CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2023, n. 29084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29084 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL RE, nato a [...] 1'11/12/1987 avverso la sentenza del 05/12/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
n eitis usioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. (ffigh,14 i fcmi .Scn crrn itx tw, (1t,0-)1210 nanD) Penale Sent. Sez. 1 Num. 29084 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa I'll ottobre 2021 il Tribunale di Milano giudicava RE EL colpevole del reato ascrittogli, ex artt. 81, secondo comma, e 697 cod. pen., condannando l'imputato, riconosciuta la continuazione con la sentenza n. 391/20, pronunciata dallo stesso Tribunale il 13 gennaio 2020, alla pena di due mesi di reclusione. L'imputato RE EL, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 5 dicembre 2022 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato RE EL, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato per i quali si procede, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, riguardando la detenzione di quattro cartucce calibro 9x21 GFL, che venivano sequestrate, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita il 25 settembre 2019 nell'abitazione dell'imputato, ubicata a Milano, in Via del Futurismo n. 5. 4. Avverso la sentenza di appello RE EL, a mezzo dell'avv. Adriano BA, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a EL, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., che postulava una verifica peritale sull'efficienza delle cartucce sequestrate nell'abitazione del ricorrente, non riscontrabile nel caso in esame. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano la concessione delle attenuanti generiche invocate nell'interesse dell'imputato, sebbene nel processo penale per il quale era stata riconosciuta la continuazione esterna con il reato oggetto di vaglio giurisdizionale, definito con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 13 gennaio 2020, era stato effettuato il riconoscimento circostanziale invocato. 2 Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da RE EL è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato ad RE EL, ex art. 697 cod. pen., che postulava una verifica peritale sull'efficienza delle quattro cartucce sequestrate nell'abitazione del ricorrente, non riscontrabile nel caso in esame. Secondo la Corte di appello di Milano, il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte nell'immediatezza dei fatti che consentivano di verificare la detenzione di quattro cartucce calibro 9x21 GFL da parte di EL, rinvenute nel cassetto del comodino della camera da letto della sua abitazione -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, essendo incontroverso che le munizioni erano detenute dal ricorrente in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). Occorre precisare ulteriormente che la perquisizione domiciliare veniva eseguita dai Carabinieri a margine dell'arresto in flagranza di reato dell'imputato, disposto in conseguenza della detenzione di 434 grammi di cocaina. Le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale, invero, appaiono ineccepibili e derivavano dalle modalità di conservazione delle quattro cartucce sequestrate, finalizzate a preservarne l'efficienza, essendo state trovate le munizioni riposte all'interno di un cassetto chiuso, che non consentiva di ipotizzarne l'alterazione o il deterioramento per effetto di eventi atmosferici o comunque esterni. Questa condizioni, anche alla luce dell'accurata attività di repertazione effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte nell'immediatezza del sequestro, imponevano di ritenere superfluo l'esperimento di una perizia sulle cartucce sequestrate il 25 settembre 2019, invocato dalla difesa di EL. Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Ai fini della 3 configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato» (Sez. 1, n. 12620 del 30/01/2019, Billetta, Rv. 275050 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 45217 del 25/09/2013, Campisi, Rv. 257435 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano la concessione delle attenuanti generiche invocate nell'interesse dell'imputato, sebbene nel processo penale per il quale era stata riconosciuta la continuazione esterna con il reato oggetto di vaglio, definito con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 13 gennaio 2020, era stato effettuato il riconoscimento circostanziale invocato. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze probatorie, dovendosi evidenziare che le due fattispecie, per le quali si riteneva applicabile il vincolo della continuazione, rappresentavano reati di tipologia differenti - l'art. 697 cod. pen. e l'art. 73 cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.) inidonee a dare luogo a elementi circostanziali rilevanti unitariamente e applicabili automaticamente. Infatti, laddove le attenuanti generiche afferiscono a elementi di fatto oggettivi, questi devono riguardare i singoli reati e non consentono l'estensione generalizzata del beneficio a tutte le condotte illecite avvinte dalla continuazione. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: «In tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione;
diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione» (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez Prado, Rv. 272375 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da RE EL deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
n eitis usioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. (ffigh,14 i fcmi .Scn crrn itx tw, (1t,0-)1210 nanD) Penale Sent. Sez. 1 Num. 29084 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa I'll ottobre 2021 il Tribunale di Milano giudicava RE EL colpevole del reato ascrittogli, ex artt. 81, secondo comma, e 697 cod. pen., condannando l'imputato, riconosciuta la continuazione con la sentenza n. 391/20, pronunciata dallo stesso Tribunale il 13 gennaio 2020, alla pena di due mesi di reclusione. L'imputato RE EL, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 5 dicembre 2022 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato RE EL, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato per i quali si procede, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, riguardando la detenzione di quattro cartucce calibro 9x21 GFL, che venivano sequestrate, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita il 25 settembre 2019 nell'abitazione dell'imputato, ubicata a Milano, in Via del Futurismo n. 5. 4. Avverso la sentenza di appello RE EL, a mezzo dell'avv. Adriano BA, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a EL, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., che postulava una verifica peritale sull'efficienza delle cartucce sequestrate nell'abitazione del ricorrente, non riscontrabile nel caso in esame. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano la concessione delle attenuanti generiche invocate nell'interesse dell'imputato, sebbene nel processo penale per il quale era stata riconosciuta la continuazione esterna con il reato oggetto di vaglio giurisdizionale, definito con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 13 gennaio 2020, era stato effettuato il riconoscimento circostanziale invocato. 2 Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da RE EL è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato ad RE EL, ex art. 697 cod. pen., che postulava una verifica peritale sull'efficienza delle quattro cartucce sequestrate nell'abitazione del ricorrente, non riscontrabile nel caso in esame. Secondo la Corte di appello di Milano, il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte nell'immediatezza dei fatti che consentivano di verificare la detenzione di quattro cartucce calibro 9x21 GFL da parte di EL, rinvenute nel cassetto del comodino della camera da letto della sua abitazione -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, essendo incontroverso che le munizioni erano detenute dal ricorrente in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). Occorre precisare ulteriormente che la perquisizione domiciliare veniva eseguita dai Carabinieri a margine dell'arresto in flagranza di reato dell'imputato, disposto in conseguenza della detenzione di 434 grammi di cocaina. Le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale, invero, appaiono ineccepibili e derivavano dalle modalità di conservazione delle quattro cartucce sequestrate, finalizzate a preservarne l'efficienza, essendo state trovate le munizioni riposte all'interno di un cassetto chiuso, che non consentiva di ipotizzarne l'alterazione o il deterioramento per effetto di eventi atmosferici o comunque esterni. Questa condizioni, anche alla luce dell'accurata attività di repertazione effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte nell'immediatezza del sequestro, imponevano di ritenere superfluo l'esperimento di una perizia sulle cartucce sequestrate il 25 settembre 2019, invocato dalla difesa di EL. Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Ai fini della 3 configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato» (Sez. 1, n. 12620 del 30/01/2019, Billetta, Rv. 275050 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 45217 del 25/09/2013, Campisi, Rv. 257435 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano la concessione delle attenuanti generiche invocate nell'interesse dell'imputato, sebbene nel processo penale per il quale era stata riconosciuta la continuazione esterna con il reato oggetto di vaglio, definito con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 13 gennaio 2020, era stato effettuato il riconoscimento circostanziale invocato. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze probatorie, dovendosi evidenziare che le due fattispecie, per le quali si riteneva applicabile il vincolo della continuazione, rappresentavano reati di tipologia differenti - l'art. 697 cod. pen. e l'art. 73 cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.) inidonee a dare luogo a elementi circostanziali rilevanti unitariamente e applicabili automaticamente. Infatti, laddove le attenuanti generiche afferiscono a elementi di fatto oggettivi, questi devono riguardare i singoli reati e non consentono l'estensione generalizzata del beneficio a tutte le condotte illecite avvinte dalla continuazione. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: «In tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione;
diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione» (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez Prado, Rv. 272375 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da RE EL deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023.