Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
L'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto. (Fattispecie nella quale è stato configurato nei confronti dei concorrenti il concorso "anomalo" ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe che se ne era reso materialmente responsabile).
Commentari • 6
- 1. DETERMINAZIONE DELLA PENA: INCIDENZA DELLA RECIDIVA.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Tribunale …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. …
Leggi di più… - 3. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 4 marzo 2024
Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno, Claudia Caselgrandi e Federica Colantonio Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. — Corte Cost. 20 dicembre 2022, n. 260. Nel caso di specie il soggetto agente, a seguito del tentativo di impossessarsi di alcune confezioni di generi alimentari sottraendole dai banchi di un supermercato, adoperava violenza e minaccia ai danni dell'addetto alla vigilanza allo scopo di darsi alla fuga. Il giudice rimettente denunciava l'irragionevolezza, al metro dell'art. 3 Cost., dell'equiparazione del trattamento …
Leggi di più… - 4. rapina tra elementi oggettivi e soggettiviMicaela Lopinto · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2023
- 5. Truffa il tabaccaio con una banconota falsa, gli sferra due pugni e scappa: è rapina.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 dicembre 2021
1. Il difensore di P.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado relativamente alla ritenuta responsabilità di P. per il reato di rapina; secondo il capo di imputazione, che appare opportuno riportare integralmente, P. era imputato "del reato di cui all'art. 628 c.p., comma 2, perché, al fine di assicurarsi il possesso delle cose sottratte e/o l'impunità, adoperava violenza e segnatamente sferrava due pugni alla spalla sinistra, facendola cadere a terra, nei confronti di M.D., immediatamente dopo aver sottratto dalla macchinetta cambiamonete ubicata nella sala delle slot machine all'interno …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2013, n. 32644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32644 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 18/06/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1626
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 46282/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
ALIC DZELAL N. IL 29/07/1968;
avverso la sentenza n. 491/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 25/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito. RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale della stessa città in data 21 marzo 2012, ha riqualificato come concorso in furto pluriaggravato (di dieci confezioni di profumo, sottratte da un punto vendita della COIN: fatto avvenuto in Trieste il 9 dicembre 2011) il fatto-reato di cui al capo A), in origine, qualificato come rapina impropria, e, ritenuta l'equivalenza delle circostanze concorrenti, confermata l'affermazione di responsabilità in ordine al concorrente reato di cui al capo B) (resistenza a pubblico ufficiale), ha ridotto la pena applicata dal primo giudice. La Corte di appello ha, in particolare, ritenuto che la violenza posta in essere dagli esecutori materiali del fatto non fosse prevedibile da parte dell'odierno imputato, rimasto in attesa dei complici alla guida di una autovettura all'esterno dell'esercizio commerciale derubato, e poi datosi alla fuga.
Ha proposto ricorso per cassazione il PG territoriale, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1. illogicità e contraddittorietà della motivazione (premessa la ricostruzione dei fatti accertati, il ricorrente lamenta che la violenza posta in essere dai complici dell'imputato costituisse logico sviluppo, rilevante quanto meno ex art. 116 c.p., della condotta concorsualmente programmata ed attuata). Ha concluso chiedendo "cassare per quanto di ragione" la sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.
All'odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L'imputato è stato chiamato a rispondere di concorso in rapina impropria quale concorrente morale nonché quale soggetto incaricato di operare da palo all'esterno dell'esercizio commerciale derubato dalle complici, e di recuperare, all'esito, i correi autori materiali del fatto.
1.1. La sentenza impugnata, con riguardo alla qualificazione del fatto, ha osservato quanto segue:
"Ferma restando la corresponsabilità dei complici quanto al delitto di rapina impropria non pare si possa affermare che la violenza, nel caso di specie, si ponesse dal punto di vista dello HA (rectius, ALIC: il coimputato HA è stato giudicato separatamente), come uno sviluppo prevedibile dell'azione furtiva. Depongono in tal senso due circostanze entrambe afferenti le modalità di realizzazione del reato.
Anzitutto la rapina era stata posta in essere con uno spintone e dalla complice donna non per niente non sortì alcun effetto ai fini dell'impunità - il che lascia fondatamente presumere che si sia trattato più che altro di una reazione istintiva e non originariamente prevista di chi doveva semplicemente guadagnare l'uscita dopo che altri avevano nascosto la refurtiva nella borsa che portava con sè. Secondariamente proprio il fatto che la borsa presentasse delle protezioni metalliche per consentire di superare i rilevatori magnetici senza far scattare l'allarme lascia supporre che gli autori del crimine non avessero minimamente messo in conto di dover reagire con la forza, ma che ritenessero che il furto programmato non sarebbe stato scoperto e che avrebbero superato indenni i controlli alle casse".
