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Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Anche senza la prova dell’esistenza del clan è configurabile l’aggravante del metodo mafiosoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 11780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11780 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI LA IC nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/08/2025 del TRIB. LIBERTA' di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere AR GR ON;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 20 agosto 2025 confermava l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale aveva applicato a NI LA IC la misura della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola 9x21, e la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di lesioni aggravate in danno di MM CE, così riqualificata l’originaria incolpazione provvisoria di tentato omicidio;
entrambi i reati erano contestati come aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.
2. La vicenda alla base di tali incolpazioni, come ricostruita nel provvedimento impugnato, è il ferimento di CE MM avvenuto in un contesto di rappresaglia interna al gruppo criminale legato al clan OS Marsicano;
la vittima era stata attirata da NI e TI nel parco 101 e lì NI le aveva sparato alla gamba sinistra da distanza ravvicinata. Le modalità esecutive dell’azione, condotta con freddezza, precisione e in un luogo isolato evocavano per il giudice una punizione mafiosa e tale azione era così stata percepita e interpretata dalle persone che, pur avendo allertato il 112, si rifiutarono financo di affacciarsi alle finestre per paura di essere visti. Gli operanti, a seguito di dette segnalazioni recatisi sul posto avevano trovato la vittima in stato di shock al punto che non era neppure in grado di declinare le proprie generalità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11780 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 29/01/2026 2 Successivamente era stata in grado di identificare con certezza gli autori del fatto, ammettendo di essere contigua al medesimo gruppo criminale. MM individuava la ragione scatenante l’aggressione in un sinistro stradale nel quale egli era rimasto coinvolto, che effettivamente risultava essere avvenuto. Quanto alle utenze cellulari degli autori materiali del ferimento risultavano spente fra le ore 3 e le ore 5 del mattino, cioè quando era avvenuto l’agguato; le due utenze immediatamente prima di essere spente agganciavano celle molto vicine al luogo del fatto. Il Tribunale affrontava la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni del MM rilevando che le stesse, pur essendo evocative di condotte di rilevanza penale del medesimo, non erano connesse probatoriamente al ferimento né avevano con il medesimo alcun collegamento strutturale ex art. 12 cod. proc. pen., pertanto del tutto correttamente l’esame della persona offesa non era stato interrotto, né, successivamente, le dichiarazioni della vittima erano state assunte con le garanzie indicate. Circa le esigenze cautelari, in disparte la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato delinea il pericolo di reiterazione in termini di estrema concretezza, posto che l’indagato si era reso protagonista di un fatto analogo, commesso sempre con armi, nel febbraio precedente. Solo il limite edittale del reato di lesioni aveva impedito al PM di chiedere la misura massima per quel delitto e pertanto era stata chiesta e concessa la misura degli arresti domiciliari.
3. Avverso detto provvedimento l’indagato tramite il difensore di fiducia propone ricorso che affida a tre motivi.
3.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 63 e 371 cod. proc. pen. Pur convenendo con la ricostruzione normativa contenuta nel provvedimento impugnato il ricorrente ribadisce la convinzione circa la sussistenza di un collegamento probatorio fra il ferimento e le condotte di rilevanza criminale di cui il ferito si era autoaccusato;
ciò avrebbe dovuto comportare che il suo esame venisse interrotto e che egli fosse assistito dalle garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen.
3.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso. Secondo il ricorrente tale aggravante sarebbe insussistente non emergendo dagli atti la prova dell’esistenza del clan di cui farebbero parte gli autori del reato.
3.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari. La motivazione, secondo il ricorrente, è gravemente lacunosa poiché basata solo sulla personalità dell’indagato, senza che alcun rilievo sia stato dato alla assenza di precedenti;
analogamente scorretto il rilievo dato alla pendenza di altro procedimento, non giunto ancora ad un accertamento definitivo di responsabilità. Ulteriore profilo di criticità viene individuato nel fatto che il reato più grave è quello ascritto al capo 1), ovvero le lesioni personali e, ciononostante, la misura massima è stata concessa per il delitto contestato sub 2) senza alcuna reale valutazione circa l’entità delle esigenze cautelari in rapporto alla gravità dei reati contestati.
