Sentenza 27 marzo 1999
Massime • 1
Con riguardo al rapporto di lavoro dei ferrotranvieri, mentre prevale - rispetto alla normativa ordinaria (art. 2103 cod. civ.) - la disciplina speciale (art. 18 del R. D. n. 148 del 1931) dettata per la promozione alla qualifica superiore in caso di svolgimento di mansioni più elevate, viceversa è applicabile la normativa ordinaria posta dal menzionato art. 2103 quanto al trasferimento del lavoratore dal proprio posto di lavoro, che quindi può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, atteso che la disposizione speciale (art. 20 del citato R. D. n. 148 del 1931), che consente il trasferimento alla sola condizione dell'esistenza, nella sede di destinazione, di servizi o uffici dell'azienda, non è incompatibile con l'enunciata disposizione codicistica e quindi non esclude - ed anzi impone - la compresenza di esigenze tecnico - produttive.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1999, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo GENGHINI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
STP - SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA n.24, presso Cav. LUIGI GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato ITALO PORCARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OB CE, AN IO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GIORDANI n.22, presso lo studio dell'avvocato CE FABBRI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI RENNA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
IA IP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1682/96 del Tribunale di LECCE, depositata il 01/08/96, R.G.N. 665/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/98 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Italo PORCARI;
udito l'Avvocato Luigi RENNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lecce, depositato il 15.9.1994, RT ES, CI PA e NE IO, dipendenti della Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto, esponevano che, assunti inizialmente con la qualifica di bigliettai, definita ad esaurimento ai sensi della legge n.270/88, si erano riqualificati conseguendo la patente D, tanto da essere inquadrati nella qualifica di conducenti di linea a decorrere dal 1^ gennaio 1994. Aggiungevano che, sebbene avessero sempre avuto residenza lavorativa in Gagliano del Capo, con i provvedimenti di assegnazione delle nuove mansioni del 12.1.1994 era stata loro assegnata soltanto temporaneamente la stessa residenza, tanto che, con successivi provvedimenti del 25.2.1994, era stata agli stessi attribuita in via definitiva come residenza di lavoro quella di Veglie. Deducevano, in proposito, l'illegittimità dei disposti trasferimenti, poiché erano stati applicati i criteri previsti dall'art. 19 all.A del R.D. n. 148/1931, senza tener conto che, essendosi riqualificati conducenti di linea ed avendo sempre avuto residenza lavorativa in Gagliano del Capo, non potevano essere trasferiti, in assenza di esigenze tecnico - produttive, sulla base soltanto di accordi sindacali.
Osservavano, altresì, che il criterio fissato dall'art. 19 citato (anzianità di ruolo), richiamato dal Regolamento e dagli accordi sindacali del 15.1.1992 e del 4.3.1992, sarebbe dovuto essere applicato ai conducenti di linea soltanto dopo l'assegnazione delle residenze di servizio ai bigliettai riqualificati come autisti. In via subordinata, rilevavano l'illegittimità, sotto il profilo della irragionevolezza, del solo criterio dell'anzianità di ruolo, non essendo stata valorizzata l'anzianità di servizio per l'assegnazione delle residenze resesi vacanti.
Sottolineavano, comunque, l'intento dscriminatorio dei disposti trasferimenti, per essere stata assegnata la stessa residenza di servizio ad altri agenti bigliettai, riqualificati come conducenti di linea, al di fuori della procedura concorsuale.
