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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1030/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90173431 46000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5952/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – RI e di Agenzia Entrate avverso intimazione di pagamento n. 295 2024 90173431
46/000, notificata in data 11.12.2024, dell'importo complessivo di € 3.518,14, di cui al seguente atto presupposto:
Cartella di pagamento n. 295 2014 0008848903 000, dell'importo totale di € 3.518,14 per IRPEF sanzioni e interessi.
Parte ricorrente deduce la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione/decadenza.
Costituita Agenzia Entrate produce documentazione inerente alle relate di notifica e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, esaminata la documentazione in atti, può constatare che la cartella risulta notificata ma è decorso per alcuni carichi tributari il termine di prescrizione, non essendo stata fornita la prova dell'interruzione della prescrizione.
Va infatti osservato che è decorso in ogni caso il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni e gli interessi ultraquinquennali, che devono pertanto essere annullati.
In forza della soccombenza parziale le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Rigetta per il resto. Spese compensate. Messina 16/10/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1030/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90173431 46000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5952/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – RI e di Agenzia Entrate avverso intimazione di pagamento n. 295 2024 90173431
46/000, notificata in data 11.12.2024, dell'importo complessivo di € 3.518,14, di cui al seguente atto presupposto:
Cartella di pagamento n. 295 2014 0008848903 000, dell'importo totale di € 3.518,14 per IRPEF sanzioni e interessi.
Parte ricorrente deduce la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione/decadenza.
Costituita Agenzia Entrate produce documentazione inerente alle relate di notifica e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, esaminata la documentazione in atti, può constatare che la cartella risulta notificata ma è decorso per alcuni carichi tributari il termine di prescrizione, non essendo stata fornita la prova dell'interruzione della prescrizione.
Va infatti osservato che è decorso in ogni caso il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni e gli interessi ultraquinquennali, che devono pertanto essere annullati.
In forza della soccombenza parziale le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Rigetta per il resto. Spese compensate. Messina 16/10/2025