Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
0 1-267 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PORTO LA CORTE D CASSAZIONE SLATIONE TERZA CIVILE Composta dagli Tll.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.17822/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Francesco SABATINT Cons. Rel. Cron. 2839 Dott. Luigi F. JI NANNI Consigliere Consigliere Rep.406 Dott. Antonio SEGRETO Ud. 08.11.02Consigliere Dott. Margherita CHLARINI ha pronunciato la seguente SENTENZA si: ricorso proposto da EDIL GARDEN s.r.l. in persona del legale J olettivamenterappresentante sig. IA AT domiciliato in Messina via Ugo Bassi Π. 70 presso l'avv. Letteriu Briguglio che lo J rappresenta e difende giusta delega in atti / ricorrente
contro
AN DA J NO IA LU NO PP OR US GR RE F 1. GL TO RA NO SO RO VED. J RO GU } LV BE AN AM PAOLA elettivamento domiciliati in Roma J Lungotevere dei 9160 Mellini Π. 24 F presso l'avv. prof. Giovanni Giacobbe che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrenti - nonché SO IA NN in proprio e n.q. LL г PP NO NT SO AL RI J SO NC COOPERATIVA EDILIZIA LA MADONNTNA DEL PORTO CUPPARI ET GR IA г PI AC ALFIC intimati avvcrso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 181 Гdeli 21.4.2000 . Odita la relazione delia causa svolta nella pubblica udienza dell'8 novembrc 2002 dal Relatoro Co05. Francesco Sabatini;
Udito 1' avv. Giovanni Giacobbe per controricorrenti il quale ha chiesto il rigette del ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore J Generale dott. Omberto Apice cho ha concluso per od in subordine per i l rigetto del1'inammissibilità ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO T separatamente propost: il Con vari giudizi 2 primo cor atto di citazione del 14 giugno 1985 } e poi riuniti J ID NN ed altri soci delia 13cooperativa edilizia La Madonnina del Porto 3 premesso che la società DI RD si era resa inadempiente all'atto di transazione stipulato in data 26 giugno 1984 cor la predetta cooperativa chiesero i] trasferimento della proprietà della striscia di terreno di cvi alla transazione stessa;
della quale la DI RD chiese invece la rescissione per lesione ○ l'annullamento per pretesa temeraria Con sentenza del 18 giugno 1996 l'adito Tribunale di Messina trasferì ai soci della cooperativa ex art. 2932 C.C. la striscia di terreno in F quest one o liquidò cquitativamente in oro favore una penale dell'importo complessivo di lice 20.000.000 . Con la pronuncia ora gravata La Corte di . Appello ha respinto l'impugnazione proposta dalla DI RD avverso la suindicata decisione . In fatto la Corte ha rilevato che J essendo controversa la proprietà di un terreno Iicadente tra il fabbricato realizzato dalla cooperativa ed una via pubblica cor l'atto di transazione la l'obbligo di esequire in detto socictà assunsc 3 ' entro il 10 ottobre 1984 , dei lavori terreno ed in particolare di realizzarvi una strada + quindi di Trasferire alla cooperativa F per il prezzo di lire 2.500.000 la striscia di terreno J che sarebbe stata occupata calla estesa IT. 58 r strada con la penale di lire 30.000 al giorno d carico della società in caso di ritardo . La Corte ha ritenuto insussistente l'ipotesi transazionedeila Su pretesa temeraria di cui all'art. 1971 c.c. invocata dall'appellante osservando in diritto che essa prevede il doppio requisito dell'oggettiva temerarietà della pretesa di una delle parti e della consapevolezza di tale temerarietà ; il primo requisito non ricorreva perché non appariva infcndata la tesi della cooperativa di aver acquistato per usucapione il ' formalmente proprietà della società , del terreno quale la stessa cooperativa aveva il possesso i anche tuttavia a voler ritenere il contraric , J f Rancava la prova a carico della società del f dolo degli appellati Fra inammissibile ai sensi dell'art. 515 c.p.c. F perché non dedotta in primo grado , la domanda ai annullamento della transazione per violenza morale o dolo • 4 Mancava la prova dei presupposti di fatto , sulla base dei quali cra stata richiesta la riduzione della penale liquidata equitativamente dal Tribunale Per la cassazione di tale decisione ] a DI RD ha proposto ricorso affidato a cinque ' cui resistono con unico controricorso i Inotivi soggetti indicati in epigrafe . Gli altri intimati non hanno inveco svolto attività difensiva I controricorrenti hanno