri, del diritto dell'Unione e, in particolare, dei diritti fondamentali con specifico riferimento proprio ad un procedimento relativo ad un OEI (CGUE 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, § 50). Se, dunque, l'OEI, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Direttiva 2014/41/UE oltre che dei Considerando che delineano il quadro in cui questi devono essere letti, si fonda sulla presunzione di conformità (sia rispetto ai procedimenti adottati, sia rispetto ai diritti fondamentali), la giurisprudenza di questa Corte ha anche ritenuto che vada garantita la concreta verifica di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella in esame) affidando al giudice straniero l'eventuale risoluzione di questioni relative alle irregolarità avvenute nella fase delle indagini preliminari, all'attività svolta e alla correttezza della procedura (da ultimo Sez. 1, n. 19082 del 13/01/2023, Costacurta, Rv. 284440), come d'altra parte previsto dall'art. 14, paragrafo 2, della Direttiva 2014/41/UE (vedi infra). Proprio in tema di valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'adozione dei provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari, è stata affermata l'utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente dall'autorità straniera in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con le regole dettate dal nostro codice di rito spettando a chi eccepisce l'incompatibilità l'onere di darne la prova (Sez.1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998; Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457). 4. La legittimità dell'intero procedimento di acquisizione delle prove svolto dall'Autorità giudiziaria francese secondo le pronunce delle sue giurisdizioni superiori (Corte costituzionale e Corte di cassazione) Alla luce di questo contesto deve essere affrontato il tema centrale, posto dal ricorso, circa la violazione del diritto di difesa nel metodo di acquisizione e di decifrazione dei messaggi da parte dell'Autorità giudiziaria francese. 8 4.1. Per rispondere alla censura, genericamente proposta, basterebbe richiamare il paragrafo che precede sui principi di affidamento e di reciproca fiducia tra gli Stati membri, sanciti negli atti fondativi dell'Unione Europea (TUE e TFUE) per come declinati dalla giurisprudenza di legittimità; ciononostante, si ritiene opportuno entrare nel dettaglio per dare atto di come lo Stato francese abbia acquisito le prove dal server di Sky ECC, oggetto di esame, estraendole sotto l'impulso e il controllo costante dell'organo giurisdizionale, nel pieno rispetto dei diritti della difesa, come stabilito dal loro codice di rito e confermato dalle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione francese, che di seguito si riportano in sintesi. 4.2. Pur operando il principio di reciproco affidamento assume centrale rilievo la sentenza n. 987 QPC dell'8 aprile 2022 della Corte costituzionale francese che, su ricorso della Corte di cassazione, ha ritenuto costituzionalmente legittime e non lesive né del diritto ad un giusto processo, né del rispetto della vita privata e di ogni altro diritto e libertà garantite dalla Costituzione, le norme del codice di procedura penale (secondo comma dell'art. 706-102-1). Nel pervenire a detta decisione, la sentenza opera una ricostruzione normativa del sistema francese dei mezzi di ricerca della prova nei procedimenti penali riguardanti reati gravi e di criminalità organizzata - oggetto del presente ricorso -, riportando testualmente le disposizioni di interesse (§§ da 2 a 7) ed esamina i diversi argomenti posti dalla difesa. In particolare, ai §§ da 14 a 20, la Corte costituzionale francese sottolinea, in primo luogo, come le previsioni di legge contestate mirino a realizzare l'obiettivo costituzionale di ricercare e perseguire gli autori dei reati, oltre che proteggere la sicurezza dello Stato (§ 15) con riferimento ai «delitti di particolare gravità e complessità» e sempre sotto il controllo del magistrato che ha autorizzato le operazioni tecniche necessarie all'acquisizione dei dati (§16). In secondo luogo, afferma che la piena tutela del diritto di difesa è garantita sia dall'obbligo di motivazione dell'Autorità giudiziaria circa le ragioni dell'utilizzo degli strumenti coperti da segreto, sia dalla messa a disposizione, nel fascicolo istruttorio, di tutte le informazioni sull'utilizzo del dispositivo di decriptaggio dei dati informatici acquisiti, dispositivo contenente «informazioni tecniche coperte dal segreto della difesa nazionale» (§ 17). Infine, la Corte conclude ritenendo che detta disciplina operi «un equilibrato bilanciamento» con le norme costituzionali (§19) e che non siano pregiudicati «il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, il diritto al rispetto della vita privata, alla libertà di espressione, né ogni altro diritto o libertà che la Costituzione garantisce» (§20). Dunque, l'unico elemento sottratto al contraddittorio è la tecnica di decriptazione (infra paragrafi 4.4. e ss). 