1.2. In virtù di tali considerazioni, e ferma l'affermazione di responsabilità in ordine alla resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo B), il fatto di cui al capo A), è stato qualificato come furto aggravato ai sensi degli artt. 110 e 624 c.p., e art. 625 c.p., nn. 2 e 5. 2. Tali conclusioni non possono essere condivise per un duplice ordine di ragioni.
2.1. La responsabilità del correo può essere esclusa, ai sensi dell'art. 116 c.p., soltanto se il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale, e quindi non prevedibile.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, in proposito, assolutamente ferma nel ritenere che sussiste il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quelli di rapina impropria (e resistenza), commessi successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l'impunità (Cass. pen., sez. 2^, n. 519 del 26 maggio 1981, dep. 23 gennaio 1982, Michelangeli, rv. 151694; conformi, sez. 2^, n. 1783 del 2 giugno 1983, dep. 1^ marzo 1984, Papa, rv. 162872, per la quale non è atipico ed imprevedibile l'uso della violenza da parte di uno solo dei concorrenti nel furto in danno delle persone intervenute per bloccarlo;
sez. 2^, n. 138 del 9 luglio 1984, dep. 8 gennaio 1985, Mariniello, rv. 167299, per la quale la rapina impropria non costituisce evento atipico ed imprevedibile rispetto al furto;
sez. 2^, n. 6300 del 230 ottobre 1990, dep. 10 giugno 1991, Pizzalu, rv. 187403, per la quale l'uso eventuale di violenza o minaccia può essere ritenuto prevedibile sviluppo della condotta finalizzata a commettere un furto, e, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria ascrivibile al compartecipe a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p.; da ultimo, sez. 6^, n. 9952 del 22 gennaio 2003, Fanti, rv. 224042). Deve, pertanto, ribadirsi il seguente principio di diritto:
"l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sè o ad altri l'impunità può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto e, se realizzato, comporta la configurabilità nei confronti dei concorrenti nolenti del concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel reato di rapina impropria ascrivibile ai compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile".
2.2. Quanto ai tratti che distinguono il concorso "anomalo" ex art.116 c.p. dall'ordinario concorso nel reato ex art. 110 c.p., si è in più occasioni chiarito che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (per tutte, Cass. pen., sez. 1^, n. 4330 del 15 novembre 2011, dep. 1^ febbraio 2012, Camko, rv. 251849).
2.3. Ciò premesso in diritto, deve rilevarsi che la Corte di appello, da un lato, non ha considerato che il fatto materialmente realizzato dai complici dell'odierno imputato - pur ricostruito con le sfaccettature che ad esso l'impugnata sentenza attribuisce - costituisce pur sempre logico e prevedibile sviluppo del furto programmato, poiché, pur agendo con tutte le cautele possibili, è certamente elevata la probabilità che chi esegua un furto all'interno di un grande magazzino come quello in oggetto possa essere sorpreso dai vigilanti addetti ai relativi controlli, e, di conseguenza, è ampiamente prevedibile da parte dei correi che quello di loro che sia stato sorpreso possa cercare di sottrarsi al controllo ponendo in essere forme pur lievi (ma la stessa Corte di appello non nega che la violenza in concreto posta in essere dalla complice fosse comunque idonea ai fini dell'integrazione del reato di rapina impropria) di violenza.
Dall'altro, la Corte di appello non ha considerato l'evenienza che l'evoluzione della condotta da furto a rapina impropria potesse aver costituito oggetto di rappresentazione e - volizione (sub specie di consapevole accettazione del relativo rischio) da parte dell'odierno imputato, così integrando gli estremi del concorso ordinario ex art.110 c.p., nella rapina impropria.
Deve inoltre evidenziarsi che - pur in difetto di una espressa ipotesi fattuale nell'ambito della contestazione di cui al capo A) - nessun rilievo è stato attribuito alla condotta contestualmente costituente oggetto di specifica contestazione nell'ambito del capo B), anch'essa di per sè in astratto suscettibile di integrare gli estremi del reato di rapina impropria, e questa volta non a mero titolo di concorso anomalo, trattandosi di condotta tenuta in prima persona dall'odierno imputato.
2.4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A)
dell'imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste che nel nuovo giudizio, ai fini della valutazione della configurabilità del concorso dell'odierno imputato ex art. 110 o 116 c.p. nel reato di rapina impropria, si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) dell'imputazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013