Ritenevano, infine, inapplicabile il criterio previsto dal citato art.19, poiché si era consentito che potessero concorrere, con maggiori titoli preferenziali, conducenti di linea assunti nel 1989, quando, invece, con la soppressione degli agenti bigliettai, si sarebbe dovuto procedere tempestivamente alla loro riqualificazione. Chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata l'illegittimità dei trasferimenti disposti con lettere del 25.2.1994 e che, per l'effetto, fosse riconosciuto il loro diritto a svolgere le mansioni di conducenti di linea presso la residenza di Gagliano del Capo. Costituitasi, la S.T.P. contestava le avverse deduzioni, sottolineando di avere sempre adeguato il proprio comportamento agli accordi intervenuti in sede sindacale;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Con sentenza dell'11.7.1995, il Pretore, ravvisando nel denunciato comportamento della Società, ancorché attuativo di accordi sindacali, da ritenersi, nella specie, affetti da nullità, una violazione dell'art. 2103 c.c., in quanto implicante trasferimenti non consentiti, accoglieva la domanda. E tale decisione veniva confermata dal Tribunale di Lecce, con sentenza del 7.5/1.8.1996., in seguito ad appello proposto dalla S.T.P. in data 14.9.1995. Ricorre per cassazione la Società Trasporti pubblici di Terra d'Otranto S.p.A. sulla base di tre motivi.
Resistono RT ES e NE IO con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art.384 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dai resistenti, di inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato ai loro difensori in un unica copia per tutti e tre gli appellati. Come è noto, in tema di notificazione dell'atto d'impugnazione a più parti rappresentate dal medesimo procuratore, la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dai resistenti (tra le tante :
Cass.29.9.1993 n. 9767; Cass. 15.2.1995 n. 1614) aveva, fino ad epoca recente, costantemente ritenuto che la notificazione avvenuta presso tale procuratore mediante consegna di una sola copia o, anche di un numero di copie inferiore a quello delle parti cui l'atto era destinato, fosse giuridicamente inesistente e non già affetta da nullità, stante l'incertezza assoluta circa l'identità della parte cui l'atto era diretto.
Conseguenza di tale impostazione è stata, per un verso, la esclusione sia della sanatoria per effetto della rinnovazione della notificazione ex art.291 c.p.c., sia del ricorso all'integrazione del contraddittorio ex art.331 c.p.c., e, per altro verso, l'attribuzione al perfezionamento del contraddittorio, conseguito mediante la costituzione in giudizio dei convenuti (ovvero, nel procedimento di legittimità, con la notificazione del controricorso), di efficacia esclusivamente ex nunc (ossia dal momento del compimento di tale attività) al fine della tempestività dell'impugnazione. Tale costante orientamento, di recente avversato da Cass.29.7.1995 n. 8372, è stato sottoposto a revisione dalle S.U. di questa Corte, che, con sentenza del 10.10.1997 n. 9859, ha convincentemente argomentato che la notificazione non può considerarsi inesistente, ma affetta da nullità, qualora risulti - come nella situazione ipotizzata - che l'atto sia stato consegnato al soggetto abilitato a riceverlo, che i soggetti destinatari siano indicati nell'atto notificando, che il luogo ove è effettuata la notifica è quello ove la stessa deve essere effettuata;
ciò in quanto la consegna di un numero di copie dell'atto inferiore al numero dei destinatari non può essere considerato come mancanza di un elemento costitutivo essenziale della notificazione che consente di affermare che la stessa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito - nel qual caso soltanto potrebbe correttamente parlarsi di "inesistenza" -, ma induce a ritenere che si è in presenza di un atto di notificazione affetto da nullità. In presenza di nullità della notificazione - e non di sua inesistenza - il relativo vizio può essere sanato con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c. mediante consegna del numero delle copie mancanti.
Nel caso di specie, risulta che, pur in presenza di notificazione del ricorso per cassazione in unica copia per tutti e tre gli appellati, due di questi (RT ES e NE IO) si sono ritualmente costituiti, mentre nei confronti del terzo (CI PA) è stato integrato il contraddittorio, mediante specifica notificazione, in data 27.4.1998, dello stesso ricorso (avvenuta, in pari data, anche nei confronti di RT ES).
La sollevata eccezione va, pertanto, disattesa.
