Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 3
Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come base del suo ragionamento in contrasto con la prova acquisita agli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., importando detto errore un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.
Nell'azione di regolamento di confini, diversamente dall'azione di rivendicazione, non vi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attiene all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza della linea di confine tra l'uno e l'altro. Nè la proposizione da parte del convenuto della eccezione di usucapione vale a snaturare l'azione di regolamento di confini proposta dall'attore in quanto con detta eccezione si fa valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l'incertezza sul confine, senza mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato "ex adverso". Nè, infine, la natura dell'azione può mutare per il fatto che l'attore chieda il rilascio di una zona determinata del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine.
In relazione alla finalità dell'azione di regolamento di confini, che è quella di imprimere certezza ad un confine obbiettivamente o subbiettivamente incerto tra due fondi, l'art. 950 cod. civ. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall'osservanza del principio "actore non probante reus absolvitur", poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali. In ogni caso, il giudice è tenuto ad accertare se sussista nei titoli l'univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l'eliminazione della denunciata incertezza.
Commentario • 1
- 1. Deliberazioni del C.N.F. e principio di legalità in materia disciplinareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5899 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato MARGHERITIS CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER SC & C. S.a.s. in persona del legale rapp.te ER AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato NOBILONI ROBERTO, che lo difende unitamente all'avvocato LAVATELLI MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 630/98 del Tribunale di COMO, depositata il 11/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Roberto NOBILONI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RA MELE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del 1^ motivo del ricorso, rigetto del 2^ motivo.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 6/10/1988 la s.a.s. Impresa RI RA e C. conveniva in giudizio SA EN esponendo di essere proprietaria di fondi in Tavernola confinanti con quelli di proprietà del convenuto e chiedendo accertarsi l'esatto confine, tra gli immobili dei quali era divenuta incerta la delimitazione dopo l'occupazione da parte del SA di porzione dei mappali 541/A e 542/A.
Il convenuto, costituitosi, sosteneva che l'attrice non aveva interesse ad agire posto che i confini tra le due proprietà erano ben individuati nei rispettivi titoli di provenienza ed agiva in via riconvenzionale per la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione delle porzioni immobiliari indicate nell'atto di citazione.
L'adito pretore di Corno, con sentenza 8/3/1995, statuiva in ordine al posizionamento del confine controverso e rigettava la domanda riconvenzionale.
Avverso la detta sentenza il SA proponeva gravame al quale resisteva la società appellata.
Il tribunale di Corno, con sentenza 11/5/1998, rigettava l'appello osservando: che era consolidato l'orientamento interpretativo volto a sottolineare la particolarità dell'azione di regolamento di confini diretta ad imprimere certezza ad un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, con finalità di rivendica spesso sussidiariamente perseguita e con possibilità per la parte convenuta di eccepire l'intervenuto acquisto per usucapione delle porzioni immobiliari controverse;
che in tale tipo di azione dovevano ritenersi conferiti al giudice poteri più ampi di quelli ordinari con facoltà di scegliere gli elementi probatori giudicati decisivi, con l'unica limitazione del carattere sussidiario da attribuire alle indicazioni delle mappe catastali, senza tuttavia poter prescindere dall'esame dei titoli di acquisto delle proprietà coinvolte e ciò in virtù della natura di duplice "vindicatio" dell'azione di regolamento di confini;
che nella specie, a fronte dell'istanza attorea di determinazione del confine tra i fondi in questione, l'appellante non aveva contestato la correttezza della linea di confine come catastalmente individuata (e poi ribadita in sede peritale) e non solo non aveva negato l'addebito dell'intervenuta occupazione di porzioni immobiliari site a cavallo della menzionata linea, ma aveva agito in via riconvenzionale per l'accertamento del proprio acquisto per usucapione di tali porzioni immobiliari;
che pertanto era corretta l'individuazione pretorile della linea di confine de qua in quella emergente dalle risultanze catastali e peritali;
che l'area oggetto dell'occupazione era costituita da un piazzale, di mq. 488, adiacente all'officina del SA il quale aveva asserito di avere utilizzato tale piazzale sin dal 1967 quale area di servizio, per l'ingresso e la manovra dei propri automezzi nonché per il deposito di materiale vario, con conseguente incontestato e pubblico consolidamento del proprio stato possessorio;
che tale asserzione non aveva trovato idoneo supporto probatorio per cui doveva essere confermata la pronuncia del pretore di rigetto della domanda riconvenzionale del SA.
