Sentenza 19 luglio 2001
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- 1. Balcone: quali spese sono condominiali?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9839 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A R 9 7 T 1 . S T I 2 BBLICA ITALIANA . R G N E A ' R L 7 RTE SUPREM983 9 L AZIONE 01 6 NOME DEL POPOLO ITALIANO A 9 E D 1 D 0 I E - S T 3 N ggetto N E E E G S S G E I SEZIONE PRIMA CIVILE " E A SANZIONE L AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11978/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 22442 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. Ud. 03/05/2001 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: ST AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 12, presso l'avvocato MARVASI TOMMASO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOTOLO MONICA, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ASTI;
- intimata avverso la sentenza n. 98/98 del Pretore di ASTI, depositata il 10/06/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1173 udienza del 03/05/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Marvasi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo In data 4.2.1994 la Polizia Stradale di Asti eleva- va contravvenzione a carico di IO AS per violazione dell'art. 145 c.d.s in quanto transitando in Asti in piazza 1 maggio alla guida della propria auto- vettura Fiat Panda tg. To 16386 V aveva omesso di dare la precedenza alle vetture provenienti dalla sua de- stra. Avverso il verbale di contravvenzione, proponeva ricorso al Prefetto di Asti il AS contestando la data indicata dai verbalizzanti posto che i fatti contestati non si erano verificati il 4.2.1994 ma in un giorno imprecisato del 1995 e rilevando che al momento in cui era stata elevata la contravvenzione p.zza 1 Maggio era completamente intasata per cui egli, al fine di consentire il traffico, si era incuneato in un picco- lo spazio, così come avevano fatto altri automobilisti, per liberare sè e gli altri dall'ingorgo che, altrimen- 2 ti, non si sarebbe potuto sciogliere. Il Prefetto invece di archiviare gli atti emetteva ordinanza ingiunzione con la quale gli si intimava di pagare la somma di £ 216.000 per violazione dell'art. 145 commi 2 e 10 c.d.s. Avverso l'ordinanza ingiunzione proponeva ricorso il AS al Pretore di Asti reiterando le censure già proposte avanti al Prefetto. Il Pretore con sentenza in data 10.6.1998 respinge- va l'opposizione. Per la casazione della sentenza del Pretore propone ricorso, fondato su quattro motivi, IO Castellet- to. Non svolge attività difensiva il Prefetto di Asti. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente denunzia viola- y n a l l i J zione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in re- lazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva che avendo la Prefettura di Asti chiesto al- l'atto della precisazione delle conclusioni " dichia rarsi la nullità del verbale di contestazione e in via subordinata dichiarare inesistente la violazione ordi- nando in ogni caso l'archiviazione degli atti relativi all'impugnato verbale" il Pretore, per non incorrere nel vizio di ultrapetizione avrebbe dovuto attenersi a 3 tali richieste e non respingere l'opposizione. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero si Osserva che dagli atti di causa, che si possono esaminare essendo stato eccepita la violazione dell'art. 112 c.p.c., non risulta che siano mai state precisate da parte della Prefettura di Asti le conclu- sioni riportate nell'epigrafe della sentenza. Identiche conclusioni, sotto il profilo sia sostan- ziale che letterale sono al contrario contenute nel ri- corso presentato dal AS al Prefetto di Asti, talchè deve logicamente ritenersi che le conclusioni riportate nella copia dattiloscritta della sentenza siano il frutto di un errore di lettura del personale di cancelleria, tenuto altresì conto che nell'originale della sentenza scritta а mano dal Pretore, contestual- mente al dispostivo, e letta in udienza, non sono ri- portate le conclusioni in questione. Il primo motivo va quindi completamente disatteso. Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- ziore e falsa applicazione dell'art. 204 L. 285/1992, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Assume che in base al richiamato art. 204 L. 285/1992 il Prefetto avrebbe dovuto provvedere ad ar- chiviare gli atti о ad emettere ordinanza ingiunzione nel termine di 60 gg. Nella specie l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata pronunziata oltre gli indicati 60 giorni, posto che il verbale di contestazione è stato depositato il 30.3.1995 e l'ordinanza ingiunzione è stata emessa in data 13.6.1997. Il motivo è inammissibile soto due diversi profili e va quindi disatteso. Invero in relazione al primo profilo va rilevato che la questione dedotta con il motivo in esame non è stata dal ricorrente sottoposta, nel corso del giudizio di merito, all'esame del Pretore e non può quindi esse- re proposta per la prima volta nel giudizio di legitti- mità. In relazione al secondo profilo va precisato che la M censura contenuta nel motive è diretta avverso l'ordi- nanza ingiunzione e non avverso l'impugnata sentenza, per cui anche per questo diverso motivo non può essere presa in considerazione dal Collegio. Con il terzo motivo il AS censura l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa aplicazione del- l'art. 200 c.d.s., in riferimento all'art. 360 n 3 c.p.c. nonchè per omessa insufficiente e contradditto- ria motivazione su un punto decisivo della controver- sia. Rileva che, pur avendo il Pretore di Asti accertato 5 M che la data indicata nel verbale di contestazione era errata, ha ritenuto che tuttavia l'indicato errore non fosse rilevante posto che la contestazione era stata effettuata immediatamente per cui l'errata indicazione della data non aveva inciso sui diritti di difesa. L'assunto del giudice di merito è errato considera- to che l'incertezza sulla data rende incerta la decor- renza dei termini previsti dagli artt. 203 e 204 c.d.s., incidendo quindi sui diritti di difesa. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero va rilevato che la contestazione immediata delle infrazioni prevista dall'art. 200 c.d.s. ha la funzione principale di consentire al trasgressore la difesa immediata dei propri diritti, avendo questi il diritto di fare inserire nel verbale di contestazione le proprie osservazioni. Inoltre posto che una copia del verbale è consegna- ta al trasgressore, questi è fin dall'elevazione della contravvenzione a conoscenza della data in cui l'infra- zione è stata commessa, per cui è quindi in grado di tempestivamente i mezzi difensivi previstiazionare dall'ordinamento. Infine considerato che altra copia del verbale deve essere immediatamente consegnata all'ufficio ○ comando dal quale dipende il verbalizzante, ai sensi dell'art. 6 200 comma quattro c.d.s. la data dell'infrazione è CO- munque desumibile quanto meno dalla data del deposito che, dovendo essere immediato, deve essere effettuato senza ritardo e quindi nello stesso giorno in cui stata elevata la contravvenzione. Anche il terzo motivo va quindi respinto. Con il quarto motivo infine il ricorrente impugna la sentenza del Pretore per violazione e falsa applica- zione dell'art. 145 c.d.s., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Osserva che nella specie il teste escussO ha con- fermato che il AS si trovava a percorrere una rotonda sulla quale confluivano quattro strade cittadi- ne, tutte occupate da vetture, per cui se tutti i con- ducenti avessero dato la precedenza alle vetture prove- nienti da destra nessuno sarebbe stato più in grado di muoversi. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero l'art. 145 comma due del c.d.s dispone che allorchè le traiettorie di due veicoli stiano comunque per intersecarsi si deve dare la precedenza a chi pro- viene dalla destra. Tale principio trova deroga nella sola ipotesi in cui esistano cartelli stradali che dispongano diversa- mente, in conseguenza di apposite delibere del proprie- 7 tario della strada. Pertanto il Pretore avendo con indagine in fatto, non censurata nè censurabile nel giudizio di legittimi- tà, accertato che il ricorrente non ha dato la prece- denza ai veicoli provenienti dalla propria destra ha rettamente respinto il ricorso, applicando il principio su enunciato, non esistendo cartelli stradali che dero- gassero all' indicato principio di diritto. Pertanto il ricorso va interamente respinto. Nulla spese non essendosi il Prefetto di Asti CO- stituito in giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 3.maggio.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Baldassarre Mario Adamo Mario Adarna Boldenone CONE CORTE SUPE IL CANCELLERT Prima Sezione Grie Depositato in Cancelleria Luisa E N Мне Бартенето IO A 号 19 LUG. 2001. L Z L A E R INCANCELLIERETurre Proce D T IS 9 " . G 7 T E 1 R R 3 'A . A L N D L E 7 E 6 D T 9 I -1 N S E -5 N S 3 E E S * E I G A G E L 8