CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4753/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Eredi Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1374/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 15 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3691 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7627/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Per parte appellata alle ore 11:30 nessuno è presente in udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1374/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sez. 15 – in data 11.12.2024 e depositata il 27.01.2025 - con la quale si accoglieva il ricorso della contribuente con condanna alle spese di lite – il Comune di Pozzuoli ha proposto il presente appello deducendo il seguente motivo di gravame.
Con il proprio motivo di appello, parte appellante, pur prestando parziale acquiescenza alla sentenza gravata laddove riconosce l'esenzione IMU relativamente al saldo dell'annualità 2020, in conformità alla normativa emergenziale di cui all'art. 9 DL 137/2020, ne contesta la parte dispositiva che, in realtà, in accoglimento della richiesta della società contribuente, conclude addirittura per l'annullamento dell'intero tributo (quindi, anche, dell'importo richiesto in acconto), in contrasto con la stessa disciplina emergenziale richiamata che, in presenza dei requisiti, ha previsto l'esenzione dal pagamento soltanto per la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intera annualità 2020 e non, anche, di quanto dovuto a titolo di acconto.
La parte appellata si è costituita in giudizio, riportandosi a tutto quanto già dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, deve rilevarsi che, effettivamente, i giudici di primo grado, nell'accogliere il motivo di ricorso proposto dalla società contribuente, hanno proceduto – in adesione alle conclusioni di parte ricorrente – all'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, laddove la disciplina normativa emergenziale richiamata prevede, solamente, in presenza del presupposto dell'esercizio delle attività riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato n. 1 e a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (nel caso di specie, l'attività di gelateria e pasticceria), la non debenza della seconda rata dell'imposta IMU.
Appare, pertanto, meritevole di riforma la soluzione raggiunta dai Giudici di primo grado, dovendosi limitare l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato nella sola parte relativa agli importi richiesti a titolo di seconda rata IMU per l'annualità in questione
La parziale reciproca soccombenza impone di ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato nella sola parte relativa agli importi richiesti a titolo di seconda rata IMU oltre sanzioni e interessi. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025
Il Presidente estensore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4753/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Eredi Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1374/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 15 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3691 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7627/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Per parte appellata alle ore 11:30 nessuno è presente in udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1374/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sez. 15 – in data 11.12.2024 e depositata il 27.01.2025 - con la quale si accoglieva il ricorso della contribuente con condanna alle spese di lite – il Comune di Pozzuoli ha proposto il presente appello deducendo il seguente motivo di gravame.
Con il proprio motivo di appello, parte appellante, pur prestando parziale acquiescenza alla sentenza gravata laddove riconosce l'esenzione IMU relativamente al saldo dell'annualità 2020, in conformità alla normativa emergenziale di cui all'art. 9 DL 137/2020, ne contesta la parte dispositiva che, in realtà, in accoglimento della richiesta della società contribuente, conclude addirittura per l'annullamento dell'intero tributo (quindi, anche, dell'importo richiesto in acconto), in contrasto con la stessa disciplina emergenziale richiamata che, in presenza dei requisiti, ha previsto l'esenzione dal pagamento soltanto per la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intera annualità 2020 e non, anche, di quanto dovuto a titolo di acconto.
La parte appellata si è costituita in giudizio, riportandosi a tutto quanto già dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, deve rilevarsi che, effettivamente, i giudici di primo grado, nell'accogliere il motivo di ricorso proposto dalla società contribuente, hanno proceduto – in adesione alle conclusioni di parte ricorrente – all'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, laddove la disciplina normativa emergenziale richiamata prevede, solamente, in presenza del presupposto dell'esercizio delle attività riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato n. 1 e a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (nel caso di specie, l'attività di gelateria e pasticceria), la non debenza della seconda rata dell'imposta IMU.
Appare, pertanto, meritevole di riforma la soluzione raggiunta dai Giudici di primo grado, dovendosi limitare l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato nella sola parte relativa agli importi richiesti a titolo di seconda rata IMU per l'annualità in questione
La parziale reciproca soccombenza impone di ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato nella sola parte relativa agli importi richiesti a titolo di seconda rata IMU oltre sanzioni e interessi. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025
Il Presidente estensore