Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3691
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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L'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972, dopo aver stabilito, con il primo comma, che si presumono ceduti i beni acquistati ( importati o prodotti) che non si trovino nei locali in cui il contribuente eserciti la sua attività, compresi i depositi, con il secondo comma dispone che questi ultimi devono essere indicati, a norma dell'art. 35 ( o dell'art. 81) dello stesso d.P.R. n. 633, e cioè denunciati con la dichiarazione d'inizio di quell'attività, ovvero in caso di successiva variazione, entro trenta giorni. Dal dato letterale e dal collegamento delle due disposizioni (la seconda chiarisce quali siano i luoghi influenti per la prima) si manifesta l'intento del legislatore di presumere cedute anche le merci collocate in depositi di proprietà del contribuente, se l'inerenza di questi ultimi all'esercizio imprenditoriale non sia stata formalmente dichiarata nei modi e nei tempi prestabiliti, al fine di evitare possibili elusioni dell'IVA per il tramite di immagazzinamenti in locali non noti e non controllabili dall'ufficio. Va, fra l'altro, affermato che la presunzione in questione non può essere impedita dalla sopravvenuta "ufficializzazione" del deposito non dichiarato, se successiva all'immissione, in esso, della merce acquistata, e quindi al verificarsi degli estremi che determinano l'applicazione della presunzione medesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3691
    Data del deposito : 14 aprile 1999

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