Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2023, n. 46833
CASS
Sentenza 26 ottobre 2023

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In tema di prove digitali, può essere emesso dal pubblico ministero l'ordine europeo di indagine con cui viene richiesto il trasferimento di intercettazioni di conversazioni telematiche già disposte in un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione. (Fattispecie in cui, con riguardo all'utilizzabilità di messaggistica acquisita da parte delle autorità francesi dal sistema criptato "Sky-Ecc", con applicazione delle norme in tema di intercettazioni, ha precisato che la disposizione interna di riferimento è l'art. 270 cod. proc. pen., che ammette il trasferimento con provvedimento del solo pubblico ministero delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi, purché sussistano le condizioni di rilevanza e di indispensabilità per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza).

L'ordine europeo di indagine con cui venga richiesto il trasferimento della messaggistica criptata sulla piattaforma "Sky-Ecc", già acquisita e decrittata nel procedimento penale nello Stato membro di esecuzione, può essere emesso dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 234 cod. pen, in quanto ha ad oggetto prove documentali, nella specie corrispondenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'attività acquisitiva delle conversazioni memorizzate su "server", dunque relativa a "dati freddi", non ricade nella disciplina delle intercettazioni prevista dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., presupponente flussi di comunicazioni in atto).

In tema di prove informatiche, l'art. 234-bis cod. proc. pen. - che, a fini di contrasto al terrorismo, ha trasposto la regola di cui all'art. 32 della Convenzione sul "cybercrime", ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48 - non è applicabile nel caso di prove documentali acquisite mediante ordine europeo di indagine (nella specie, messaggistica tratta dalla piattaforma criptata "Sky Ecc"), in quanto tale norma consente di acquisire documentazione digitale accessibile al pubblico via internet, salva la necessità di consenso del titolare del documento in caso di accesso protetto, senza il ricorso a procedure di collaborazione con lo Stato ove i documenti sono collocati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2023, n. 46833
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46833
Data del deposito : 26 ottobre 2023

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