La cassazione della sentenza del tribunale di Corno è stata chiesta da SA EN con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. La s.p.a. RA RI CO ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso SA EN denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. deducendo che il giudice è libero nel qualificare la domanda ma non può mutare gli elementi oggettivi della stessa come fissati dall'attore. Nella specie la società attrice, con l'atto di citazione, aveva individuato esattamente le porzioni dei fondi oggetto della richiesta di restituzione, sicché la domanda recuperatoria - anche se accompagnata da una generica istanza di delimitazione del confine tra i fondi - era oggettivamente determinata con conseguente applicazione della disciplina di cui all'articolo 948 c.c. Infatti l'attore, quando indica con certezza la parte del terreno che assume usurpata e della quale chiede la restituzione, esercita un'azione di rivendica. Il tribunale, quindi, ha errato nel qualificare l'azione esercitata dalla società RI come di regolamento di confini e nel risolvere la vertenza sulla scorta delle semplici risultanze catastali, laddove la detta società avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa gravante sull'attore in rivendicazione.
Il motivo non è inammissibile come sostenuto dalla resistente secondo la quale sulla questione relativa all'interpretazione ed alla qualificazione della domanda proposta dalla s.a.s. RI si sarebbe formato il giudicato per non essere stata prospettata tale questione nei motivi di gravame innanzi alla corte di appello. In proposito è sufficiente osservare che il giudicato può formarsi sulla qualificazione della domanda, o su altra questione in diritto o in fatto, solo se la qualificazione o la questione abbiano formato oggetto di contestazione e sul punto deciso non vi sia stata impugnazione. Nella specie la qualificazione della domanda della società RI non è stata specificamente affrontata e decisa con apposita pronuncia dal pretore in primo grado e, poi, dal tribunale in sede di gravame.
Il motivo è quindi ammissibile: è però infondato.
La Corte - letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi difensive delle parti nei giudizi di primo e di secondo grado - ritiene insussistente la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. e concorda con la decisione dei giudici del merito i quali hanno deciso la controversia ritenendo esercitata dalla società RI un'azione di regolamento di confini di cui all'articolo 950 c.c. e non un'azione di rivendicazione ex articolo 948 c.c.
È noto che le dette due azioni si distinguono tra loro in quanto, mentre con la prima l'attore, sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale della cosa stessa, con la seconda, invece, tende soltanto a far accertare quale sia l'esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva, incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto. La rivendica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre nell'azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene solo alla delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza del confine oggettiva (cioè derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (ossia provocata dall'assunto dell'attore di non corrispondenza tra confine apparente e quello reale). L'azione di regolamento di confini - caratterizzata dall'incertezza dei confini e dalla certezza della situazione giuridica delle parti - non perde poi la sua natura ricognitiva ne' nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta, ne' per effetto dell'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto con la quale questi non contesta l'originario titolo di proprietà della controparte ma si limita ad esporre una situazione sopravvenuta idonea, se ritenuta fondata, ad eliminare la situazione di incertezza del confine.
È pertanto correttamente qualificata "actio finium regundorum" e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per l'intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un inevitabile effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni in ordine alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenza di questa Corte 27/5/1997 n. 4703). Nel caso di specie si è appunto verificata la situazione di conflitto tra fondi non risultando in contestazione tra le parti i titoli di proprietà dei fondi confinanti. In particolare lo scopo dell'azione proposta dalla società RI - come emerge con evidenza dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nel quale si fa espresso riferimento al contrasto ed all'incertezza sull'esatto confine tra i mappali di proprietà delle parti - è quello della determinazione quantitativa dell'oggetto delle proprietà dei confinanti nella presupposta validità ed efficacia dei titoli di acquisto delle parti. Il SA, a sua volta, non ha contestato il titolo posto dalla società attrice a fondamento della sua domanda: mai quindi è venuto a profilarsi tra la società RI ed il SA un conflitto tra i titoli di proprietà non posti in discussione.
I giudici del merito hanno pertanto correttamente tenuto conto delle tesi difensive prospettate dalle parti al fine dell'esatta interpretazione del contenuto delle istanze proposte e della qualificazione giuridica da dare ai fatti da ciascuna parte dedotti:
di conseguenza il tribunale è rimasto nell'ambito del petitum e della causa petendi e si è attenuto al thema decidendum comprendente l'azione di regolamento di confini.
In definitiva deve ritenersi ineccepibile la qualificazione giuridica attribuita dal tribunale alla domanda proposta dalla s.a.s. RI:
da ciò deriva che devono ritenersi corrette le conseguenze che da tale esatta premessa il giudice di secondo grado ha tratto in tema di onere della prova.
Con il secondo motivo di ricorso SA EN denuncia: violazione degli articoli 950, 948 e 1158 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione;
violazione dell'articolo 116 c.p.c. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è censurabile sia sul punto in cui ha ritenuto possibile il ricorso alla mappa catastale, per la determinazione del confine, senza osservare l'ordine delle prove desumibile dall'articolo 950 c.c., sia nella parte in cui - ponendosi in contrasto con le deposizioni testimoniali e stravolgendo le dichiarazioni dei testi escussi - ha ritenuto infondata la domanda di esso SA di riconoscimento della proprietà della aree in contestazione per effetto del possesso utile ad "usucapionem". Anche questo motivo è infondato.
