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Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2025, proposto da CE KM, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniel Boni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore ; Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto del Questore di Firenze Prot. 429-2024 del 9 settembre 2024 notificato a mani in data 28 gennaio 2025 con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio 24FI008501 del 15 giugno 2023;
- nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale, e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’accoglimento della predetta istanza e/o comunque al riesame della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa US PA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora CE KM, cittadina turca, con istanza del 15 giugno 2023 chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio che le era stato rilasciato nel 2020, con scadenza al 25 agosto 2023, per frequentare presso l’Istituto Polimoda di Firenze un corso di fashion design della durata di quattro anni.
Nel frattempo, il 15 settembre 2023 la signora KM chiedeva di iscriversi all’Università degli Studi di Firenze, per seguire il corso di studi denominato “ Sustainable Business for Societal Changes ”.
In data 15 dicembre 2023, avendo ricevuto una proposta di lavoro part-time, la cittadina turca inoltrava al SUI presso la Prefettura di Firenze anche un’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato.
2. In data 22 aprile 2024 veniva notificato alla signora KM il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso ex art. 10 bis L. 241/1990, che indicava i seguenti elementi come non documentati, e dunque ostativi all’accoglimento dell’istanza: « iscrizione nuovo anno accademico con esami sostenuti; assicurazione sanitaria, garanzie economiche ».
Con successivo provvedimento Prot. 429 del 9 settembre 2024 la Questura di Firenze rigettava la richiesta di rinnovo del permesso per motivi di studio, in quanto: « il disposto legislativo dell’art. 5 comma 3 D. Lvo. 286/1998 stabilisce una evidente connessione tra la durata del permesso di soggiorno per motivi di studi e il visto d’ingresso ottenuto […]; Tenuto conto che non può essere concesso il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di un corso di studi diverso da quello originariamente concesso e posto a fondamento del relativo visto d’ingresso, poiché la possibilità di transitare a un corso diverso è prevista per i soli corsi universitari con esclusione dei passaggi a corsi privati; dato atto della posizione accademica della studentessa per la quale non possono essere dimostrati i requisiti necessari ed attuali all’ottenimento del titolo richiesto ».
3. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio la signora CE KM impugnava il suddetto provvedimento di diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base degli argomenti di censura di seguito compendiati.
In particolare, con il primo motivo di gravame la ricorrente evidenziava che non vi era necessità di corrispondenza tra il corso di studi per il quale viene rilasciato il visto d’ingresso, e il corso effettivamente frequentato dallo studente extracomunitario; dava inoltre atto di aver trasmesso all’Amministrazione tutta la documentazione richiesta ed osservava che il nuovo corso prescelto costituiva una sostanziale prosecuzione dell’attività di studio iniziata presso l’Istituto Polimoda. Con il secondo motivo, invece, la ricorrente deduceva l’illegittimità della condotta della P.A. per non aver disposto la conversione del proprio titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro.
4. L’Amministrazione dell’Interno si costituiva in giudizio instando per la reiezione del ricorso, del quale deduceva l’infondatezza nel merito.
5. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025, veniva accolta dalla Sezione con ordinanza n. 370/2025.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
6. Si prende in esame il primo motivo di ricorso.
6.1. Va premesso che il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è disciplinato dall'art. 39, comma 3, lett. b, del D. Lgs. n. 286 del 1998, il quale demanda al regolamento di attuazione la disciplina della « […] rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell’istituzione, e l’esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso» . Il Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 394 del 1999, all'art. 46, comma 4 stabilisce che: « I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno ».
L’interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza del succitato art. 39 comma 3 lettera b) D. Lgs. n. 286 del 1998 depone nel senso di ritenere irrilevante la circostanza che lo straniero autorizzato ad entrare in Italia per motivi di studio si iscriva al corso per il quale gli veniva rilasciato il visto d’ingresso, ovvero a un corso di studi differente. In tal senso: « La quaestio iuris su cui si incentra la controversia che viene odiernamente all’attenzione del Collegio ruota attorno alla fungibilità o meno del corso di studi concretamente intrapreso dallo straniero una volta sul territorio italiano rispetto a quello per il quale si è ottenuto il visto di ingresso. […] il quadro normativo riguardato nella sua integralità non pare ancorare il rilascio del permesso di soggiorno alla medesimezza del corso di studio per cui si è presentata domanda di visto, anzi gli indici normativi si presentano adiafori disciplinando con ampiezza l’ammissibilità dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri che vogliano iscriversi e frequentare corsi universitari, pur nel rispetto della programmazione settoriale. In più, il canone direttivo tracciato dall’art. 39, co. 3, lett. c) circa la rinnovabilità del titolo di soggiorno anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di formazione superiore legittima con maggior forza argomentativa un’ermeneutica ampia ed estensiva della disciplina nazionale sugli ingressi degli stranieri per ragioni di studio: a tal riguardo, non pare rappresentare un ostacolo insormontabile la previsione, obiettata dalla difesa erariale, della previa autorizzazione dell’istituzione da rinvenirsi ragionevolmente nell’Istituzione accettante, onerata della verifica di conformità o compatibilità del percorso già svolto rispetto al nuovo indirizzo di studi cui si rivolge lo straniero » (TAR Piemonte, I, 23 dicembre 2021, n. 1199).