Va disatteso anche il primo motivo di ricorso, con cui la Società deduce violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. ed omessa motivazione (art.360 n.5 c.p.c.), lamentando che, pur avendo chiesto, sia "nella memoria di primo grado (capitolo istruttorio finale) sia nelle conclusioni del suo ricorso in appello", di potere dimostrare i propri assunti anche con prova orale, indicando tre testi da sentire, tale istanza sarebbe rimasta del tutto priva di riscontro. Invero, costituisce ormai ius receptum che, qualora venga denunziata, in sede di legittimità, la mancata ammissione di un mezzo di prova da parte del giudice di merito - il quale peraltro non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente la richiesta di mezzi istruttori avanzata dalle parti qualora la superfluità degli stessi possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata - è necessario che vengano fornite, da parte del ricorrente, specifiche indicazioni in ordine alle circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo - che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto, senza che alla genericità e lacunosità delle stesse possa sopperirsi con indagini integrative e con elementi ricavati aliunde - sulla decisività della prova medesima, decisività che deve essere tale da far ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità che dette circostanze, se dimostrate, avrebbero comportato una diversa decisione (Cass.25.5.1995 n. 5742). Nella specie, la genericità dell'oggetto della prova rende, con tutta evidenza, impossibile ogni controllo sulla decisività della stessa, imponendo, per ciò stesso, di ritenere la censura priva di consistenza.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce omessa decisione e omessa motivazione, art.360 n.5 c.p.c., violazione dell'art.1 12 c.p.c. sotto altro profilo.
Più precisamente, la Società sostiene di essersi attenuta, nella assegnazione delle sedi resesi vacanti, al criterio dell'anzianità di ruolo e a non quello dell'anzianità di servizio (che avrebbe consentito ai tre lavoratori di permanere nella propria sede), così come stabilito dagli accordi sottoscritti dal sindacato di appartenenza dei tre conducenti e che, nonostante la richiesta di provare tale circostanza, non vi era stata alcuna pronuncia in proposito.
Anche questo motivo è infondato.
Invero, nella impugnata sentenza non si pone affatto in dubbio la impegnatività degli accordi sindacali in oggetto. sotto il profilo evidenziato dalla ricorrente, rispetto ai tre appellati, sostenendosi invece - conformemente alla tesi del Pretore - la illegittimità - e, quindi, per questo aspetto, la non vincolatività - di quelle disposizioni poste in contrasto con l'art.13 della L. 300/70, che esclude la possibilità per il datore di lavoro di trasferire un proprio dipendente da una unità produttiva ad un altra "se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive". Tale assunto - ove beninteso si accolga il presupposto (contestato dal ricorrente con il motivo che segue) dell'applicabifità, in tema di trasferimento del lavoratore, del richiamato art. 13 al rapporto di lavoro degli autoferrotrativieri- appare del tutto corretto, poiché i diritti del lavoratore alle mansioni e alla sede, così come delineati dall'art.2103 c.c., nel testo novellato dall'art.13 cit., rientrano, salve le pattuizioni più favorevoli, nella categoria dei diritti indisponibili, con la conseguenza che le preventive pattuizioni, siano esse individuali o anche collettive, derogative della disciplina legale in materia di mansioni e trasferimenti, sono colpite dalla sanzione della nullità assoluta (Cass.
