Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio, atteso che l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo.
Commentari • 11
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 2 luglio 2020 dalla Westminster Magistrates' Court, autorità giudiziaria della Gran Bretagna, nei confronti del cittadino iraniano Stefano T., in relazione a plurimi reati di truffa commessi in Londra e altrove tra l'aprile e il settembre del 2016: T. che era stato tratto in arresto in Italia il 28 luglio 2020 e, dopo la convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (più di recente sostituita con quella degli arresti domiciliari). Rilevava la …
Leggi di più… - 2. MAE per finalità investigative non eseguibile (Cass. 32999/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2024
Nel diritto dell'Unione europea, il mandato di arresto europeo non possa essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, in quanto per il perseguimento delle legittime finalità investigative sono previsti strumenti alternativi della cooperazione europea nello spazio giuridico comune. Corte di cassazione Sez. Feriale sentenza 32999 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 20/08/2024 – deposito 22 agosto 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da: PL nato a ** il **/1961 avverso la sentenza del 31/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria di Ungheria di E. Gioacchino, destinatario di un mandato di arresto europeo in relazione al reato di frode fiscale; la consegna è stata subordinata alla condizione che, assunto l'interrogatorio, il predetto sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione. Al ricorrente è contestato, in qualità di legale rappresentante di una società avente ad oggetto il commercio di prodotti alimentari e con sede in Ungheria, di avere acquistato in Italia vari prodotti …
Leggi di più… - 4. Doppia punibilità va verificata anche d'ufficio nel MAE (Cass. 36844/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2024
In un procedimento per mandato di aresto europeo al giudice nazionale spetta il dovere d'accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale", e, dall'altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 8. Tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perchè la Corte di merito, in tema di mandato di arresto Europeo, non esercita funzioni di giudice della …
Leggi di più… - 5. Interrogatorio consente emissione di MAE (Cass. 14886/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 maggio 2024
Mae esegubile anche nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio. Corte di Cassazione Sent. Sez. Vi penale Num. 14886/2024 Data Udienza: 09/04/2024 - dep. 10 aprile 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da Meola Mauro, nato a Ginevra 1'11/03/1965 avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte di Appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna di MM all'autorità giudiziaria …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2016, n. 43386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43386 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
HAS 43 38 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1433 Domenico Carcano Maurizio Gianesini CC 11/10/2016 Angelo Costanzo R.G.N. 37302/2016 Pierluigi Di Stefano Alessandra Bassi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RD ER EB, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2016 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. ER EB RD ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha disposto la sua consegna all'autorità giudiziaria della Polonia in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 25 marzo 2010 dal Tribunale di Opole, per il reato di malversazione di beni altrui, punito dall'articolo 284, comma secondo, del codice penale polacco, a condizione che lo stesso, una volta ascoltato, sia rinviato in Italia, perché possa scontare la pena eventualmente applicata nei suoi confronti. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi:
1.1. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., 17, comma 4, e 18 lett. t) legge 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte d'appello disposto la consegna sei anni dopo l'emissione del mandato di arresto, con un provvedimento dal quale non emergono i gravi indizi di colpevolezza, poggiandosi esso soltanto su una motivazione apparente;
il provvedimento risulta inoltre disposto al fine di interrogare il consegnando e, dunque, per una finalità estranea rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 69; 1.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. ed all'art. 2 legge 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte disposto la consegna richiesta dall'autorità giudiziaria polacca in assenza del requisito dell'attualità del pericolo di intralcio al procedimento penale;
si evidenzia inoltre come sia del tutto privo di fondamento l'assunto secondo il quale il consegnando si nasconderebbe per sfuggire alla giustizia, atteso che lo stesso era già stato identificato ed interrogato dalla Corte d'appello di Venezia nel settembre 2010 in esecuzione di un precedente M.A.E. conclusosi con il rifiuto di consegna;
la misura del carcere è comunque sproporzionata rispetto al reato contestato e risulta pacifica la violazione del principio di ragionevole durata del processo sancito dagli articoli 111 Costituzione e 6 della Convenzione EDU, in quanto i fatti risalgono al 2004; 1.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'articolo 18, lett. e), legge 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte disposto la consegna sebbene il M.A.E. non rechi indicazione dei limiti massimi di carcerazione preventiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Va respinto il primo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa indicazione dei gravi indizi di colpevolezza nel mandato di arresto europeo.