4. Il difensore ha fatto istanza di trattazione orale del procedimento.
5. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è infondato. L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 25390 del 03/04/2025, Jouahri, Rv. 288177 - 01) Il Tribunale ha ampiamente motivato la ragione per cui tale inutilizzabilità non sarebbe operante, posto che non sussiste alcun collegamento probatorio fra i fatti per cui si procedeva nei confronti dell’indagato e l’attività di cui stava riferendo il teste, né alcun collegamento qualificato ex art. 12 cod proc pen. Ciò anche in quanto tale inutilizzabilità dipende dalla esistenza di precisi indizi di reità che nel caso in esame non vengono evidenziati;
il Tribunale sottolinea infatti come non sia nemmeno chiaro quali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo al dichiarante, tali da evocare dei collegamenti qualificati con il delitto contestato all’odierno indagato. L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci, Rv. 287773 - 01). La situazione che pare delinearsi nel caso in esame è proprio sovrapponibile a quella evidenziata in tale massima: la generica circostanza che il dichiarante sia stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di rientrare in qualche fattispecie di reato non è sufficiente nemmeno per valutare la sussistenza di una connessione ovvero di un collegamento.
2. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente pare confondere l’aggravante del metodo mafioso - che è quella qui contestata - con l’aggravante della agevolazione. Ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 - 01) È configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato”. (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01) La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. 4 in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 - 01) Ecco che, contestata l’aggravante nella sua declinazione metodologica, l’osservazione difensiva circa l’insussistenza della prova dell’esistenza del clan è irrilevante, perché ciò che conta è il metodo che deve essere evocativo della forza intimidatrice dell’agire mafioso.
3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente trascura di considerare la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e non contrasta in alcun modo le argomentazioni contenute nell’impugnato provvedimento ove, a fronte di una pendenza recente per fatto analogo, si evidenzia la estrema attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
4. Per tutte le ragioni testé evidenziate il ricorso essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Lo stato detentivo del ricorrente impone gli oneri di comunicazione previsti dall’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR GR ON IU LU
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 20 agosto 2025 confermava l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale aveva applicato a NI LA IC la misura della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola 9x21, e la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di lesioni aggravate in danno di MM CE, così riqualificata l’originaria incolpazione provvisoria di tentato omicidio;
entrambi i reati erano contestati come aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.
2. La vicenda alla base di tali incolpazioni, come ricostruita nel provvedimento impugnato, è il ferimento di CE MM avvenuto in un contesto di rappresaglia interna al gruppo criminale legato al clan OS Marsicano;
la vittima era stata attirata da NI e TI nel parco 101 e lì NI le aveva sparato alla gamba sinistra da distanza ravvicinata. Le modalità esecutive dell’azione, condotta con freddezza, precisione e in un luogo isolato evocavano per il giudice una punizione mafiosa e tale azione era così stata percepita e interpretata dalle persone che, pur avendo allertato il 112, si rifiutarono financo di affacciarsi alle finestre per paura di essere visti. Gli operanti, a seguito di dette segnalazioni recatisi sul posto avevano trovato la vittima in stato di shock al punto che non era neppure in grado di declinare le proprie generalità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11780 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 29/01/2026 2 Successivamente era stata in grado di identificare con certezza gli autori del fatto, ammettendo di essere contigua al medesimo gruppo criminale. MM individuava la ragione scatenante l’aggressione in un sinistro stradale nel quale egli era rimasto coinvolto, che effettivamente risultava essere avvenuto. Quanto alle utenze cellulari degli autori materiali del ferimento risultavano spente fra le ore 3 e le ore 5 del mattino, cioè quando era avvenuto l’agguato; le due utenze immediatamente prima di essere spente agganciavano celle molto vicine al luogo del fatto. Il Tribunale affrontava la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni del MM rilevando che le stesse, pur essendo evocative di condotte di rilevanza penale del medesimo, non erano connesse probatoriamente al ferimento né avevano con il medesimo alcun collegamento strutturale ex art. 12 cod. proc. pen., pertanto del tutto correttamente l’esame della persona offesa non era stato interrotto, né, successivamente, le dichiarazioni della vittima erano state assunte con le garanzie indicate. Circa le esigenze cautelari, in disparte la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato delinea il pericolo di reiterazione in termini di estrema concretezza, posto che l’indagato si era reso protagonista di un fatto analogo, commesso sempre con armi, nel febbraio precedente. Solo il limite edittale del reato di lesioni aveva impedito al PM di chiedere la misura massima per quel delitto e pertanto era stata chiesta e concessa la misura degli arresti domiciliari.