3.3.1983 n. 156). Con il terzo motivo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art.360 n.5 c.p.c.), travisamento di fatti, violazione del principio di specialità (art. 15 preleggi ), erronea e falsa applicazione dell'art.2103 c.c. in riferimento all'art.20 R.D.L. n. 148/1931 ed al Regolamento S.T.P. del marzo 1981; violazione dell'art.41 della Cost. In particolare, assume la Società che sia in primo grado che in grado d'appello aveva negato che la "residenza di servizio", disciplinata dal regolamento delle assegnazioni del marzo 1981, fosse assimilabile al concetto di "unità produttiva" di cui all'art. 13 Stat. Lav, e art.2103 c.c. ovvero a quello di residenza-trasloco di cui all'art.20 R.D.L.148/1931. rinnovando la richiesta di provare, con interrogatorio formale e testi, "come i gruppi e le zone non fossero articolazioni autonome, non possedessero autonomia tecnico- funzionale, amministrativa, finanziaria, decisionale etc, etc.". Aggiunge che la sentenza impugnata, al fine di giustificare l'applicazione dell'art.2103 c.c. al caso in esame, ha ritenuto che tale norma, di carattere generale, integri quella speciale di cui all'art.20 R.D.L. 148/1931; ma ciò erroneamente in quanto, " a parte che, ex art. 11 preleggi, si argomenta che le norme integrative sono tali solo quando espressamente rendano espliciti precetti sottintesi nelle disposizioni principali (Sez. Un.
7.2.1989 n. 733) e che quindi non si può avere integrazione tra una lex speciale e una generale", la norma speciale di cui all'art.20 R.D.L., disponendo che "Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa" , non avrebbe alcun bisogno di essere integrata, giacché "essa semmai chiarisce meglio come dovrebbe essere intesa la tormentata definizione di unità produttiva;
luoghi ove esistano servizi o uffici aziendali, cioè articolazioni autonome di essa". La censura, pur nelle sue svariate articolazioni, è priva di pregio. Giova in proposito rammentare che, come è stato ripetutamente chiarito da questa Corte, il rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ha natura particolare in quanto costituisce una forma intermedia tra l'impiego pubblico e l'impiego privato, e, come tale, è soggetto alla normativa speciale di cui al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, al relativo Regolamento all.A ed alle successive leggi di interpretazione, modificazione ed estensione, normativa che nel suo complesso integra un corpus compiuto ed organico (Cass.
6.5.1995 n. 4953, Cass.
3.7.1979 n. 3710). Tale qualificazione è stata sempre riaffermata dal giudice di legittimità, allorché si è trattato di escludere l'applicabilità al rapporto de quo di specifiche disposizioni dello Statuto dei lavoratori, sicuramente incompatibili con le esigenze della sicurezza e della regolarità dei trasporti confluenti in quell'interesse pubblico sotteso alla "specialità" della disciplina e restie, come tali, ad essere assorbite da quelle disposizioni di diritto comune con esse contrastanti. Tra queste , in prima linea, quella parte dell'art. 13 dello Statuto diretta, per un verso, mediante l'affermazione del principio della promozione automatica, a sottrarre il lavoratore da forme di anomala utilizzazione ed indebito sfruttamento, ma, per altro verso, suscettibile di un uso fraudolento e speculativo, ove non sottoposto al controllo dell'imprenditore privato, sicuramente più penetrante ed interessato rispetto a quello esercitato dal datore di lavoro "pubblico".
Ragioni di coerenza hanno portato poi ad affermare in linea di principio che il carattere di completezza della disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e la peculiare natura di detto rapporto, quale forma intermedia tra l'impiego pubblico e l'impiego privato ostano all'applicazione delle regole poste in via generale a tutela dei prestatori di lavoro subordinato dalla legge n.300 del 1970, per la preclusione sancita dall'art.37 della medesima legge, qualora la materia sia diversamente regolata da norme speciali".
Senonché, ad avviso di questa Corte, il problema della "specialità" della disciplina in esame e della sua impermeabilità alle regole di diritto comune deve impostarsi in termini dinamici, in relazione cioè al perdurare o meno della congruità delle ragioni di deviazione dai principi generali.