2.1. Come questa Corte ha chiarito, pronunciandosi nel suo più ampio consesso, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato di arresto europeo sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato 2 commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci Rv. 235348). Ai fini che ci occupano, non è dunque necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, - comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente siano - astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466). Principi di diritto ai quali si conforma il mandato d'arresto europeo al quale si chiede di dare attuazione, essendo in esso ben delineati gli elementi del fatto- reato ascritto al ricorrente, evocativi di un quadro gravemente indiziario in ordine al reato ascritto.
3. E' destituito di fondamento anche il secondo rilievo dedotto col primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che, a base dell'euro-mandato, sia stato posto, non un provvedimento coercitivo, bensì un provvedimento volto a consentire l'interrogatorio dello stesso RD.
3.1. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato, atteso che l'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Sez. 6, n. 51511 del 18/12/2013, Lampugnani, Rv. 258510; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, Radosavljevic, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249219 Nello specifico, con le precedenti decisioni si è dato corso alla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo (cd. processuale) in relazione al provvedimento volto a consentire l'espletamento di un confronto (n. 51511/2013), all'ordine di accompagnamento coattivo teso a consentire la presenza dell'imputato in udienza (n. 20282/2013) ed al mandato di accompagnamento a fini investigativi per l'espletamento dell'interrogatorio e della ricognizione formale (n. 45043/2010), caso quest'ultimo - in tutto sovrapponibile a quello di specie.
3.2. Ne discende la legittimità dell'impugnato provvedimento di consegna al fine di dare attuazione al M.A.E. cd. processuale per l'espletamento dell'interrogatorio giudiziario del consegnando, in relazione ad un'esigenza di natura processuale.
4. Non colgono nel segno neanche gli ulteriori motivi di doglianza con i quali il ricorrente denuncia l'inattualità del periculum in mora.
4.1. Al riguardo, questo Giudice di legittimità ha anche di recente affermato che l'autorità giudiziaria italiana, nel valutare i presupposti per l'accoglimento della domanda di consegna in forza di un mandato d'arresto europeo, deve operare una ricognizione della valutazione effettuata dall'autorità giudiziaria emittente in ordine alla sussistenza del quadro indiziario, non occorrendo analoga verifica con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, e dovendo comunque escludersi che la consegna possa essere rifiutata sulla base di una valutazione di tale profilo diversa da quella espressa dall'autorità emittente (Sez. 6, n. 3951 del 27/01/2016, P.G. in proc. Laini, Rv. 267186). Una volta esclusa l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, non v'è pertanto spazio per delibare l'attualità delle esigenze. E ciò a tacer del fatto che il provvedimento de quo, come già sopra rilevato, è strumentale all'espletamento dell'interrogatorio dello straniero, dunque di un atto istruttorio che di per sé prescinde dalla distanza temporale dai fatti, correlandosi a chiare esigenze di acquisizione della prova.
4.2. Né, in sede di valutazione dei presupposti per dare esecuzione al M.A.E., v'è materia per verificare la violazione del principio di ragionevole durata del processo celebrando innanzi all'A.G. richiedente, dovendo tali doglianze essere-se del caso-proposte innanzi all'Autorità straniera.
5. Infine, è infondato anche l'ultimo motivo col quale si è dedotta l'illegittimità del M.A.E. per il fatto di non recare indicazione dei termini massimi di custodia. Per un verso, la disciplina della durata della carcerazione preventiva non deve trovare spazio grafico nel mandato di arresto europeo, potendo essa estrapolarsi dalla legislazione del Paese richiedente;
per altro verso, nel caso di specie, la durata della custodia ai fini dell'espletamento dell'atto istruttorio è stata comunque rigorosamente predeterminata dallo Stato membro richiedente e ribadita nel provvedimento di consegna in verifica (14 giorni), di tal che alcuna lesione della libertà personale può essere ravvisata.
6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Così deciso 11 ottobre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Domenico Carcano DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi 13 OTT 2016 5