9 1911 4.3. Successivamente a detta sentenza, il cui contenuto di per sé sarebbe sufficiente ad escludere la fondatezza delle censure circa la violazione del diritto di difesa, sono state emesse tre pronunce dalla Corte di cassazione francese (n. 592 del 12 aprile 2022, n. 1226 dell' 11 ottobre 2022 e n. 116 del 15 febbraio 2023) che, nel confermare la legittimità del procedimento svolto dai giudici di merito nell'acquisizione dei dati digitali, ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio degli imputati di riciclaggio nell'ambito di procedimenti fondati sulle chat criptate scambiate sulla piattaforma Sky ECC (e Encrochat). Per pervenire a detta conclusione la Corte di cassazione ha descritto, in modo chiaro, lo svolgimento dell'intera attività di indagine, nata in [...] penali francesi per associazione a delinquere e riciclaggio, in questi termini: Sky ECC, società canadese con due server in Francia, sotto le mentite spoglie di un'applicazione di messaggistica universale, in realtà aveva creato un sofisticato sistema di comunicazioni, composto da quattro livelli, con crittografia e chiave di crittografia, destinato ad uso esclusivo dei membri di organizzazioni criminali, con telefoni configurati ad hoc, non acquistabili sul sito web ufficiale della società, ma solo in contanti e senza documenti di identità, attraverso un rivenditore locale che manteneva l'anonimato proprio e del cliente (§§ 21-24 della sentenza n. 592 del 12 aprile 2022). Inoltre, le pronunce francesi di legittimità hanno spiegato come le conversazioni transitate sui server del loro Paese avessero consentito di identificare non solo i rivenditori dei telefoni, ma anche gli utenti impegnati in traffico di droga e riciclaggio di denaro contante in bitcoin. L'acquisizione delle prove era avvenuta, su richiesta dello stesso giudice istruttore, attraverso intercettazioni all'esito delle quali erano stati trovati gli elementi necessari per la decrittazione di tutti i messaggi, suddivisi su 15 file Excel ordinati per Paese, relativi a conversazioni e immagini ricevute ed inviate dall'account Sky ECC con precisi identificativi. Invece, la sentenza numero 1226 dell'Il ottobre 2022, accogliendo l'eccezione difensiva aveva rimesso gli atti alla Corte di appello per acquisire «l'attestazione» circa l'esatta corrispondenza forense tra i dati originariamente disponibili sul server e quelli utilizzati nel procedimento penale, in osservanza degli artt. 203-3 e 593 cod. proc. pen. (francese), ad ulteriore riprova - pur non richiesta e non posta in discussione -della garanzia riconosciuta ai diritti della difesa e alla catena di custodia. 4.4. Ne consegue che le questioni concernenti le modalità attraverso le quali l'Autorità giudiziaria francese è riuscita a superare i meccanismi di protezione dei server, previo dirottamento delle comunicazioni su altro server su cui è stato conservato il flusso intercettato a seguito delle autorizzazioni del giudice;
così come di quali fossero le chiavi di decriptazione, peraltro adottate da un soggetto 10 istituzionale (diversamente da quello che avviene in Italia) e con un procedimento svoltosi sempre sotto il controllo del giudice (§ 14 della sentenza della Corte costituzionale francese), costituiscono questioni di natura tecnica non incidenti, in alcun modo, sul diritto di difesa. Questo, infatti, si deve dispiegare sui presupposti previsti dalla legge e sul loro doveroso rispetto, la cui osservanza non risulta contestata, e non anche sullo strumento informatico utile alla decriptazione, per le regioni più ampiamente spiegate nel paragrafo che segue. 4.5. Il tema, introdotto in modo confuso dal ricorso, circa l'assenza di garanzie sulla «catena di custodia» concerne sostanzialmente la mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita e la violazione delle prerogative difensive relativamente al controllo delle procedure utilizzate dall'Autorità giudiziaria francese. A prescindere dall'incongruenza di porre al giudice italiano questioni che riguardano il procedimento francese e non sollevate con impugnazione dell'OEI come la difesa avrebbe potuto fare ex art. 14, par. 2 della Direttiva 2014/41/UE, il ricorrente non tiene conto della differenza tra genuinità del dato decriptato e garanzia di integrità della catena di custodia. In ordine al primo profilo, il dato, qualora sia costituito da un messaggio telematico criptato, diventa intellegibile con una specifica attività di decriptazione che avviene disponendo dell'algoritmo che trasforma il codice binario in un contenuto dimostrativo. Poiché ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, solo quella esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una no. Ne consegue che non vi sono possibilità che una chiave errata possa decriptare il contenuto, anche parziale, del messaggio (Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, Rv. 284563; Sez.1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998). In sostanza, non soltanto vale il principio per cui o si decifra tutto e in modo integrale o non si decifra nulla in quanto l'esito errato del tentativo di decifratura crea una stringa di bit priva di significato, ma è proprio l'algoritmo ad escludere la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione. Peraltro, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato Sky ECC, questa Corte ha affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, in quanto tali dati costituiscono rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito l'intelligibilità del contenuto di stringhe secondo il sistema binario (Sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, rv. 281819). 