Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2016, n. 3951
CASS
Sentenza 27 gennaio 2016

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In tema di mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, nel valutare i presupposti per l'accoglimento della domanda di consegna, deve operare una ricognizione della valutazione effettuata dall'autorità giudiziaria emittente in ordine alla sussistenza del quadro indiziario, non occorrendo analoga verifica con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, e dovendo comunque escludersi che la consegna possa essere rifiutata sulla base di una valutazione di tale profilo diversa da quella espressa dall'autorità emittente.

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  • 1MAE per qualsiasi motivo, purchè inerente al processo (Cass. 43386/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 giugno 2022

  • 2Condizioni di salute non impediscono consegna MAE (Cass. 7489/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2020

    Le condizioni di salute del consegnando non sono annoverate dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 tra le cause di rifiuto della consegna. La citata Legge, art. 23, comma 3, infatti, che in presenza di gravi ragioni che inducano a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello o il magistrato da lui delegato, può, con decreto motivato, sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dandone immediata comunicazione al Ministero della Giustizia. Nel disegno del legislatore, pertanto, lo stato di salute è una condizione personale soggetta a modificazioni, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2016, n. 3951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3951
Data del deposito : 27 gennaio 2016

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