depositato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 102 e 111 c.p.c. per la mancata integrazione del giudizio di appello nei confront i di GH AT F che afferma essere stato parte del giudizio di primo grado . Il motivo è infondato . Dagli atti del processo che ben possono essere csaminati direttamente dalla Corte ossendo dedotto -WII error in procedendo risulta bensì che Cor. atzo di citazione cel 21 giugno 1985 l'attuale ricorrente convenne in giudizio anche il GH F como del resto essa stessa osserva a sostegno del motivo in esame la ricorrente trascura però di consideraro che con ordinanza del 5 giugno 1991 il 5 giudice istruttore dichiarò inesistenza giuridica de lla citazione de? predetto e пе dispose la rinnovazione che fu ritualmente eseguita dalla medesima DI Grande con citazione del 21.10.1991 J nei confronti di CU MA LU e CU Santi aventi causa del GH i quali sono stati parti anche del giudizio di appcllo , così come lo sono del presente giudizio 2. I 1 secondo C terzo motivo strettamente connc531 e , pertanto , da esaminare congiuntamente investor.o la durata del possesso ad usucapionem allegato dalla cooperativa e sulla base del quale le parti stipularono poi la transazione - la quale non Con tali mctivi la ricorrente e mostra anzi di condividere censura J l'affermazione della sentenza impugnata secondo J cui la notificazione de l'atto di citazione de' 1984 della società interruppe il decorso del termine ventennale richiesto dalla legge per I'usucapione Immobiliare - denuncia f COF. riferimento all'art. 360 n . 3 e 5 c.p.c. La dell'art. 1971 c.c. violazione vizi di motivazione e sostieno : коп essendo in effetti ' temeraria era la prelesa maturato detto termine in tal senso avanzata dalla cooperativa in una 6 fattispecie nella qualc essa ricorrente aveva documentalmente provato la proprietà dei bene controverso;
non era invece provato il contratto preliminar alla streçua del quale la Corte territoriale ha ritenuto di retrodatare lā decorrenza del possesso valido ā tal finc i contratto del quale 11 aveva f ha þ Mai nessun talché non si poteva dare per ammesso parlato ció che non era statc Перриге invocato dalla cooperativa;
la stessa Corte ha inoltro del tutto Irascurato l'esame del contenuto del rogite Picciollo del 26.5.1965 con rastante l'esistenza . tali circostanze conclamavano la del preliminare presenza dei requisiti di legge per l'annullamento del la transazione compreso i1 dolo della cooperativa illegittimamente invece disconosciuto I motivi sono inammissibili Come questa C.S. ha avuto occasione di affermare da ultimo con sent. n. 3797 del 1998 ) ( i l'annullamer o della transazione Su pretesa Lemeraria ai sensi dell'art. 1971 C.C. presuppore che la pretesa fatta valere dalla parte , nei cui sia confronti si chicde 1'annullamento i assolutamento ed obiettivamente infondata e che F 7 la stessa parte versi in dolo principi di diritto cui la sentenza impugnata ha inteso uniformarsi e che la slossa ricorrente mostra di condividere L'accertamento della temerarietà della pretesa , Г involge invece шпа in entrambi detti profili questione di fatto;
od in realtà le consure si di rigono propric alla soluzione di essa Qui la sentenza impugnata è pervenuta - pur non sotlacendo Su tali punti la sentenza che con riferimento all'atto di acquisto ( 1965 F operato dalla cooperativa od alla J notificazione ( 1984 ) de_la citazione il " ventennio utile per l'acquisto per usucapione dolla proprietà della confinante striscia di terreno non era maturato - ha ritenuto di non poter però escludere che il posscsso potesse essere iniziato prima апсота del suindicato acquisto J con i riliovo che non è infrequente la stipulazione prima deild compravendita di un contratto preliminare J con contestuale immissione in possesso del promissario acquirente Orbene se come la ricorrento afferma nessuno aveva mai parlato del proliminare se non F si afferma né risulta che esso fosse stato prodotto iin giudizio C se la sua esistenza era inoltre esclusa dal rogito CC del 26 giugno 1965 in forza del quale era stato trasferito alla cooperativa e solo a decorrere da tale data J cgni diritto sul terreno venduto + in Lali - censure ė ravvisabile il travisamento dei fatti e J rovocatorio ex art. 395 n. 4quindi ип errore J come tale da far valore nella diversa c.p.c. e competente sede giacché si addebita alla Corte territoriale di aver fondato la propria decisione