11 In ordine, poi, alla questione posta circa la garanzia di integrità della catena di custodia, è sufficiente richiamare le citate sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione francese (vedi supra) dalle quali risulta che l'intera procedura di estrazione del dato, e poi di decrittazione, è stata svolta non solo su espressa richiesta del Giudice, ma sotto il suo costante e diretto controllo secondo una procedura, prevista dal codice di rito francese, dichiarata legittima dal massimo consesso ordinamentale, quale la Corte costituzionale, volta a garantire non solo la genuinità, ma anche la conservazione dei dati per impedirne l'eventuale successiva alterazione. D'altra parte, nella sua genericità, il ricorso non soltanto non ha rappresentato quali elementi concreti avesse prospettato al Tribunale del riesame per desumere la dissonanza del dato acquisito rispetto a quello originale, ma a fronte di un ordinamento, come quello francese, innervato dal rispetto dei diritto fondamentali e che è obbligato, in quanto Stato membro dell'UE, a garantirli, non emerge chi e perché avrebbe dovuto avere interesse ad alterare il dato in una catena di custodia così rigorosamente controllata. 4.6. Ultima e connessa questione è quella della violazione dei diritti difensivi per la mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione. Premesso che detta operazione è stata svolta in Francia sotto il controllo del Giudice, con le modalità previste dal codice di procedura penale francese (i cui articoli principali sono riportati dalla sopra citata sentenza della Corte costituzionale francese) e che le autorità si sono servite di strumenti di decriptazione sottoposti al segreto di Stato limitatamente alle informazioni tecniche per le quali vale il principio della reciproca fiducia;
la questione in Italia è stata già ampiamente e condivisibilmente risolta dalla sentenza Sez. 6 n. 14395 del 27.11.2018, dep. 2019, Testa, Rv. 275534. In tema di decriptazione si è in presenza di una sorta di presunzione di correttezza e regolarità dell'attività di decifratura effettuata con l'uso dell'algoritmo, cosicchè vi è un onere rafforzato a carico alla difesa che dovrà fornire elementi specifici e concreti dai quali dedurre elementi di segno contrario quali la non autenticità del contenuto o la sua manipolazione, e non limitarsi a generiche doglianze circa l'impossibilità di una verifica in relazione a tutti i documenti informatici acquisiti (Sez.4, n. 30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv. 283454). 5. Le pronunce della Corti europee (Corte di giustizia e Corte EDU) e la legittimità della procedura utilizzata dall'Autorità giudiziaria francese A questo punto si impone l'accertamento della compatibilità della procedura utilizzata dall'Autorità giudiziaria francese per acquisire i messaggi poi trasmessi con OEI e il rispetto dei principi di "necessità" e "proporzionalità" previsti dalla 12 ì Direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine penale, per come ulteriormente declinati dalle Corti sovranazionali nel contemperamento di interessi tra l'accesso delle pubbliche autorità ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica per perseguire i reati e la garanzia della riservatezza. 5.1. Prima di operare questo accertamento è indispensabile tenere conto del contesto investigativo in cui si collocano i messaggi oggetto di esame. Premesso che nessun dubbio può esservi in ordine alla competenza del Pubblico ministero ad emettere l'OEI ex art. 2 lett. e) punto i) della Direttiva (ai sensi del quale l' autorità di emissione può essere un «giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un Pubblico ministero competente nel caso interessato»), l'acquisizione oggetto di esame è avvenuta nell'ambito di un'indagine in cui sono emersi due elementi essenziali: 1) i messaggi riguardano comunicazioni sulla piattaforma Sky ECC appositamente creata ed utilizzata dalla sola criminalità organizzata per sfuggire, con sistemi sofisticati, a qualsiasi controllo da parte dell'Autorità giudiziaria e per la commissione di gravi delitti;
. 2) i messaggi non trattano alcun dato personale degli utenti ai quali, al contrario, è stato garantito l'assoluto anonimato, in assenza di rivelazione di qualsiasi elemento identificativo o della propria vita privata per potersi avvalere della piattaforma, tanto da rendere del tutto inconferente il richiamo alla protezione dei dati personali quale interesse da bilanciare con altri. 5.2. Alla luce di questo quadro, è comunque utile considerare le decisioni assunte dalle Corti sovranazionali che, a fronte di una criminalità che opera ormai a livello transnazionale, si misurano con il complesso tema dell'acquisizione e della conservazione dei dati personali, relativi a comunicazioni elettroniche, conservati dai fornitori di servizi nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso quello alla vita privata. Ad oggi le pronunce più segnalate, che possono apparire collegate al tema dell'accesso dell'Autorità giudiziaria a dati informatici, sono quelle della Corte di giustizia dell'U.E. (del 7 settembre 2023, A.G. con l'intervento di Lietuvos Respublikos generaline" prokuratUra, C-162/22; dell'il. novembre 2021, Gavazonov II, C-852/19; del 2 marzo 