È questo un percorso già seguito e. sotto certi aspetti, tracciato dalla stessa Corte costituzionale che, in materia di rapporto di lavoro nautico, ha osservato che, nell'ipotesi di successione di una legge speciale, non è vera in assoluto la massima lex posterior generalis non derogat priori speciali, giacché i limiti del detto principio vanno, in effetti, di volta in volta, sempre verificati alla stregua dell'intenzione del legislatore;
e che non è escluso che in concreto l'interpretazione della voluntas legis, da cui dipende la soluzione dell'indicato problema di successione di norme, evidenzi una latitudine della legge, generale posteriore, tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di leggi speciali che restano in tal modo tacitamente abrogate (v.Corte cost. 19 febbraio 1976 n. 29, che ha sancito l'applicabilità alle controversie concernenti i rapporti di lavoro nautico della competenza del pretore e, più in generale del nuovo rito del lavoro, sul presupposto che la legge 11 agosto 1973 n. 533, recante norme per le controversie in materia di lavoro, abbia tacitamente abrogato l'art. 603 cod. nav. e le norme collegate - artt. da 604 a 609 a da 591 a 598 cod nav- secondo cui le controversie di lavoro della gente del mare sono devolute alla competenza del comandante di porto o, in caso che superino le lire 100.000 di valore, a quella del tribunale e sono disciplinate dal codice della navigazione).
Ancora più avanzata nella direzione delineata è la più recente sentenza (Corte cost. 3 aprile 1987 n. 96). che ha sancito l'applicabilità al lavoro nautico della disciplina limitativa dei licenziamenti, osservando - e così rovesciando la tradizionale impostazione che, prendendo atto dell'esistenza di una disciplina completa, distinta da quella generale del rapporto di lavoro, ne deduceva l'inapplicabilità di quest'ultima (v. Corte cost.26.5.1976 n. 129)- che il lavoro nautico non deve più considerarsi speciale soprattutto perché le ragioni che a suo tempo spinsero il legislatore a disciplinarlo separatamente non sono più attuali, alla luce dell'evoluzione normativa in altri settori.
Analogamente è a dirsi in relazione alla disciplina che regola il rapporto di lavoro degli autoferrotrarivieri, essendo profondamente mutato il contesto normativo nel quale si collocava l'intervento legislativo del 1931.
Infatti, l'"equo trattamento" del personale -come viene denominata la complessa produzione legislativa in materia-, che trova le sue origini nella legge 30 giugno 1906 n.272 e la sua normativa fondamentale nel R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nacque, per ragioni di ordine pubblico, come disciplina più favorevole rispetto a quella generale, dalla quale non vi era ragione per essere contaminala. Attualmente è invece considerata come una normativa, in genere, deteriore rispetto al diritto comune del lavoro e quindi - come comprovato dalle numerose pronunce della Corte costituzionale e dagli interventi legislativi in materia-, da superare nei limiti in cui il trattamento "peggiorativo" non trovi giustificazione. Orbene, se non può dubitarsi che tale superamento debba avvenire in forza, appunto, di strumenti legislativi - così come quello, per vero insufficiente, costituito dalla L. 12 luglio 1988 n.270, che riconosce all'autonomia collettiva di intervenire, ma, secondo certa opinione, nei soli limiti rappresentati dalla disciplina della legge n.30 del 1^ febbraio 1978 in materia di qualifiche e di promozioni del personale- o mediante pronunce del Giudice delle leggi, è altrettanto indubitabile che proprio in relazione ai rapporti c.d. speciali, ove non vi siano ragioni di incompatibilità con la più progredita normativa generale e segnatamente con quella statutaria, per buona parte espressione concreta di principi costituzionali, s'impone, sul piano interpretativo, un'opera di adeguamento della normativa speciale alla luce di quella generale.