3. Avverso detto provvedimento l’indagato tramite il difensore di fiducia propone ricorso che affida a tre motivi.
3.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 63 e 371 cod. proc. pen. Pur convenendo con la ricostruzione normativa contenuta nel provvedimento impugnato il ricorrente ribadisce la convinzione circa la sussistenza di un collegamento probatorio fra il ferimento e le condotte di rilevanza criminale di cui il ferito si era autoaccusato;
ciò avrebbe dovuto comportare che il suo esame venisse interrotto e che egli fosse assistito dalle garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen.
3.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso. Secondo il ricorrente tale aggravante sarebbe insussistente non emergendo dagli atti la prova dell’esistenza del clan di cui farebbero parte gli autori del reato.
3.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari. La motivazione, secondo il ricorrente, è gravemente lacunosa poiché basata solo sulla personalità dell’indagato, senza che alcun rilievo sia stato dato alla assenza di precedenti;
analogamente scorretto il rilievo dato alla pendenza di altro procedimento, non giunto ancora ad un accertamento definitivo di responsabilità. Ulteriore profilo di criticità viene individuato nel fatto che il reato più grave è quello ascritto al capo 1), ovvero le lesioni personali e, ciononostante, la misura massima è stata concessa per il delitto contestato sub 2) senza alcuna reale valutazione circa l’entità delle esigenze cautelari in rapporto alla gravità dei reati contestati.
4. Il difensore ha fatto istanza di trattazione orale del procedimento.
5. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è infondato. L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 25390 del 03/04/2025, Jouahri, Rv. 288177 - 01) Il Tribunale ha ampiamente motivato la ragione per cui tale inutilizzabilità non sarebbe operante, posto che non sussiste alcun collegamento probatorio fra i fatti per cui si procedeva nei confronti dell’indagato e l’attività di cui stava riferendo il teste, né alcun collegamento qualificato ex art. 12 cod proc pen. Ciò anche in quanto tale inutilizzabilità dipende dalla esistenza di precisi indizi di reità che nel caso in esame non vengono evidenziati;
il Tribunale sottolinea infatti come non sia nemmeno chiaro quali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo al dichiarante, tali da evocare dei collegamenti qualificati con il delitto contestato all’odierno indagato. L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci, Rv. 287773 - 01). La situazione che pare delinearsi nel caso in esame è proprio sovrapponibile a quella evidenziata in tale massima: la generica circostanza che il dichiarante sia stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di rientrare in qualche fattispecie di reato non è sufficiente nemmeno per valutare la sussistenza di una connessione ovvero di un collegamento.
2. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente pare confondere l’aggravante del metodo mafioso - che è quella qui contestata - con l’aggravante della agevolazione. Ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 - 01) È configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato”. (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01) La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. 4 in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 - 01) Ecco che, contestata l’aggravante nella sua declinazione metodologica, l’osservazione difensiva circa l’insussistenza della prova dell’esistenza del clan è irrilevante, perché ciò che conta è il metodo che deve essere evocativo della forza intimidatrice dell’agire mafioso.
3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente trascura di considerare la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e non contrasta in alcun modo le argomentazioni contenute nell’impugnato provvedimento ove, a fronte di una pendenza recente per fatto analogo, si evidenzia la estrema attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
4. Per tutte le ragioni testé evidenziate il ricorso essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Lo stato detentivo del ricorrente impone gli oneri di comunicazione previsti dall’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR GR ON IU LU