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18) e da ultimo quella della Corte EDU, Grande Camera, del 26 settembre 2023, KS AL c. CH. Nessuna di dette pronunce, però, è riferibile, direttamente o indirettamente, all'acquisizione dei dati presso la piattaforma Sky ECC per delitti di criminalità organizzata, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio. Le decisioni della Corte di giustizia dell'U.E., al di là di riguardare tutte un diverso genere di prove elettroniche, partono dall'assunto che la Direttiva 2002/58 (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore 13 delle comunicazioni elettroniche) consente la conservazione "generalizzata" e "indiscriminata" dei dati di traffico telefonico e di posizione di tutti o di categorie di utilizzatori di strumenti di comunicazione, in pratica una vera e propria sorveglianza di massa. Le menzionate pronunce, in sintesi, da un lato forniscono la corretta interpretazione dei limiti in cui questa raccolta di dati personali possa essere consentita, ovviamente alla luce della Direttiva, e, dall'altro lato, definiscono le condizioni per accedere a tali dati, tra le quali vi sono le esigenze legate all'accertamento e repressione di gravi reati. In tale particolare ambito, quindi, e solo per questo, la Corte dì giustizia ha affermato che l'accesso ai dati deve essere disposto da un giudice. Ciò non vuol dire, però, che secondo la Corte di Lussemburgo qualsiasi accesso ai dati personali, quale quello di cui si discute in questa sede di sequestro/intercettazione di dati dell'indagato, richieda la necessaria autorizzazione di un giudice. Si legge nelle varie decisioni in tema di cosiddetti "tabulati telefonici" che la Corte di giustizia ritiene necessario che sia il giudice a disporre l'acquisizione della prova e non la parte processuale, qual è il Pubblico ministero indipendentemente dal suo statuto di autonomia o meno nei vari ordinamenti nazionali, poiché si tratta di apprezzare le ragioni che giustificano un eccezionale accesso ai dati di una sorveglianza di massa lì dove non vi è stato alcun controllo preventivo sulla selezione degli obiettivi. Si tratta, quindi, di presupposti completamente diversi da quelli per i quali il Pubblico ministero può procedere a sequestro probatorio sulla scorta di una specifica notizia di reato con riferimento a obiettivi che abbiano chiaro riferimento al fatto per il quale si procede. Del resto, il legislatore ha adeguato la normativa italiana alle decisioni della Corte di giustizia modificando l'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevedendo che i "tabulati telefonici" possano essere acquisiti esclusivamente con provvedimento del Giudice lasciando, invece, fermo il potere del Pubblico ministero di disporre perquisizione e sequestro di dati informatici, anche quando il contenuto possa essere qualificato "corrispondenza". Se anche si volesse ritenere che il ragionamento della Corte di giustizia sulle modalità di accesso ai dati conservati dai gestori in modo massivo dovesse estendersi, in via analogica, anche al caso in esame affermando la sola competenza del Giudice, non si potrebbe comunque operare un'applicazione diretta di tale principio in quanto gli artt. 247 e 254-bis cod. proc. pen. attribuiscono il relativo potere al Pubblico ministero nella fase delle indagini. Se 14 così fosse, dovrebbe denunziarsi la tenuta costituzionale di tali disposizioni che, al contrario, appaiono pienamente conformi. 5.4. Ancor meno calzante al caso in esame è la sentenza della Corte EDU, 26 settembre 2023, KS AL c. CH. Detta pronuncia, pur affrontando il tema del rispetto del diritto di difesa in indagini basate sull'utilizzazione di piattaforme di messaggeria criptate, riguarda un caso del tutto eccentrico rispetto a quello francese, perché descrive la violazione dei basilari fondamenti dello Stato di diritto e dell'equo processo da parte dell'Autorità giudiziaria turca, già condannata dalla stessa Corte EDU per gli arresti anche di magistrati e avvocati avvenuti in base ai soli messaggi scambiati tra terzi sull'applicativo ByLock (Corte EDU, 19 aprile 2019 AL c. CH emessa nel caso dell'arresto del giudice costituzionale turco), in nessun modo prospettabili con riferimento allo Stato francese. Tale pronuncia riguarda la condanna di un insegnante turco, ritenuto partecipe dell'organizzazione terroristica implicata nel tentato colpo di Stato risalente al luglio 2016, fondata sulla mera constatazione che avesse utilizzato il sistema criptato di messaggistica telefonica ByLock, equiparato, in via presuntiva, dai giudici turchi, alli adesione consapevole e volontaria dello stesso alli organizzazione criminale. Ciò era avvenuto a prescindere dal contenuto dei messaggi e dall' identità delle persone con cui venivano scambiati. KS aveva, quindi, adito la Corte EDU che ha accolto il ricorso, in quanto la condanna della magistratura turca era avvenuta in base al solo fatto di avere utilizzato il sistema di messaggistica crittografata;