sulla supposizione di fatti ( il contratto preliminare e contestuale immissione in possesso ) ' la cui verità era invece incontrastabilmente esclusa ( vedansi al riguardo da ultimo Cass. ' nn. 1195/00 5899 e 10475 del 2001 7965/02 ) F r richiedein tal sonao rilevante L'errore J oltre all'orronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la ندرت verità è incontrastabilmente esclusa ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un Catto la cui verità è positivamente stabilita : ipotesi quest'ultima f che peraltro non viene in che il factoconsiderazione nella specic } oggetto del pretoso errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata abbia pronunciato . Ciò deve escludersi nella specie . zano bensi tenuti i giudici del merito agli effetti dell'accertamento della temerarietà o menc della pretesa della cooperativa F a verificare se ' oggetto di talefoase maturata ' sucapione tuttavia , la mancata prova e perfincpretesa , ė allegazione del contratto preliminare F suppostc dalla Corte territoriale esclude che F possa laqualificarsi punto specifico controversc ritenuta decorrenza del possesso da data anteriore al rogito CC del 1965 ta dichiarato 3. I a Corte territoriale dell'art. 345 c.p.c. El inammissibile ai sensi secondo motivo di appello j con il quale 1'appellante si doleva dcl mancato annullamento della Transazione perché asseritamente conseguita con violenza morale o dolo punto della decisione con 1 investito dal quarto motivo del ricorso qualc la ricorrente deduce con riferimento r all'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione del citato + art. 315 . Il motivo è infondazo . Deve premettersi che la consura deve intendersi circoscrit a al solo mancato esame della domanda di annullamento per violenza : in Lal senso è infatti 10 ia frase virgolettata tratta dalla citazione di primo grado e riportala nel motivo in esame F e nello stesso senso è altresì la parte conclusiva della censura ■ Tanto precisato deve osservarsi che legittimamente il giudice del merito nell'esercizio del SUO potere dovere di ha ritenuto noninterpretazione della domanda proposta in primo grado la domanda in questione F giacché dal complesso dell'atto si desume che esso era diretto oltre che alla rescissione della transazione ex art. 1447 C.C. { profilo poi abbandonato perché evidentement c contrastante con 1' art.. 1970 C.C. } all'annullamento dell'atto stesso ex art. 1971 C.C. nel cui ambito detto giudice ha intoso ricondurre il generico r pure in riferimento alla " violenza esercitala esso contenuto 4. Con il quinto motivo la ricorrente si duole del fatto che i giudici del merito ncn abbiano rilevalo d'ufficio la nullità della transazione da futte le parti perché 70 sottoscritta la questioneinteressate e sottopongono all'esame di questa Corto ai sensi degli art. 1302 1384 1418 , 1421 , 1965 c. c. e 345 c.p.. F || I l motivo in astratto ammissibile perché la nullità de. contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in sede di legittimità ( art. F 1421 c.c. | è tuttavia in concreto inammissibile perché la rilevabilità d'ufficio , in tale sede F della nullità di un contratte non dedotta nel J giudizio di merito postula che la rclativa questione non richieda nuove indagini di fatto ( in tai senso F da ultimo Cass. ΠΠ. 569 e 8478 del 2000 j Nella specie relativa ad חנו contratto plurilaterale f la Corte dovrebbe accertare , agli + se la mancataeffctti di cui all'art. 1420 c. c. sottoscrizione di alcuni degli interessati travolga il contratto nella sua totalità o solo in parte : questione di fatto che involge l'accertamento F non consenti-o in questa sede di legittimità della volontà delle parti 5. Il ricorso è pertanto infondato Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione J liquidate in euro,。 128,00 oltre euro 3.000,00 12. tremila/00 ) di onorari in favore dei controricorrenti - Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte , 1'8 novembre 2002 . Il Presidente Il Consigliere est. Garian FiducinДайан Бесим IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Oggi 29 GEN. 2003 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista BORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta ia registrazione presso l'Agenzia 19-9-2003 delle Entrate di Roma 2 il Serie 4 al n. 31341 versate € 18076 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA Roberto Rieti + 13