Nel contempo, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione sia nel provvedimento che nei propri scritti difensivi, tale acclarata fungibilità dei percorsi di studio non può riguardare i soli corsi universitari, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 71 del 2018, il riportato art. 39 comma 3 lettera b), nel disciplinare la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, non si riferisce più soltanto ai percorsi formativi afferenti all’ambito stricto sensu universitario – come accadeva nella previgente versione della norma –, ma fa riferimento, in termini più generali, ai corsi di studio, di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore (tra i quali rientra, a parere del Collegio, anche il corso di fashion design per il quale veniva ottenuto il visto dalla ricorrente e che dalla stessa era stato frequentato all’Istituto Polimoda).
Ad avvalorare tale lettura, la giurisprudenza ha sottolineato che: « mentre la [previgente] versione della norma […] parla di “…corso di laurea…”, nella versione risultante dalla citata novella del 2018 si parla di “…rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso…”. Pertanto, e rilevato comunque che anche con riguardo al diritto vigente prima della novella del 2018 si erano registrate decisioni del G.A. favorevoli ad un’interpretazione estensiva della norma, soprattutto in materia di alta formazione artistica e musicale (si veda, ad esempio, T.A.R. Lazio, n. 11884/2019), il provvedimento impugnato poggia su un presupposto normativo errato, visto che l’art. 39, comma 3, let. b), del T.U. non menziona più solo la limitata categoria del “…corso di laurea…”, ma contempla le più generali categorie del “…corso di studi…”, del “…corso di istruzione tecnica superiore…” e del corso di “…formazione superiore…” » (TAR Marche, I, 10 febbraio 2022 n. 93).
Né possono deporre in senso contrario le circolari n. 330 del 16 gennaio 2002 e n. 1477 del 22 febbraio 2011, pur citate nel provvedimento impugnato a sostegno della reiezione dell’istanza della signora KM, stante l’assenza di rango normativo delle stesse, pacificamente disapplicabili dal giudice amministrativo ove in contrasto con atti normativi. Ed invero: « Premesso che le circolari amministrative, secondo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale ultracentenario (ma che molte amministrazioni pubbliche continuano purtroppo ad ignorare), non hanno alcuna valenza normativa, con riferimento al caso di specie va osservato che la circolare del Ministero dell’Interno n. 1477 del 22 febbraio 2011, richiamata dalla Questura, non è più applicabile (o, a limite, va interpretata secundum ius) in quanto essa richiama la versione dell’art. 39, comma 3, let. b), del T.U. Immigrazione previgente alla novella di cui al D.Lgs. n. 71/2018 » (TAR Marche, I, 10 febbraio 2022 n. 93).
6.2. Applicando le suddette coordinate alla fattispecie della ricorrente, ritiene il Collegio che l’Amministrazione non avrebbe potuto negare il rinnovo del permesso per motivi di studio sulla base della non identità tra il corso inizialmente autorizzato e quello di successiva iscrizione.
La motivazione recata dall’atto gravato risulta pertanto erronea, irragionevole, e comunque fonte di illegittimità del diniego impugnato. In tal senso: TAR Lombardia, Milano, 12 giugno 2018 n. 1484; TAR Veneto, III, 18 febbraio 2019 n. 228; TAR Piemonte, I, 23 dicembre 2021 n. 1199, con abbondanza di ulteriori richiami.
Il succitato provvedimento di reiezione risulta dunque illegittimo e va annullato; la PA dovrà pronunciarsi nuovamente sull’istanza della ricorrente, vagliando la sussistenza dei requisiti per il rinnovo del titolo previsti (anche) dall’art. 46 D.P.R. 394/1999, senza attribuire rilevanza alla diversità (ininfluente ai fini del rinnovo del permesso dell’istante) del corso di nuova iscrizione presso l’Università di Firenze rispetto a quello inizialmente autorizzato, e comunque dapprima fruito, presso l’Istituto Polimoda (doc. 2 del foliario allegato al ricorso).
6.3. Con riferimento alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno per studio in permesso per lavoro, il Collegio ritiene di non potersi pronunciare, ai sensi dell’art. 34 comma 2 c.p.a. La PA non si è invero espressa sul punto, anche perché aveva negato il rinnovo del titolo per motivi di studio e dunque non vi era alcun permesso suscettibile di conversione.
7. In definitiva il ricorso, siccome fondato con riferimento al primo motivo di gravame, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. La PA dovrà rideterminarsi sulle istanze della signora CE KM, in ossequio a quanto statuito con il presente provvedimento.
8. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione, e annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES CA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
US PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US PA | ES CA |
IL SEGRETARIO