in assenza di una preventiva autorizzazione del giudice (§ 283); in mancanza di misure tecniche dirette a impedirne l'alterazione (§ 284) e oltre il termine legale previsto per la loro conservazione (§ 285); senza potere accedere ai dati originali secretati ma, soprattutto, senza conoscere né il contenuto decriptato delle conversazioni intercettate, né le generalità dei destinatari delle comunicazioni, tanto da essergli stato chiaramente impedito di confrontarsi efficacemente con le prove a carico, in ., violazione del principio del contraddittorio (§§ 286-287). ì % 6. La qualificazione degli atti richiesti dal Pubblico ministero italiano con OEI all'Autorità giudiziaria francese Stante la legittimità e la piena conformità (effettiva e da presumere) dell'acquisizione della prova avvenuta in Francia, si può procedere all'esame della natura giuridica degli atti richiesti e compiuti dal Pubblico ministero italiano. 6.1. Il Pubblico ministero attraverso i diversi OEI (del 3 febbraio e del 3 marzo 2022) indicati nel provvedimento impugnato - e regolarmente presenti nel DVD n. 3 allegato dal Pubblico ministero con la richiesta cautelare a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente -, non ha chiesto di procedere ad attività di intercettazione telefonica/telematica, ma solo di ottenere la trasmissione di documentazione già acquisita autonomamente dall'Autorità giudiziaria francese (Tribunale di Parigi), nell'ambito di un'attività investigativa svolta in un proprio procedimento penale, ovverosia specifiche chat (tra cui quelle relative al UZ) decrittate e relative a comunicazioni già avvenute nel 2020 e nel 2021, estratte dai server della società 9 Sky ECC, messe a disposizione dell'Agenzia per la cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea (Eurojust) dall'Autorità giudiziaria francese il 3 dicembre 2021, molto prima dell'emissione degli OEI. Alla luce di questi dati, di carattere anche cronologico, è destituita di fondamento la prospettazione, genericamente espressa dalla difesa, che il Pubblico ministero di Milano avesse richiesto flussi di comunicazioni in corso, tali da imporre l'applicazione della disciplina sulle intercettazioni ex art. 266 cod. proc. pen., mentre è certo che l'OEI avesse avuto ad oggetto la richiesta, all'Autorità giudiziaria francese, di specifici «dati freddi», cioè documenti costituenti l'esito delle comunicazioni memorizzate sul server, già acquisiti e decriptati dai giudici francesi, secondo una procedura garantita, in un loro procedimento autonomamente avviato (e concluso). Questa circostanza rende inconferente: sia il richiamo ad una presunta acquisizione generalizzata e a strascico di tutti i messaggi decriptati;
sia la paventata illegittimità del procedimento acquisitivo adottato dallo Stato di esecuzione (Francia) che, come si è sopra indicato e si ribadisce, ha operato sempre sotto il controllo dell'organo giurisdizionale;
sia il riferimento, contenuto nel ricorso, alla sentenza della Sez. 4, del 15/07/2022, n. 32915, Lori, non mass. Infatti, questa pronuncia è del tutto inconferente in quanto riguarda files ricevuti da Europol nell'ambito di scambi informativi tra forze di polizia di Paesi diversi e non, come nel caso in esame, nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale in esecuzione di OEI emessi da un Pubblico ministero con riferimento a dati legittimamente detenuti dall'Autorità giudiziaria francese nell'ambito di un proprio procedimento. 6.2. Per qualificare l'atto richiesto dal Pubblico ministero, è opportuno premettere che il nostro sistema, ad oggi, non fornisce una definizione generale del "documento informatico" se non quella contenuta dal Codice dell'amministrazione digitale che all'art. 1, lett. p), d. Igs. 7 marzo 2005, n. 82 lo descrive come «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti», ragione per la quale ad esso vengono applicate le disposizioni del codice di procedura penale relative alle prove in generale, come modificate dalla legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, detta Convenzione di Budapest, ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48, da ultimo integrata da un Secondo Protocollo Addizionale alla «Convenzione sulla criminalità informatica sul rafforzamento della cooperazione e della divulgazione delle prove elettroniche», ratificato dall'Italia il 12 maggio 2022, che autorizza i Paesi firmatari a creare canali specifici per una cooperazione rapida e diretta, tra le autorità statali, e l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche da utilizzare nei procedimenti penali proprio per rafforzare il contrasto alla criminalità informatica e ad altre forme di criminalità a livello mondiale e, nel contempo, a garantire un elevato livello di protezione delle persone e delle norme dell'UE in materia di dati. Il Collegio è consapevole che spesso la giurisprudenza di legittimità (e dunque quella di merito, tra cui quella richiamata dal provvedimento impugnato) ha inquadrato l'atto di indagine del Pubblico ministero italiano nell'ambito dell'acquisizione di dati informatici ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, Rv. 284563; Sez. 1, n. 19082 del 13/01/2023, Costacurta, Rv. 284440; Sez.1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998 e in motivazione Sez. 1, n. 34059 del 01/07/2022, Molisso, non mass.). Si tratta, però, di una disposizione non conferente perché, nella specie, si ha riguardo ai risultati di un'attività investigativa concretizzatasi nell' acquisizione di documenti di altro procedimento penale, svoltosi all'estero, attraverso una forma di collaborazione internazionale. L'art. 234-bis cod. proc. pen., introdotto