Pertanto, se appare pienamente giustificato che nel contrasto tra il meccanismo di promozione automatica dell'art.13 e l'art.18 del R.D. n.148 del 1931 che espressamente circonda quel meccanismo di una serie di cautele e di requisiti ulteriori (necessità che l'adibizione alle mansioni superiori sia effettuata personalmente dal direttore dell'azienda, che sia posta in essere mediante atto scritto, che non riguardi posti da coprirsi mediante concorso) debba prevalere la disciplina speciale, posta a tutela di interessi pubblici, lo stesso non può dirsi in relazione a quella parte della normativa del medesimo art.13 che consente il trasferimento del lavoratore dal proprio posto di lavoro solo "per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
Tale disposizione, infatti, mentre -a differenza di quella ora esaminata- tutela in maniera pregnante le esigenze aziendali, vietando solo che si verifichino forme di abusi od arbitri da parte del datore di lavoro che voglia spostare il proprio dipendente dal suo posto di lavoro, ledendo così il più delle volte interessi personali e familiari costituzionalmente garantiti, ha come corrispondente normativo, nella "legislazione speciale", l'art.20 all.A della più volte citata legge del 1931, che consente il trasferimento alla sola condizione dell'esistenza, nella sede di destinazione, di uffici o servizi dell'azienda (in tal senso, Cass.27.11.1986 n. 700), ma che sicuramente non esclude -ed anzi, il soddisfacimento delle finalità pubblicistiche aziendali, impone- la compresenza di esigenze tecnico-produttive.
Orbene, il Tribunale, dopo aver richiamato la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art.2103 c.c., la quale sancisce il divieto di trasferimento del lavoratore dipendente "da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", ha rilevato che la normativa speciale di cui al R.D. n.148/31 e allegato Regolamento non appare per nulla incompatibile con la enunciata disposizione legislativa.
Più precisamente, il Giudice d'appello ha osservato che l'art.20 del Regolamento, che detta una disciplina molto generica in tema di "traslochi", deve ritenersi integrato, quanto ai limiti del potere dell'azienda di trasferire i propri dipendenti, dalla norma di generle appllicazione, introdotta dall'art. 13 della L. 300/70, con ciò sostenendo che la generica disposizione del Regolamento non risulta affatto incompatibile con il cit. art. 13, e che pertanto ben si presta ad essere integrata da quest'ultimo.
La tesi, alla luce delle svolte considerazioni, appare corretta, tenuto conto che il citato art.20 si limita ad imporre agli agenti l'obbligo della residenza anagrafica nelle località stabilite dall'azienda, sempre però che in dette località abbiano sede servizi od uffici dell'azienda stessa, senza occuparsi dei presupposti giustificativi dei trasferimenti dei luoghi di lavoro, da individuarsi, quindi, al fine di prevenire inammissibili forme di arbitrio, nelle "ragioni tecniche, organizzative e produttive", richiamate dal menzionato art. 13.
Nè può accedersi alla tesi della ricorrente, secondo cui la norma regolamentare, facendo riferimento a "servizi o uffici" chiarirebbe come debba essere inteso il concetto di "unità produttiva", che, quindi, non potrebbe giammai identificarsi con la "residenza di servizio", così come ritenuto dal Tribunale. Pertanto lo spostamento di residenza di servizio si sottrarrebbe in ogni caso al rigore dell'art. 13 cit.
Sul punto il Tribunale ha ampiamente e convincentemente motivato, osservando, in ordine ai rapporti tra "residenza di servizio" e "unità produttiva" -nozione quest'ultima richiamata nel testo dell'art.2103) c.c.-, che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata, l'unità preduttiva va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce un elemento organizzativo (cfr., tra le tante, Cass.22.4.1993 n. 4744). Ha poi evidenziato che, nel caso in esame, dai prospetti esibiti dalla stessa S.T.P. si desumeva che questa aveva organizzato il suo servizio suddividendo il territorio senvito dalle corse di linea in quattro zone e ciascuna zona in "gruppi". Il "gruppo", che per i dipendenti costituiva quella che veniva denominata "residenza di servizio", identificava, secondo quanto dedotto dalla stessa Società appellante, il luogo, per i dipendenti ad esso assegnati, di partenza ad inizio turno e di arrivo a fine turno. La "residenza di servizio", peraltro, trovava la sua definizione nello stesso "Regolamento assegnazione residenze di servizio per personale viaggiante" nei seguenti termini : "Per residenza del personale viaggiante è da intendersi il Comune o la località ove ha sede un impianto fisso aziendale (stazione-deposito) ovvero il piazzale utilizzato per lo stazionamento notturno del bus (rimessa), ovvero il capolinea di una linea affidata all'azienda". Da ciò si desumenva che erano equiparati, ai fini della residenza di servizio, la località con impianto fisso, il piazzale di stazionamento notturno e il capolinea di una linea affidata all'azienda.
