Sentenza 25 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15078 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP E1 5078 IC Oggetto Responsabilità SEZION TERIA CIVILE aquiliana-onere della prova- fatto notorio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Nozione R.G.N. 23652/00 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere MALZONE - Rel. Consigliere Cron.35267 Dott. Ennio TALEVI Consigliere Rep. 3813 Dott. Alberto Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere Ud. 19/04/02 ha pronunciato la seguente f i SENTENZA sul ricorso proposto da: NE RI GR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LORENZO IL MAGNIFICO 13, presso 10 studio LEONARDI, che la difende, dell'avvocato FRANCESCO giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLE FIOMAR SRL, in persona del suo Amministratore Coiante Amedeo, con sede in Campagnano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso 10 studio dell'avvocato GIORGIO TROPIANO, che la difende, 2002 giusta delega in atti;
956 - controricorrente nonchè
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso la sede dell'Avvocatura Comunale, difeso dall'avvocato GABRIELE SCOTTO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3104/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 09/06/00 e depositata il 11/10/00 (R.G. 2913/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Francesco LEONARDI;
udito l'Avvocato Giorgio TROPIANO;
udito l'Avvocato Luigi ONOFRI (per delega dell'Avvocato G. Scotto); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 23.10.90 Barone Maria Grazia, dedu- cendo che in data 20 gennaio 90, alle ore 17,30, per- correndo a piedi la via Alessandra in Roma, all'altezza del civico 160, era inciampata in una piccola buca si- 2 tuata nel marciapiede, cadendo a terra e riportando le- sioni personali di rilevante gravità, convenne in giu- dizio avanti il tribunale di Roma il Comune di Roma, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni ri- portati. Esponeva l'attrice che l'evento doveva riconnetter- si alle condizioni della strada e, in particolare, alla mancanza di adeguata illuminazione e all'omessa adozio- ne di misure atte alla segnalazione della buca. Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, chie- deva il rigetto della domanda attrice perché infondata, ma con autonomo atto conveniva in giudizio avanti lo stesso tribunale la società FIOMAR, per essere manleva- to dalle pretese risarcitorie della Barone. I due giudizi erano riuniti e il tribunale con sen- tenza 25 - 28 ottobre 1994 rigettava la domanda della Barone contro il Comune di Roma, nonché la domanda di quest'ultimo contro la Fiomar, compensando le spese. Tale pronuncia veniva gravata d'appello dalla Baro- ne e la Corte d'Appello di Roma con sentenza 1.12.95 rigettava il gravame, ponendo le spese di lite a carico dell'appellante. Osservava la Corte di merito che la domanda risar- citoria non poteva trovare accoglimento, perché l'attrice non aveva provato che l'illuminazione, nel 3 tratto di strada ove era inciampata, fosse non funzio- nante per guasto del lampione, anziché perché non era ancora giunta l'ora prefissata per la sua accensione. Su ricorso avanzato dalla Barone, la Corte di Cas- sazione con sentenza n. 5661/98 ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado, ad altra sezione della stessa Corte d'Appello di Roma, chiamata a chiarire se l'attrice aveva provato che al momento dell'incidente non vi era sufficiente visibili- tà e che il lampione, posto a centro della strada, non funzionava, nonché a tener conto, ai fini della deci- sione, della circostanza, dedotta già in prime cure, della non visibilità della buca, perché coperta dall'acqua e non segnalata. Riassunta la causa, la Corte di merito con sentenza 3104 del 9.6.2000 ha rigettato l'appello, confermando la sentenza del tribunale e compensando le spese. Per la cassazione della decisione ricorre la Barone esponendo due motivi. Resistono con controricorso il Comune di Roma e la FIOMAR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- e falsa applicazione degli artt 384 cpc e 143 disp. ne att. cpc ed omessa, insufficiente e contraddittoria mo- 4 tivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, si censura la sentenza impugnata per aver pretermesso i presupposti di fatto su cui si era basata la sentenza di rinvio della Cassazione e cioè che la buca era resa invisibile per l'oscurità esistente sul posto e perché coperta dall'acqua, e si sostiene che tali elementi di fatto non potevano essere obliterati dal giudice di rinvio sostituendoli con opinioni personali, bensì dovevano essere presi in considerazione ai fini della decisione. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 - 2729 c.c. e 2043 S.C., nonché degli artt. 115, co 2°, 116 co I° ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un si censura la sen-punto decisivo della controversia, tenza impugnata, adducendo che il giudice di rinvio, anziché basare la propria decisione sulla prova per te- sti espletata, ha dedotto il fatto ignoto della non vi- sibilità della buca, invece che dal fatto noto dell'oscurità esistente sul posto al momento dell'incidente, da fatti addirittura inesistenti, quali la luce riflessa proveniente dai negozi siti nelle vi- cinanze e il fascio di luce di autoveicoli in transito. Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazio- e falsa applicazione degli artt. 116 CO. C.p.c. e ne 5 2043 c.c., nonché insufficiente, omessa e contradditto- ria motivazione su un punto decisivo della controver- sia, si censura infine la sentenza impugnata per aver ritenuto il fatto lesivo addebitabile all'imprudenza della parte lesa di aver calpestato la macchia d'acqua, anzichè aggirare l'ostacolo, percepibile per le condi- zioni ambientali, e si sostiene che tale conclusione del giudice di rinvio è in aperto contrasto con le cir- costanze di fatto dallo stesso giudice ritenute accer- tate, quali la scarsa visibilità di quel tratto di mar- ciapiede e la non visibilità della buca perché coperta d'acqua. Due sono le questioni poste con i motivi di ricor- so: l'una è quella dei limiti del giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Cassazione;
l'altra quella se, a confutazione dei risultati della prova te- stimoniale, sia stata posta una esatta nozione del no- torio. Non può dirsi che il giudice di legittimità con la sentenza di rinvio abbia ritenuto accertato che il luo- go non eera adeguatamente illuminato che la buca non era visibile né segnalata, perché la Cassazione con la sentenza di rinvio si è limitata a definire qual era l'onere della prova a carico dell'attrice (dimostrare non vi era sufficiente che al momento dell'incidente 6 visibilità e che il lampione al centro della strada non funzionava, nonché dimostrare che la buca non era visi- bile perché coperta d'acqua) e a segnalare che sulla non visibilità della buca il giudice d'appello non ave- va dato risposta. Orbene, il giudice di rinvio per quanto riguarda le condizioni di visibilità di quel momento, ha rilevato: "i testi escussi hanno concordemente affermato che quel tratto di strada e particolarmente la zona circo- stante il civico numero 160 di via Alessandria, non era illuminata pubblicamente...... e che era praticamente buio sia perchè il lampione della strada era spento sia per- ché i negozi prossimi non proiettavano luce"; ma per quanto riguarda la non visibilità della buca, perché coperta d'acqua, ha addetto che "la copertura della bu- rafforza la possibilità dica di uno strato d'acqua una tempestiva percezione e valutazione del pericolo, sol che si consideri il sicuro contrasto cromatico con il marciapiede". E' giunto, però, alle sue conclusioni, partendo da un fatto indimostrato, erroneamente definito notorio", e cioè che la situazione ambientale di quel momento, costituita notoriamente da ampia sede stradale, da in- tenso traffico veicolare e dalla presenza di numerosi esercizi commerciali in entrambi i lati, e l'ora non 7 inoltrata in cui era avvenuto l'incidente (17, 30 del facevano ritenere che la visibilità20 gennaio 1990), non era del tutto pregiudicata, perché "i fasci di luce provenienti dalle vetture in transito e la illuminazio- ne riflessa degli altri negozi .dovevano consenti- re all'attrice di vedere lo stato del manto di copertu- ra del marciapiede”. Vero è che il principio dispositivo stabilito dall'art. 115 c.p.c., se postula in via generale che il giudice è vincolato nella propria decisione dalla prova offerta dalle parti, ammette in casi particolari, anche a prescindere dall'accertamento in sede istruttoria, che possa porre a fondamento della sua decisione ragio- ni di fatto che rientrino nella comune esperienza, ma, nel caso che ne occupa, nonSi versa né in ipotesi di fatto notorio, da intendersi come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire in- distruttibile е incontestabile, né in ipotesi di "notorietà ristretta" e cioè di un fatto circoscritto alla conoscenza del giudice e delle parti, bensì di un giudizio probalistico basato sull'ide quod plerumque accidit in presenza di svariati fattori che contribui- scono a determinare una certa situazione ambientale, quali l'intensità del traffico automobilistico, l'uso, in un certo orario, dei fatti anabbaglianti da parte 8 degli automobilisti, l'illuminazione dei negozi e il riflesso della luce artificiale sull'acqua che copriva la buca del marciapiede, i quali, essendo per loro na- tura mutevoli, non possono essere ipotizzati come esi- stenti, ma devono essere stati accertati. Viceversa, nel caso in esame la situazione ambientale ipotizzata dal giudice di rinvio è vinta dalla prova contraria of- ferta dai testi. Per le ragioni suesposte la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Ap- pello di Roma, cui si rimette anche la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, Лоат 129,11 ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. чтот 30,99 Così deciso in Roma addì 1.4.2002. IL PRESIDENTE 160,10 I CONSIGLIERE EST. ERE C1 aria Aiello IL CANC Dott.ssa M Depositate in Covenleria Oggi, 25.10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 ог 14. NOV. 2002 Serie 4. "48765" JERACT Donissa Mana Ajello 1 0.10 IL GANG (euro p. Azi (Dott.ssa M II Responsible Giudiziari 002. (T. MRACCICHIN) X O V NTRATE I 9 D