Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5899
CASS
Sentenza 20 aprile 2001

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Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come base del suo ragionamento in contrasto con la prova acquisita agli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., importando detto errore un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Nell'azione di regolamento di confini, diversamente dall'azione di rivendicazione, non vi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attiene all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza della linea di confine tra l'uno e l'altro. Nè la proposizione da parte del convenuto della eccezione di usucapione vale a snaturare l'azione di regolamento di confini proposta dall'attore in quanto con detta eccezione si fa valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l'incertezza sul confine, senza mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato "ex adverso". Nè, infine, la natura dell'azione può mutare per il fatto che l'attore chieda il rilascio di una zona determinata del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine.

In relazione alla finalità dell'azione di regolamento di confini, che è quella di imprimere certezza ad un confine obbiettivamente o subbiettivamente incerto tra due fondi, l'art. 950 cod. civ. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall'osservanza del principio "actore non probante reus absolvitur", poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali. In ogni caso, il giudice è tenuto ad accertare se sussista nei titoli l'univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l'eliminazione della denunciata incertezza.

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  • 1Deliberazioni del C.N.F. e principio di legalità in materia disciplinareAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 giugno 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5899
Data del deposito : 20 aprile 2001

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