CASS
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2025, n. 6546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6546 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER QU nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 29/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6546 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a AS RA con sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale il giorno 3 novembre 2010 (divenuta irrevocabile in data 9 giugno 2011), per avere commesso un reato nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza con la quale era stato concesso detto beneficio. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Andrea Salcina, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, comma 1, e 179 del codice di rito per l'omessa notifica del verbale di udienza del 10 luglio 2023 (che aveva disposto il rinvio del procedimento camerale alla udienza del 13 settembre 2023 nella quale la Corte territoriale si era poi riservata la decisione) e del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio nei suoi confronti con la conseguente nullità dell'ordinanza medesima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, come risulta dagli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato), al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, il verbale di rinvio alla udienza del 13 settembre 2023 risulta essere stato notificato a mani di AS RA, il giorno 25 luglio 2023, dai Carabinieri di Corigliano Calabro Centro, di talché egli era a conoscenza del procedimento di esecuzione instaurato nei suoi confronti su richiesta del Pubblico ministero. Al riguardo deve ricordarsi che, in tema di procedimento di esecuzione, l'eventuale incompletezza dell'avviso di udienza che non contenga l'oggetto del 2 procedimento costituisce una nullità generale a regime intermedio ex art.178, comma 1, lett. e cod. proc. pen. che, in quanto tale, deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre: Sez. 3, n. 18070 del 14/02/2003, Rv. 224752 - 01). Ciò posto, alla udienza camerale tenutasi il giorno 13 settembre 2023 il ricorrente (nonostante la notifica da lui ricevuta il 25 luglio 2023) non era presente, mentre il difensore si era opposto alla richiesta di revoca avanzata dall'organo dell'esecuzione, senza però nulla eccepire rispetto alla notifica del decreto di fissazione della udienza camerale, con la conseguenza che gli eventuali vizi riguardanti la non completezza dell'avviso di fissazione di udienza vanno intesi come sanati. 3. In conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6546 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a AS RA con sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale il giorno 3 novembre 2010 (divenuta irrevocabile in data 9 giugno 2011), per avere commesso un reato nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza con la quale era stato concesso detto beneficio. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Andrea Salcina, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, comma 1, e 179 del codice di rito per l'omessa notifica del verbale di udienza del 10 luglio 2023 (che aveva disposto il rinvio del procedimento camerale alla udienza del 13 settembre 2023 nella quale la Corte territoriale si era poi riservata la decisione) e del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio nei suoi confronti con la conseguente nullità dell'ordinanza medesima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, come risulta dagli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato), al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, il verbale di rinvio alla udienza del 13 settembre 2023 risulta essere stato notificato a mani di AS RA, il giorno 25 luglio 2023, dai Carabinieri di Corigliano Calabro Centro, di talché egli era a conoscenza del procedimento di esecuzione instaurato nei suoi confronti su richiesta del Pubblico ministero. Al riguardo deve ricordarsi che, in tema di procedimento di esecuzione, l'eventuale incompletezza dell'avviso di udienza che non contenga l'oggetto del 2 procedimento costituisce una nullità generale a regime intermedio ex art.178, comma 1, lett. e cod. proc. pen. che, in quanto tale, deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre: Sez. 3, n. 18070 del 14/02/2003, Rv. 224752 - 01). Ciò posto, alla udienza camerale tenutasi il giorno 13 settembre 2023 il ricorrente (nonostante la notifica da lui ricevuta il 25 luglio 2023) non era presente, mentre il difensore si era opposto alla richiesta di revoca avanzata dall'organo dell'esecuzione, senza però nulla eccepire rispetto alla notifica del decreto di fissazione della udienza camerale, con la conseguenza che gli eventuali vizi riguardanti la non completezza dell'avviso di fissazione di udienza vanno intesi come sanati. 3. In conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.