nel 2015, invece, specifica ulteriormente l'art. 32 della Convenzione di Budapest sul cybercrime, già vigente nell'ordinamento in forza della legge di ratifica n. 48 del 2008 sopra menzionata, e consente in ogni caso l'acquisizione all'estero di documentazione digitale accessibile al pubblico (o con il consenso del titolare del documento se non in libera disponibilità) senza ricorso alle procedure di collaborazione con lo Stato in cui i documenti sono collocati. Tale disposizione, che mira a rendere agevole l'acquisizione della documentazione reperibile via internet, quindi, non è rilevante allorché le prove documentali digitali siano state formalmente consegnate dall'Autorità giudiziaria straniera, come nel caso in esame. Più correttamente, quindi, si può concludere per la qualificazione dell'attività svolta dal Pubblico ministero di Milano come acquisizione di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. Comunque, stabilire se l'acquisizione sia stata disposta ai sensi dell'una o dell'altra disposizione, riguarda profili meramente definitori, in concreto irrilevanti. Ciò che, invece, deve ritenersi pacificamente escluso, e che assume una valenza per nulla nominalistica ma sostanziale, è che siano state acquisite conversazioni per le quali è necessaria l'adozione della procedura di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. A supporto di detta conclusione vi è anche la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale i messaggi di posta elettronica memorizzati nelle cartelle dell'account (o nel computer del mittente ovvero del destinatario) sono documenti informatici intesi in senso "statico" e non "flussi informatici". Questi ultimi, infatti, presuppongono la dinamica dello scambio di comunicazioni, che avviene in maniera telematica o informatica tra apparecchi posti a distanza, in quanto tale soggetti alla diversa e più rigorosa disciplina processuale delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319 e Sez. 6, n. 12975 del 6/02/2020, Ceriani, Rv. 278808). Questa conclusione è confermata dalla sentenza della Corte costituzionale italiana n. 170 del 22 giugno 2022, intervenuta su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in cui si è posto il tema della tutela costituzionale di messaggi su piattaforme in chiaro e si è delimitata l'area della "corrispondenza" di e con un parlamentare a tutela delle sue prerogative. Detta pronuncia ha delineato ed attualizzato la nozione di corrispondenza, ai sensi dell'art. 15 Cost. (anche alla luce dell'art. 8 CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU), ricomprendendovi i messaggi informatico-telematici e stabilendo che la tutela si estende alla corrispondenza elettronica, anche dopo la ricezione del destinatario. Infatti, sono proprio le nuove tecnologie informatiche di rete ad avere doverosamente imposto l'estensione della nozione di corrispondenza, intesa come «ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie)», la cui libertà e segretezza, secondo la riserva di giurisdizione, è limitabile unicamente dall'Autorità giudiziaria con atto motivato e con le garanzie previste dalla legge (art. 15, secondo comma, Cost.). La Corte, quindi, riconosce alla messaggistica acquisita mediante accesso ai sistemi informatici la natura di corrispondenza e la riserva di giurisdizione impone che la sua raccolta non venga rimessa alla Polizia giudiziaria (artt. 254 e 253 cod. proc. pen.), ma abbia un percorso garantito come risulta essere avvenuto sia in Italia che in Francia. A fronte della qualificazione delle prove formate all'estero quali documenti, sub specie di corrispondenza, è del tutto pacifica la possibilità di acquisizione ex art. 234 cod. proc. pen. con provvedimento del Pubblico ministero nella fase delle indagini. 6.3. Il rispetto delle condizioni di emissione e trasmissione dell'OEI e il «caso interno analogo» Una volta stabilito che il Pubblico ministero di Milano con l'OEI, rispettando i principi di necessità e proporzione, ha chiesto la trasmissione di una prova già formata in Francia, costituita da documenti (più in particolare corrispondenza), resta da verificare se, nella specie, siano state rispettate le condizioni di emissione 18 e trasmissione previste dall'art. 6, lett. b) della Direttiva 2014/41/UE ovverosia se «gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo» e se in Italia la difesa possa ottenere la verifica sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della prova secondo l'ordinamento interno. Si è già chiarito che il caso in esame riguarda prove disponibili in un procedimento penale francese e legittimamente acquisite sia per presunzione che, comunque, per essersi positivamente dimostrata la regolarità della procedura seguita, alla luce dei principi interni del Paese di esecuzione. Ne consegue che il «caso interno analogo» di cui all'art. 6, lett. b) della Direttiva, concerne la possibilità di trasferire nel sistema interno prove già esistenti. Secondo il sistema italiano, l'acquisizione di documenti, sub specie di corrispondenza, può avvenire ex art. 234 cod. proc. pen. con provvedimento del Pubblico ministero nella fase delle indagini Considerato, comunque, che in Francia è stata adottata la procedura più garantita prevista per le intercettazioni, senza distinzione tra il caso di accesso