Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1999, n. 2950
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Sentenza 27 marzo 1999

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Con riguardo al rapporto di lavoro dei ferrotranvieri, mentre prevale - rispetto alla normativa ordinaria (art. 2103 cod. civ.) - la disciplina speciale (art. 18 del R. D. n. 148 del 1931) dettata per la promozione alla qualifica superiore in caso di svolgimento di mansioni più elevate, viceversa è applicabile la normativa ordinaria posta dal menzionato art. 2103 quanto al trasferimento del lavoratore dal proprio posto di lavoro, che quindi può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, atteso che la disposizione speciale (art. 20 del citato R. D. n. 148 del 1931), che consente il trasferimento alla sola condizione dell'esistenza, nella sede di destinazione, di servizi o uffici dell'azienda, non è incompatibile con l'enunciata disposizione codicistica e quindi non esclude - ed anzi impone - la compresenza di esigenze tecnico - produttive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1999, n. 2950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2950
    Data del deposito : 27 marzo 1999

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