Da siffatti elementi di fatto il Tribunale ha ricavato che ognuna di queste articolazioni dell'attività dell'azienda di trasporto, tenuto conto del tipo di servizio costituente l'oggetto dell'attività aziendale, andava considerata "unità produttiva", poiché ognuna di esse, sotto il profilo funzionale e finalistico, era idonea ad esplicare, per la parte ad essa affidata (e, cioè, per l'ipotesi di semplice capolinea, per le linee di trasporto assegnate a tale articolazione dell'azienda), il servizio tipico dell'impresa. Ha, inoltre, osservato che la circostanza , sottolineata dalla società appellante a sostegno delle proprie tesi, che il lavoro dei conducenti si esplicava, nel corso dell'orario lavorativo, lungo tutto il percorso che gli automezzi di linea devono seguire, atteneva alle modalità della prestazione lavorativa e non certo alle modalità di organizzazione interna dell'azienda, già in precedenza specificate, e risultava quindi non decisiva ai fini dell'individuazione delle "unità produttive".
Ha ulteriormente rimarcato, a sostegno della tesi secondo cui la residenza di servizio costituisce una vera e propria unità produttiva e non una mera "entità geografica", che dalla documentazione in atti emergeva la circostanza che presso i gruppi periferici venivano usualmente recapitati gli "avvisi" aziendali. Ha ancora correttamente affermato che il mutamento di qualifica può giustificare il trasferimento di un dipendente quando non vi sia la possibilità di un'utile collocazione nella sede di servizio a cui sia assegnato, ma non esclude, di per sè, la tutela di cui all'art.2103 c.c. Trattasi, dunque, di valutazione congruamente motivate le cui conclusioni, peraltro, si pongono in linea con quanto ritenuto in analoga fattispecie da questa Corte circa l'identificabilità dei capi linea e autorimesse con gli uffici o servizi (cfr. Cass.n. 700/1986 cit.). La ricorrente censura ancora la decisione del Tribunale, perché non avrebbe tenuto conto della dedotte esigenze organizzative, indicate nella necessità di assegnazione delle residenze di servizio, resesi vacanti a seguito dell'esodo anticipato di 14 conducenti, a tutti i circa 50 conducenti interessati. Pertanto, anche a voler ritenere l'applicabilità alla fattispecie dell'art, 13 cit., tali esigenze giustificherebbero il lamentato trasferimento.
Ma a tanto ha fornito adeguata risposta il Tribunale, osservando che, a fondamento degli impugnati trasferimenti, non erano ravvisabili non solo esigenze tecnico-produttive, ma neppure esigenze organizzative che imponessero di seguire, nell'assegnazione delle sedi, il criterio dell'anzianità di ruolo (adottato dall'azienda) e non quello dell'anzianità di servizio (che avrebbe consentito ai lavoratori di permanere nella propria sede).
Esigenze organizzative in tal senso -ad avviso del Tribunale- non erano state ne' specificamente indicate ne' provate dall'azienda su cui gravava l'onere di dimostrare in giudizio l'esistenza di tali esigenze, dal momento che tale onere non poteva di certo considerarsi assolto -come invece sostenuto dall'azienda- con la semplice deduzione che le esigenze organizzative erano state già vagliate dalle OO.SS.
Il ricorso va quindi rigettato .
La peculiarità delle questioni affrontate inducono. a. compensare le. spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 1999