da remoto, le conversazioni in svolgimento e la documentazione di conversazioni già svolte, è opportuno valutare la tenuta del materiale probatorio in oggetto, anche alla luce della più stringente normativa ex art. 266 e ss. cod. proc. pen. La disposizione interna di riferimento è l'art. 270 cod. proc. pen. che definisce i limiti della circolazione dei risultati delle intercettazioni già raccolte in procedimenti diversi. Rispetto a tale disposizione, si rammenta, è ammesso il trasferimento con provvedimento del solo Pubblico ministero purché sussistano le condizioni di rilevanza ed indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, condizioni sussistenti nella specie. Se, dunque, in procedimenti penali interni è ammessa la circolazione dei risultati captativi senza l'autorizzazione del Giudice, ciò deve valere a maggior ragione allorchè si tratti di prove già formate sotto il controllo del Giudice del Paese di esecuzione (Francia) ed acquisite ritualmente con OEI emessi dal Pubblico ministero che aveva il potere di provvedervi. 7. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come correttamente ritenuto dal provvedimento impugnato (pag. 21) la mancata indicazione della data di scadenza della misura cautelare, in relazione alle ulteriori indagini da compiere, prevista dall'art. 292, lett. d), cod. proc. pen. a pena di nullità, non è conferente perché attiene al pericolo di inquinamento probatorio non ravvisato nella specie sia perché le chat Sky ECC sono documenti, sia perché sono state ritenute esigenze cautelari diverse (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678). 19 T? 8. Il terzo e il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono entrambi manifestamente infondati. 8.1. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale, in conformità all'ordinanza genetica, ha fondato la gravità indiziaria delle provvisorie incolpazioni elevate a carico di IO UZ su un ricco compendio probatorio che ha inserito il suo ruolo nel più ampio ambito della gestione del mercato della droga in Lombardia, svolta dal fratello, RT UZ, con collegamenti strutturati con personaggi di spicco del traffico internazionale di stupefacenti, come CO Morabito ed altri, da cui riceve, in modo continuativo, importanti partite di cocaina. Innanzitutto, il provvedimento, a pag. 13, spiega nel dettaglio il percorso investigativo che ha consentito l'identificazione di IO UZ quale utilizzatore delle utenze Sky ECC, tra le quali 09QC04, nickname Ghandi, e K3TH70 nickname PA (con espresso richiamo alle pagine 35 e seguenti dell'integrazione della richiesta cautelare del 2 gennaio 2023), attivate dal fratello e da lui utilizzate quando questi è impegnato, con espressa delega a gestire i rapporti dell'associazione per suo conto («che sta proprio mio fratello semmai qualcosa sa cosa deve fare compa»; «vedi che sono l'altro io»; «ci sarà mio fratello al tel»; «si fate con mio fratello...sa già tutto quello che deve fare»; ecc.) e indicazione del contatto «Ghandi» come quello di cui servirsi (chat riportate per esteso a pag. 14-15 del provvedimento). Dunque, risulta del tutto erroneo, oltre che fondato su una lettura parcellizzata dell'ampio materiale investigativo, ritenere IO UZ un mero esecutore degli ordini del fratello e privo di qualsiasi autonomia. Ad ulteriore conferma il Tribunale, alle pagine 16-17, riporta le chat da cui emerge che durante un viaggio di RT UZ in Costa d'Avorio con la moglie il device K3TH70 nickname PA viene utilizzato dal solo ricorrente come confermato dalla geolocalizzazione tra l'area del Lago Maggiore e la periferia di Milano a partire dal 26 febbraio 2021. Da questo criptofonino IO UZ contatta di continuo RT UZ per informarlo nel dettaglio sull'andamento degli affari così dimostrando il suo ruolo di vera e propria sostituzione e longa manus del fratello. 8.2. In questa cornice, il provvedimento impugnato dà puntualmente conto della piena consapevolezza del ricorrente non solo dell'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, che la difesa non pone in discussione, ma soprattutto del suo ruolo di promotore ed organizzatore, strutturalmente inserito nella compagine criminale e capace di assumere decisioni in autonomia sulla vendita di partite di stupefacente in nome e per conto dell'associazione. Detto ruolo è ulteriormente comprovato dai reati-fine in cui IO UZ gestisce in modo diretto le trattative per l'acquisto di panetti di cocaina (capi 25 e 55), a nulla rilevando che 20 altre Autorità giudiziarie, per fatti diversi, pur collegati, abbiano contestato solo i delitti di spaccio di stupefacente, ovviamente alla luce di diversi dati probatori. In questa prospettiva rileva anche il rapporto fraterno che lega il ricorrente al capo dell'associazione dedita al narcotraffico quale strutturale reggente del y sodalizio o, come scrive il provvedimento, alter ego nei periodi in cui questi è in vacanza all'estero o occupato in altre attività criminali. IO UZ, infatti, . garantisce continuità costante alla gerarchia criminale e alla vita dell'associazione a conferma della validità del quadro accusatorio. Costituisce, infatti, principio da tempo affermato in sede di legittimità che, pur dovendosi escludere che la semplice esistenza di relazioni di parentela costituisca prova o solo indizio della appartenenza di un soggetto ad un'associazione mafiosa, tuttavia nulla impedisce che, una volta accertata, da un lato, come nel caso in esame, l'esistenza di una organizzazione delinquenziale in cui sia svolta una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia, assuma valore indiziante, in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso, anche l'esistenza di legami di affinità e di parentela tra determinati soggetti e coloro che nel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184; Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828). A ciò si aggiunge che l'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 distingue ed equipara diverse figure: il promotore, cioè colui che costituisce il sodalizio;