In relazione alla censura concernente il criterio adottato dal tribunale per la determinazione del confine tra i fondi in questione è appena il caso di rilevare che, nell'azione di regolamento di confini, la prova dell'appartenenza all'uno o all'altro proprietario confinante della striscia di terreno contestata può essere fornita, a norma del secondo comma dell'articolo 950 c.c., "con ogni mezzo". Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce altresì che "in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene alle mappe catastali".
Secondo i principi in proposito costantemente affermati nella giurisprudenza di questa Corte, l'azione di regolamento di confini si configura come una "vindicatio duplex incertac partis" nel senso che, ai fini dell'incidenza probatoria, la posizione dell'attore e quella del convenuto sono sostanzialmente eguali, incombendo a ciascuno di essi di allegare, e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice - svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur" - ha un amplissimo potere di scelta e valutazione dei mezzi probatorì acquisiti al processo, salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità delle prove disponibili, il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali. In ogni caso la prima indagine che il giudice è tenuto a compiere è quella volta ad accertare se sussista nei titoli l'univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi, anche indiretti, atti a consentire l'eliminazione della denunciata situazione di incertezza., Inoltre la parte, la quale si dolga che il giudice del merito per accertare il confine tra due fondi abbia utilizzato le risultanze catastali, ha l'onere di indicare gli specifici elementi probatori alla cui stregua emergerebbe la linea di confine controversa.
Nella specie il tribunale si è attenuto ai detti principi giurisprudenziali di questa Corte ed ha coerentemente ritenuto di dover confermare la decisione del giudice di primo grado e ciò in quanto il SA non aveva contestato la correttezza della linea di confine "come catastalmente individuata" - e "a sua volta ribadita in sede peritale" - con riferimento alle intestazioni catastali dei fondi in questione e, quindi, ai dati al riguardo emergenti dai titoli esibiti dalle parti.
Le conclusioni cui è pervenuto il tribunale - dopo un incensurabile apprezzamento di merito - sono ineccepibili tenuto conto della mancanza di eccezioni sostanziali da parte del SA in ordine alla linea di confine risultante dal titolo di acquisto esibito - dalla società RI e posto a base della domanda di regolamento di confini. Sul punto bisogna evidenziare che i dati catastali risultanti dall'atto contrattuale sono da considerare espressione della volontà dei contraenti circa l'oggetto del negozio traslativo e, quindi, fonte delle successive risultanze catastali alle quali, di conseguenza, il giudice può far ricorso non come elemento probatorio meramente sussidiario ai fini della determinazione della linea di confine.
Occorre infine segnalare che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta - ne' è stato dedotto in ricorso - che il SA nei motivi di appello abbia indicato gli specifici elementi probatori non esaminati dal pretore ed idonei a individuare la linea di confine controversa difforme da quella indicata nella decisione del giudice di primo grado.
La parte della censura in esame - relativa al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal SA avente ad oggetto il riconoscimento della proprietà della aree in contestazione per effetto del possesso utile ad "usucapionem" - è palesemente infondata risolvendosi, pur se titolata come vizi di motivazione e come violazione di legge, essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento, in particolare, alle deposizioni dei testi escussi) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto:
il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda la decisione dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza ali elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi" ma non quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione.
Come più volte affermato da questa Corte, l'accertamento relativo al possesso ad usucapionem manifestato nei suoi elementi costitutivi, alla rilevanza delle prove, alla validità ed alla univocità degli elementi probatori raccolti circa il possesso idoneo ai fini dell'usucapione, al decorso ed alla determinazione del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto - come nel caso in esame - da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Il tribunale - con corretto apprezzamento di merito in relazione alle prove testimoniali acquisite e ad elementi presuntivi e logici - ha coerentemente affermato che non risultava confortata da idonei elementi probatori la tesi del SA di aver sin dal 1967 utilizzato l'arca in questione "con conseguente incontestato e pubblico consolidamento del proprio stato possessorio".
Il giudice di secondo grado è pervenuto alla detta conclusione attraverso, argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite. Il tribunale ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Le censure mosse dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità con riferimento all'asserita erroneità in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare le risultanze istruttorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate.
Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico e completo delle risultanze probatorie (dichiarazioni rese dai testi escussi) che sarebbero state erroneamente esaminate o trascurate dal giudice di appello: solo nella memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c. il ricorrente ha inammissibilmente riportato per esteso le deposizioni testimoniali raccolte nei giudizi di merito. La detta omissione non consente ne' di valutare - in base esclusivamente ad alcune isolate parti - il senso complessivo delle dette risultanze istruttorie, ne' di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente.
Il SA, infine, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi alla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 27/3/1999; 28111/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 129.100, oltre lire 3.000.000 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001