il dirigente, cioè colui che indirizza l'attività; l'organizzatore, cioè colui che coordina gli associati ed il finanziatore che investe capitali per assicurare il raggiungimento degli scopi della consorteria (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736). Si tratta di figure punite allo stesso modo in quanto ciascuna indispensabile per trasformare il progetto criminoso in realtà concreta, tanto da rendere del tutto irrilevante la censura difensiva lì dove tenta di distinguere tra il ruolo esecutivo ed il ruolo decisionale assunto dal ricorrente il quale, proprio in forza delle chat sopra indicate, è pienamente consapevole di assumere un ruolo ' cruciale e verticistico contribuendo all'attuazione del programma criminale sia coadiuvando il fratello, sia gestendo trattative ed acquisti di partite di cocaina in nome e per conto della consorteria criminale tanto da assicurare, con la propria azione, il sistema della fornitura e dello spaccio in un'intera area geografica di significativo profilo. Né ridimensiona il ruolo di IO UZ la circostanza che in alcune chat chieda istruzioni o si consulti con il fratello maggiore, trattandosi di importanti decisioni, capaci di incidere in modo decisivo sull'affidabilità dell'associazione e sulla conclusione di accordi criminali con rilevanti risvolti economici e non solo. 8.3. Alla luce degli argomenti che precedono è di tutta evidenza come nella specie non sia configurabile il diverso delitto di favoreggiamento reale in quanto la sottovalutazione della posizione del ricorrente, ridotto a mero aiutante esecutivo solo del fratello e, al più, volto a commettere delitti per il proprio profitto personale, è stata ampiamente sconfessata dall'attività di indagine, per come ricostruita e valutata dalle ordinanze cautelari. In particolare, il provvedimento impugnato, con argomenti coerenti e non contrastati con elementi oggettivi da IO UZ, ha rappresentato come Io strutturato contributo fornito da questi al gruppo criminale e alla commissione dei reati-scopo escluda la fattispecie di favoreggiamento reale che presuppone l'estraneità dell'autore alla realizzazione del delitto circoscrivendo il perimetro della condotta al mero aiuto prestato, in via episodica, da un soggetto per assicurare all'autore materiale del fatto l'incameramento del prodotto del profitto. Al riguardo è sufficiente richiamare le chat riportate a pagina 17 in cui risulta il collegamento e il contatto continuativo di IO UZ con numerosi soggetti, tutti con nomi in codice, a riprova di quella che il Tribunale qualifica correttamente come «interazione organica e sistematica con gli altri associati». 9. Il quarto e il sesto motivo di ricorso, da esaminare insieme in quanto concernono il comune profilo delle esigenze cautelari, sono inammissibili per manifesta infondatezza. Il Tribunale, dopo avere qualificato l'associazione cui appartiene il ricorrente ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e prescindendo dalla presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, ai fini cautelari ha valorizzato: a) il dato oggettivo che il ricorrente abbia utilizzato strumenti sofisticati di comunicazione criptati, volti ad eludere i controlli delle forze di polizia con tecnologie avanzate;
b) il concreto pericolo di fuga derivante dai rapporti del fratello con trafficanti colombiani con i quali risulta esservi una «fratellanza vera» (come da nota 11 a pag. 21); c) la protrazione dell'associazione dedita al narcotraffico per un tempo considerevole nonostante gli arresti ed i sequestri avvenuti anche all'estero. Inoltre, ad avviso del giudice di merito, anche la condotta dell'indagato aveva dimostrato, in concreto, come egli fosse strutturalmente radicato in una compagine associativa ramificata e con collegamenti internazionali, tanto da escludersi l'adeguatezza degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, stante il pericolo di fuga sopra menzionato, offrendo congrua motivazione circa i presupposti legittimanti l'applicazione della misura restrittiva e specificando gli elementi sui quali era fondato il giudizio di pericolosità. 22 Il Tribunale, nell'escludere una prognosi favorevole circa la non reiterazione del reato, ha correttamente tenuto conto delle specifiche modalità del fatto, utile per valutare la personalità del ricorrente a prescindere dalla sua incensuratezza che, soprattutto in questo contestato, costituisce un dato meramente formale vista la mancata recisione del legame con il sodalizio criminoso. t 10. Il ricorso deve dunque essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/10/2023